Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-20, n. 201804982

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-08-20, n. 201804982
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804982
Data del deposito : 20 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/08/2018

N. 04982/2018REG.PROV.COLL.

N. 08257/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8257 del 2013, proposto da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

S.M, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 7805/2013, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio dell’appellato;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2018 il Cons. Giorgio Calderoni e udita per il Ministero l’Avv. dello Stato Paola Zerman;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza n. 7805/2013, il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto dall’agente della Polizia di Stato S.M. e annullato di conseguenza il provvedimento 26.3.2012 con cui il Direttore Generale della P.S. lo aveva dichiarato cessato dal servizio "in quanto non idoneo in attitudine ai servizi di polizia e carente, quindi, di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121".

Invero, al termine del quinquennio di sospensione cautelare poiché sottoposto a fermo di indiziato di delitto, egli era stato riammesso in servizio a decorrere dal 10.3.2012 e sottoposto agli accertamenti per la verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 198/2003, all’esito dei quali era risultato:

- idoneo agli accertamenti psicofisici (test somministrati il 12.3.2012);

- non idoneo a quelli attitudinali (successivo colloquio individuale: 15 e 16.3.2012).

In particolare, la sentenza di primo grado ha ritenuto viziato da illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti l’anzidetto giudizio di inidoneità in quanto:

* il ricorrente era “stato dichiarato inidoneo in attitudine al servizio di polizia sulla base esclusivamente del colloquio”, nel quale aveva “conseguito il punteggio medio comunque di

10,5 punti, a fronte di quello minimo di 12 punti”;

* il colloquio era <stato eseguito in un momento di grande stress per il ricorrente, legato alle sue vicende giudiziarie che inevitabilmente hanno inciso sul suo esito, come si desume dal giudizio espresso, in particolare, con riguardo al livello evolutivo (“l'andamento del colloquio fa emergere ... condotte difensive a danno della spontaneità e naturalezza ... “) … ed ancor più al controllo emotivo ("la struttura difensiva dei soggetto non impedisce però l’affiorare di tensioni interiori”)>;

* pertanto, <
l'inidoneità attitudinale è stata ritenuta sussistente e conseguentemente la cessazione dal servizio del ricorrente è stata disposta unicamente sulla base di una situazione contingente, quale

era quella determinata dallo stress dovuto alle vicende giudiziarie, che ha influito in modo decisivo sui risultati del colloquio, a fronte di un'accertata idoneità attitudinale ai test e di una riscontrata idoneità psichica>.

La sentenza conclude che <conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato e l'Amministrazione deve conformarsi alle statuizioni>
in essa contenute <mediante la riammissione in servizio del ricorrente>.

2. Appellando tale pronuncia, il Ministero dell’Interno deduce:

a) in fatto, che con successivo provvedimento del Questore di Roma datato 25.7.2013, l'agente S.M. è stato sospeso dalla qualifica ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 3/1957, a decorrere dal 26.6.2013, stante il passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, di condanna alla pena di anni tre di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi otto, in quanto colpevole dei reati di rapina e concussione;

b) in diritto che:

b1. tra gli accertamenti attitudinali e quelli psico-fisici non esiste alcuna correlazione, in quanto le valutazioni attitudinali sono volte al rilievo di una disposizione caratterologica funzionale al tipo di impegno professionale proprio della Polizia di Stato e all'accertamento di quelle caratteristiche della personalità funzionali all' esercizio dell'attività di agente della Polizia di Stato, così come indicate dal D.M. 198/2003, Tabella 2 (livello evolutivo, controllo emotivo, capacità intellettiva, socialità);

b2. in relazione a ciascuna delle suddette caratteristiche, la competente Commissione ha evidenziato, quanto segue in riferimento all’appellato:

- livello evolutivo: "Il soggetto presenta una personalità ormai stabilmente strutturata, caratterizzata però da elementi di superficialità che influenzano negativamente le considerazioni durante il dialogo d'intervista. L'andamento del colloquio fa emergere inoltre condotte difensive a danno della spontaneità e naturalezza delle forme espressivo - comportamentali". Valutazione: 10,000;

- controllo emotivo: "La struttura difensiva del soggetto non impedisce però l'affiorare di tensioni interiori che oltre a condizionarne le condotte, interferiscono anche con la prestazione ottenuta durante la prova dell'Immagine Speculare;
la situazione stressogena sperimentale limita pertanto precisione ed un'adeguata gestione del tempo d'esecuzione." Valutazione: 10,000;

- capacità intellettiva: "Normale il livello intellettivo anche perché stimolato, in un passato recente, dagli studi universitari. Il pensiero però non sempre risulta chiaro ed approfondito quando sollecitato dagli interlocutori." Valutazione: 12,000;

- socialità: "Dinamico ed intraprendente anche in modo eccessivo. Tendenzialmente individualista, al momento palesa una motivazione non perfettamente in linea con i requisiti richiesti relativi ai contesti lavorativi formalmente organizzati. Non è possibile pertanto prevedere un valido reinserimento nel ruolo in questione." Valutazione: 10,000;

b3. la Commissione ha preliminarmente stabilito di dichiarare non idonei i candidati che abbiano conseguito una media globale inferiore a 12/20, oppure che abbiano riportato una valutazione inferiore a 8/20 in uno dei quattro profili caratteristici presi in esame (il ricorrente è stato dichiarato inidoneo per aver riportato una media attitudinale globale di 10,500, largamente inferiore al punteggio minimo di 12/20 preliminarmente fissato);

b4. il colloquio, caratterizzato come intervista semistrutturata e strategicamente orientata secondo le teorie proprie della psicologia del lavoro, costituisce il momento centrale e determinante nell'economia dell'indagine attitudinale di cui al D.M. 198/2003, Tabella 2, poiché è in tale sede che vengono valutati i risultati conseguenti allo svolgimento dei vari test e le indicazioni che ne derivano al fine di tracciare un quadro complessivo della personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia (presenza di un’adeguata motivazione) e delle capacità di reagire in situazioni critiche (capacità di elaborazione delle proprie esperienze di vita;
capacità di prospettarsi realistiche aspettative sulla base di una adeguata autocritica e assunzione di responsabilità, fiducia e sicurezza in sé;
capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali a fronte di possibili situazioni problematiche che potrebbero presentarsi al fine di un reintegro costruttivo in un contesto lavorativo);

b5. la circostanza che l'operatore di Polizia, come nel caso di specie, sia incorso in determinate situazioni giudiziarie, può costituire indice sintomatico di un mutamento nella sfera motivazionale del soggetto ad assolvere il delicato ruolo che grava sull'appartenente alla Polizia di Stato, che implica specifico impegno, spirito di sacrificio, assunzione di rischio, conduzione di una vita di relazione ispirata al rigoroso rispetto della legge ed alla massima tutela della propria immagine e reputazione.

Il soggetto, sottoposto ad accertamenti per essere riammesso in servizio, deve comunque essere in grado di controllare le proprie tensioni emotive in considerazione del semplice fatto che potrebbe trovarsi in situazioni ben più stressanti (si pensi, ad esempio, ad un improvviso conflitto a fuoco in un intervento di rapina in atto o a fronte di eventi di carattere terroristico) di quello che può essere il contesto di una valutazione attitudinale;

b6. non risulta, pertanto, condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado nel ritenere viziato da illogicità il giudizio di inidoneità, considerato che "il colloquio è stato eseguito in un momento di grande stress per il ricorrente, legato alle sue vicende giudiziarie”;

b7. inoltre, le valutazioni compiute dalla commissione, avendo carattere eminentemente tecnico-discrezionale, non sono sindacabili nel merito se non per macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte;

b8. “in conclusione, le valutazioni del TAR sulla situazione psicologica del signor M. dinanzi all'intervistatore del Ministero si fondano su ipotesi apodittiche e non collegate ad alcun indizio concreto”.

3. L’appellato non si è costituito in giudizio.

4. All’odierna pubblica udienza la causa è passata in decisione.

5. Ciò premesso, il Collegio osserva che le argomentazioni difensive svolte dal Ministero appellante si rivelano perfettamente collimanti con le acquisizioni cui è pervenuta la giurisprudenza di questa Sezione in subiecta materia e dalle quali si possono ricavare indicazioni assolutamente pertinenti ai fini della soluzione della presente controversia, ovvero:

i) quanto alla distinzione tra requisiti di idoneità psico/fisica e requisito attitudinale, il capo 8.12. della sentenza n. 2401/2016 ha - espressamente e nello stesso senso dell’appello ministeriale - evidenziato che, mentre il primo e secondo comma del citato D.M. n. 198/2003 riguardano, per l’appunto, i requisiti di idoneità fisica e psichica al servizio, il terzo comma concerne il “giudizio di idoneità al servizio” complessivamente considerato che si estende anche al requisito attitudinale, stante la specifica tipologia di impegno che grava sul personale appartenente alla Polizia;

ii) la predeterminazione, da parte della Commissione dei punteggi minimi, il cui mancato superamento avrebbe comportato un giudizio di non idoneità (media globale inferiore a 12/20, oppure valutazione inferiore a 8/20 in uno dei quattro menzionati profili caratteristici) costituisce un preciso standard operativo adottato in via generale dalla Commissione (i medesimi parametri risultano adottati nel caso deciso dalla sentenza n. 2342/2016 di questa Sezione: cfr. capo 5.4.);

iii) il controllo giurisdizionale sulla valutazione della Commissione è limitato ai profili di incongruità o evidente contraddittorietà, errore manifesto o palese disparità di trattamento che consentono il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità tecnico amministrativa (sentenza n. 1164 del 2016 e capo 7.9. della sentenza n. 2342/2016);

iv) ma in disparte tali considerazioni di carattere generale, è proprio con precipuo riferimento al fulcro su cui fa leva la sentenza di primo grado (situazione di stress dell’interessato a causa delle proprie vicende giudiziarie) che questa Sezione ha avuto modo di esprimersi nello stesso senso prospettato dal Ministero, e cioè della apoditticità dell’affermazione (in questo caso del primo Giudice) per cui il procedimento penale avrebbe inciso significativamente sulle prove sostenute dall’interessato, non potendo, viceversa, < presumersi che il dipendente, per il solo fatto di essere soggetto ad un giudizio penale (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 12.11.2014, n. 5576), sia “stressato” sine die, con l’invocata necessità di ripetere ad infinitum la prova attitudinale >
(così, capo 11 sentenza n. 2401/2016);

v) infine, presenza di valutazioni a analoghe a quelle qui espresse nei riguardi dell’appellato S.M. (anche in quel caso: costante atteggiamento difensivo, esito negativo della prova “Immagine speculare”), la Sezione è giunta alla conclusione (citato capo 7.9 della sentenza n. 2342/2016) che ne consegua “un profilo personologico … inadeguato, sul piano attitudinale, all’espletamento delle delicate funzioni richieste ad un soggetto appartenente alla Polizia di Stato”;

6. Ad identiche conclusioni occorre, pertanto, pervenire nella specie (in cui la discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata dalla Commissione risulta ampiamente contenuta entro i limiti di sindacabilità da parte di questo Giudice), con conseguente accoglimento dell’appello e riforma della sentenza gravata.

Le spese del doppio grado di giudizio possono compensarsi tra le parti, in considerazione dell'alterno esito dei due gradi di giudizio.

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