Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-15, n. 202201806

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-15, n. 202201806
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201806
Data del deposito : 15 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2022

N. 01806/2022REG.PROV.COLL.

N. 04862/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4862 del 2021, proposto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

IG TJ HE, rappresenta e difesa dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 12552/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della IG TJ HE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Consigliere Giuseppe Rotondo e uditi per le parti l’avvocato Pietro Adami su delega di Carlo Alberto Melis Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.Con ricorso nrg 3050/2020, proposto innanzi al Tar per il Lazio, sezione Prima- bis , la IG HE chiedeva l’annullamento del provvedimento, notificatole il 6 febbraio 2020, con il quale l’Amministrazione intimata aveva rigettato l’istanza avente ad oggetto “posizione dei soggetti già dipendenti da organismi militari della Comunità atlantica, che hanno presentato richiesta di assunzione a tempo indeterminato nelle amministrazioni dello stato (articolo 7, comma 10- bis ,

del d.l. 148/2017)”.

2. Esponeva l’interessata (i) di avere prestato servizio presso la Scuola Tedesca Decimomannu in Selargius, collegata alla base “Giovanni Farina”, dal 5 ottobre 1998 al 14 febbraio 2017; (ii) che, a seguito del trasferimento delle Forze Armate tedesche, veniva trasferita all'Ufficio Amministrazione Forze Armate tedesche in Italia, presso l’Aeroporto Militare di Decimomannu dove prestava servizio dal 15 febbraio 2017 sino al licenziamento, avvenuto il 31 dicembre 2017, per chiusura d'installazione; (iii) di vere presentato, in data 10 gennaio 2018, richiesta di assunzione nelle categorie delle Amministrazioni dello Stato, in applicazione della Legge 9 marzo 1971, n. 98; (iv) di avere appreso successivamente di essere stata esclusa dalla procedura in quanto cittadina tedesca, anche se residente in Italia da oltre dodici anni e nonostante fosse cittadina europea, coniugata con un cittadino italiano da più di venticinque anni; di avere presentato, in data 20 dicembre 2017, richiesta presso la Prefettura di Cagliari al fine di ottenere la cittadinanza italiana.

3. Da qui, il ricorso di primo grado affidato a tre motivi di doglianza: 1. violazione di legge per difetto di motivazione, violazione per falsa applicazione dell’art.7, comma 10- bis , del D.L. 148/2017. Violazione della L. 241/1990, art. 1 (principio di efficienza) come riformato dalla L. 69/2009 ed art. 2 come riformato dalla L. 69/2009 (obbligo dell’adozione di un provvedimento espresso comunque entro il termine straordinario di centottanta giorni); 2. violazione, anche per falsa applicazione, dell’art. 45 e dell’art. 51 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; violazione per falsa applicazione dell’art. 38 D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165; violazione dell’art. 19, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 30 del 2007; violazione D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche); 3. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legge 8 aprile n. 59, convertito, con modifiche, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.

4. Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che chiedeva il rigetto del gravame.

5. Il Tar, con sentenza n.12552/2020, pubblicata in data 25 novembre 2020, accoglieva il ricorso e compensava le spese.

5.1. Il giudice di prime cure - previa ricostruzione del quadro normativo, enucleazione e applicazione dei principi euro-unitari e giurisprudenziali al caso di specie, riteneva il comma 10- bis dell’art. 7 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, in contrasto con le disposizioni comunitarie nella parte in cui indica i “cittadini italiani” quali soli destinatari della procedura di mobilità ivi prevista, e procedeva, pertanto, alla disapplicazione della norma interna, per l’effetto annullando il provvedimento impugnato e legittimando, pertanto, la ricorrente all’accesso alla procedura di mobilità.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato la suddetta sentenza per error in iudicando sotto i profili della (a) violazione e falsa applicazione dell’art. 10- bis D.L. 148 del 2017, conv. con L. n. 172/2017, (b) della L. n. 198 del 1971; (c), dell’art. 38 D. lgs. n. 165 del 2001; (d) degli artt. 45 e 51 TFUE; (e) nonché dei principi in materia di disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione Europea.

7. Si è costituita la IG HE che, oltre a chiedere il rigetto dell’appello, ne ha eccepito la irricevibilità o inammissibilità (con memoria depositata il giorno 8 ottobre 2021) per mancata notifica alla controinteressata BR Midolo.

8. Le parti hanno depositato memorie conclusive.

9. All’udienza del 17 febbraio 2022, l’appello è stato trattenuto per la decisione.



DIRITTO

10. Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancata notifica alla controinteressata, evocata nel giudizio di primo grado dalla ricorrente IG HE (oggi parte appellata).

11. L’eccezione è infondata.

11.1. Ai sensi dell’art. 95, comma 2, c.p.a., l’amministrazione resistente, soccombente in prime cure, non deve notificare il gravame ai soggetti controinteressati che assumono, in grado di appello, la posizione di cointeressati dell’Amministrazione medesima (principio consolidato nella giurisprudenza anche anteriore al c.p.a. sin da Cons. Stato, Ad. plen. n. 7 del 2004).

11.2. La controversia in esame è sorta a seguito del diniego opposto dall’Amministrazione appellante alla richiesta della SI.ra HE (presentata in data 10

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