Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-15, n. 201200750

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-15, n. 201200750
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200750
Data del deposito : 15 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07021/2006 REG.RIC.

N. 00750/2012REG.PROV.COLL.

N. 07021/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2006, proposto da:
Cammisa E e Gigante Giuseppe s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. S L e R M, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Adriana, 5;

contro

Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

nei confronti di

Assicurazioni Scarnera Insurance Broker, in persona del titolare S G, rappresentata e difesa dall'avv. L C, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, Lungotevere Flaminio, 46;
Assicurazioni Generali s.p.a. e Assicurazioni Generali spa - Agenzia Principale di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sezione II, 18 aprile 2006, n. 1955, resa tra le parti, concernente convenzione di brokeraggio assicurativo.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 19 luglio 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Masiani e Farnetani per delega di Cecinato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente e apellante Cammisa E e Gigante Giuseppe s.a.s. afferma di avere per oggetto sociale l’esercizio dell’attività di agente generale in Taranto de “La Fondiaria Assicurazioni s.p.a.”, oggi “Fondiaria SAI s.p.a.”. In tale qualità essa può compiere tutte le attività necessarie al conseguimento dell’oggetto sociale.

In primo grado questa società ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 81 del 3 maggio 2004 del Dirigente del Servizio appalti e contratti del Comune di Taranto, pubblicata all’albo della Direzione dal 6 settembre 2004 al 20 settembre 2004, con cui si dava mandato all’Assicurazione Scarnera Insurance Broker di stipulare con primarie compagnie di assicurazione polizze a tutela del patrimonio immobiliare del comune di Taranto.

2. La sentenza qui impugnata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, II, 18 aprile 2006, n. 1955, ha dichiarato irricevibile il ricorso. Infatti il regolamento comunale di Taranto per la disciplina della dirigenza, approvato con delibera del Commissario straordinario n. 166 del 21 ottobre 1999, all’art. 26 prescrive che le determinazioni e gli altri atti e provvedimenti sono sempre in base al al principio di pubblicità, integralmente pubblicati in copia conforme all’originale all’albo pretorio del Settore per quindici giorni consecutivi. La pubblicazione della determina dirigenziale in questione nell’albo pretorio della Direzione dell’Ente è atto idoneo per conoscibilità dell’atto ai fini del termine di impugnazione.

Dato che l’art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, mod. dall’art. 1 l. 21 luglio 2000, n. 205, prevede che il ricorso vada notificato entro sessanta giorni per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento” , e dato che nella specie è proprio il rammentato regolamento comunale di Taranto a porre la disciplina della pubblicazione degli atti (così come - in assenza di una legge che imponga particolari modalità di pubblicazione di un atto amministrativo - è consentito ai comuni autonomamente stabilire ai sensi dell’ art. 7 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ne viene che a quel regolamento va fatto qui riferimento per identificare il dies a quo di cui si verte.

Questa forma di pubblicità non incide sull’efficacia del provvedimento perché non si tratta di atto regolamentare è coerente con esigenze essenziali e ineludibili, in quanto pur costituendo forma di pubblicità decentrata, permette una non onerosa conoscibilità degli atti così pubblicati.

3. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo i seguenti motivi:

a) erroneità della pronuncia di tardività del ricorso per:

a.1) natura meramente notiziale della pubblicazione ex art. 26 del regolamento suddetto;

a.2) insussumibilità dello stesso regolamento nella fattispecie di “regolamento” di cui all’art. 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034;

a.3) inesigibilità dell’onere dei soggetti interessati;

a.4) scusabilità dell’errore e conseguente remissione in termini.

b) violazione o falsa applicazione dell’art. 21- septies l. 7 agosto 1990, n. 241;
nullità o inefficacia degli atti impugnati per violazione o elusione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, II, 22 giugno 2004, n. 4306: nullità o inefficacia degli atti impugnati per violazione dei principi comunitari;
nullità o inefficacia degli atti impugnati per violazione del divieto di cui all’art. 44 l. 23 dicembre 1994, n 724: nullità o inefficacia degli atti impugnati per difetto di attribuzione ed incompetenza assoluta;
violazione degli artt. 1 e 2 l. 28 novembre 1984, n. 792 sull’istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione;
erroneità della pronuncia.

Con memoria depositata per l’udienza del 19 luglio 2011, la ricorrente ha rilevato che la sentenza del n. 4306 del 2004 era passata in giudicato perché il ricorso in appello era stato dichiarato perento con decreto 22 ottobre 2010, n. 7607.

4. All’udienza del 19 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Va esaminato per priorità logica il secondo motivo di ricorso, rivolto sia nei confronti del provvedimento dirigenziale n. 81 del 3 maggio 2004 che nei confronti degli atti, anche contrattuali, che lo assumono a presupposto.

Il Collegio osserva che a rilevare la nullità del provvedimento per violazione del giudicato - di cui all’art 21- septies l. 7 agosto 1990, n. 241, qui applicabile ratione temporis - ha interesse chi ha beneficiato della sentenza favorevole. L’odierna ricorrente non era parte del giudizio conclusosi con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Lecce), II, 2 giungo 2004, n. 4306, del cui giudicato si verte, sicché non ha titolo per una siffatta eccezione. Il motivo non ha dunque fondamento.

Parimenti infondata è la doglianza di nullità della determinazione dirigenziale per violazione dei principi comunitari. La violazione del diritto comunitario implica solo un vizio di legittimità, con conseguente annullabilità dell'atto amministrativo. L’art. 21- septies l. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15, ha posto un numero chiuso di ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo e non vi rientra la violazione del diritto comunitario (Cons. Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983;
22 novembre 2006, n. 6831;
31 maggio 2008, n. 2623).

Gli ulteriori profili della censura attengono ad atti di natura contrattuale che assumono a proprio presupposto la determinazione dirigenziale. Sono inammissibili perché non vi è ragione di annullamento del provvedimento dirigenziale e di conseguenza non possono essere annullati gli atti adottati in sua esecuzione. Il che non sfugge alla società ricorrente, che non ha limitato l’azione giudiziaria nei confronti delle sole polizze assicurative e dell’atto di convenzione di brokeraggio, ma ha esteso la domanda di annullamento al provvedimento amministrativo richiamato.

6. La determinazione dirigenziale n. 81 del 3 maggio 2004 del Dirigente del Servizio appalti e contratti del Comune di Taranto è stata pubblicata all’albo della Direzione dal 6 settembre 2004 al 20 settembre 2004, sulla base dell’art. 26 del Regolamento per la disciplina della dirigenza del Comune di Taranto approvato con delibera del Commissario straordinario n. 166 del 21 ottobre 1999.

Il ricorso è stato presentato alla fine dell’anno 2005. Ne è dunque palese la tardività.

Non può riconoscersi l’ errore scusabile sia in ragione del tempo trascorso tra la data finale della pubblicazione del provvedimento (20 settembre 2004) e la data deposito del ricorso (30 dicembre 2005), sia comunque perché non appaiono sussistere fatti oggettivamente giustificativi della pretesa ignoranza o falsa rappresentazione della decorrenza del termine.

6.1. L’ente locale può, in base a quanto sopra richiamato, adottare atti regolamentari dal cuik regime di pubblicità, qui descritto, possa derivare un effetto, per decorso del termine di impugnazione, di inoppugnabilità di singoli atti: il del resto non è irragionevole, perché favorisce l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa e la certezza stessa dei rapporti.

L’appellante assume che non si può riconoscere natura regolamentare , ai fini della decorrenza del termine di impugnazione dell’art. 21 l. n. 1034 del 1971, alla deliberazione del Commissario straordinario n. 166 del 21 ottobre 1999. Ma si tratta di assunto per il quale non si indica quale sarebbe la norma di legge violata, sicché non può trovare accoglimento.

Vale comunque osservare che la pubblicazione all’albo pretorio prescritta dall’art. 124 per tutte le deliberazioni del comune riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo (consiglio e giunta), ma anche le determinazioni dirigenziali, perché la parola «deliberazione» indica sia risoluzioni adottate da organi collegiali che da organi monocratici e perché l’intento della norma è di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o monocratica dell’organo emanante (Cons Stato, V, 15 marzo 2006, n. 1370). Sicché non è dato assumere che l’atto in questione non potesse avere le forme di pubblicità di questo art. 124.

Correttamente dunque il primo giudice ha dichiarato irricevibile il ricorso. L’appello è perciò infondato.

7. In conclusione il ricorso va respinto, seppur con compensazione delle spese di giudizio.

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