Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-09, n. 202300234

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-09, n. 202300234
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300234
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00234/2023REG.PROV.COLL.

N. 04997/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4997 del 2022, proposto da
Multimediaplay S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B e C P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

CNR - Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12



per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4168/2022


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del CNR - Consiglio Nazionale Ricerche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2022 il Cons. M V e uditi gli avvocati A B e C P Q per la società appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Multimediaplay S.r.l., svolgente attività editoriale, ha chiesto l’annullamento delle comunicazioni con cui l’ Help Desk del Centro Italiano ISSN ha riscontrato negativamente le richieste di assegnazione del codice ISSN ( International Standard Serial Number ) per alcuni prodotti editoriali (“ La storia dei santi ”, “ Vivere insieme ”, “ Passione cani ”, “ Il grande Santo ”, “ Super cartoons ”) in ragione del fatto che questi costituissero “calendari annuali”, tipologia cui non era possibile assegnare il codice richiesto.

Ad avviso della ricorrente, i prodotti in questione presenterebbero invece tutti i requisiti della serialità e periodicità, condizioni, queste, richieste per l’assegnazione del codice in questione, la cui attribuzione costituisce requisito indispensabile per la distribuzione delle pubblicazioni nel canale distributivo delle edicole.

I richiamati requisiti di serialità e periodicità erano stati rappresentati dalla società appellante nella nota esplicativa allegata alle richieste di attribuzione del codice, ma sono state disattese dal Centro Italiano ISSN, il quale avrebbe, secondo l’appellante, erroneamente ritenuti i prodotti editoriali oggetto della richiesta dei “ calendari ”, omettendo ogni motivazione al riguardo e impedendone così la distribuzione e vendita presso le edicole.

Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso infondato, respingendolo.

In particolare, il primo giudice ha evidenziato come l'ISSN identifichi periodici, riviste, giornali, annuari, collane monografiche e tutte le altre tipologie di pubblicazioni in serie, escludendo pertanto le opere destinate a essere pubblicate in un numero definito di parti e

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