Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-01, n. 202101702

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-03-01, n. 202101702
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202101702
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01702/2021REG.PROV.COLL.

N. 05363/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5363 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati A C e S D, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;



contro

CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del CSM - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Stefano Fantini; per le parti nessuno compare;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Il -OMISSIS- ha interposto appello nei confronti della sentenza 19 giugno 2020, -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha respinto il suo ricorso ed i motivi aggiunti rispettivamente avverso la delibera del Plenum del CSM in data 24 ottobre 2019 che ha deciso la sua non conferma nell’ufficio di -OMISSIS-con ciò determinandone la decadenza da quelle funzioni direttive, ed avverso la conseguenziale delibera del Plenum in data 19 dicembre 2019 che ha pubblicato la vacanza dell’ufficio direttivo di -OMISSIS- bandendo la copertura del relativo posto.

Il -OMISSIS- sin da quando è stato nominato magistrato (nel 1986), ha sempre ricoperto funzioni requirenti. Dall’inizio 2013, a seguito del collocamento a riposo del titolare dell’ufficio, ha svolto, in quanto magistrato più anziano della-OMISSIS- le funzioni di -OMISSIS-, fintanto che, nel luglio 2014, con deliberazione unanime del CSM, è stato nominato -OMISSIS-

Con delibera del 18 ottobre 2013 egli è stato autorizzato dal CSM a svolgere fino alla fine di quell’anno l’incarico extragiudiziario di consulente esterno giuridico del DAGL (la breve durata è connessa al fatto che gli incarichi in questione vengono attribuiti per anno solare). L’incarico poi, omesso per il 2014, è stato rinnovato per il periodo febbraio/dicembre 2015, così completandosi la durata annuale già originariamente prevista.

Nel gennaio 2014, presso la-OMISSIS- è stato iscritto il procedimento penale a carico dei vertici della -OMISSIS-(-OMISSIS- per il reato di cui all’art. 2638 Cod. civ. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), procedimento che il-OMISSIS-ha assegnato a sé stesso e che si è concluso con la richiesta di rinvio a giudizio per false comunicazione al mercato (accolta dal giudice dell’udienza preliminare nel giugno 2016) dei tre imputati (il presidente del consiglio di amministrazione -OMISSIS-, il direttore generale -OMISSIS- ed il dirigente -OMISSIS-

Con decreto del Ministro dell’economia e finanze n. 45 in data 10 febbraio 2015, su proposta della Banca d’Italia, la -OMISSIS- veniva posta in amministrazione straordinaria. Con successivo decreto ministeriale n. 562 del 9 dicembre 2015 veniva sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Con sentenza del Tribunale di -OMISSIS-in data 11 febbraio 2016, su istanza del commissario liquidatore, ne veniva dichiarata la insolvenza. A seguito di tale dichiarazione di insolvenza è stato aperto un nuovo procedimento penale per fatti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice nel quale sono stati indagati tutti i membri del consiglio di amministrazione di -OMISSIS-, e, tra questi, il-OMISSIS- Le relative indagini vennero condotte da un pool di quattro magistrati, tra cui il-OMISSIS-(che, a quell’epoca, aveva concluso ormai definitivamente ogni rapporto con il DAGL, essendo l’incarico di consulenza comunque cessato con il dicembre 2015).

A seguito di un articolo di stampa del 16 dicembre 2015 che ipotizzava un conflitto di interessi tra le funzioni di pubblico ministero che indaga su -OMISSIS- e quelle di consulente della Presidenza del Consiglio nel contesto di un Governo -OMISSIS- in cui sedeva, come ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento la deputata-OMISSIS- (il quale dal 2011 era componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di -OMISSIS-), nel gennaio 2016 il CSM apriva una pratica in I Commissione per verificare la sussistenza di condizioni di incompatibilità ambientale del -OMISSIS-Il procedimento si è concluso con la delibera di archiviazione del Plenum in data 21 luglio 2016.

La I Commissione ha trasmesso gli atti al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, competente per l’eventuale procedimento disciplinare (in relazione alla autoassegnazione del fascicolo del procedimento penale a carico dei vertici di -OMISSIS-per ostacolo alla vigilanza, e ad un’ipotesi di non completezza delle informazioni fornite al CSM al momento dell’assunzione dell’incarico al DAGL). Nondimeno il Procuratore generale dispose l’archiviazione, senza muovere al-OMISSIS-alcun addebito.

Nel luglio 2018, allo scadere del primo quadriennio di dirigenza quale -OMISSIS-, il-OMISSIS-presentava domanda per la conferma nell’ufficio stesso, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 5 aprile 2016, n. 160.

Il Consiglio giudiziario di -OMISSIS-formulava parere ampiamente positivo e la V Commissione del CSM, nel settembre 2018, acquisito il concerto positivo del Ministro della giustizia, proponeva la conferma del-OMISSIS-nell’ufficio direttivo, trasmettendo gli atti al Plenum . Analoga proposta rendeva, nell’ottobre 2018, la Commissione del rinnovato (perché insediato nel settembre 2018) CSM. Ma il Plenum , il 17 ottobre 2018, restituiva la pratica in V Commissione. Nel maggio 2019, la V Commissione formulava due proposte alternative, una per la conferma ed una per la non conferma del -OMISSIS-Seguiva un atto di concerto negativo del Ministro della giustizia. Con delibera del 24 ottobre 2019 il Plenum ha deciso la non conferma dell’appellante nell’incarico di -OMISSIS-.

Con il ricorso in primo grado ed i motivi aggiunti il-OMISSIS-ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti consiliari impugnati nella considerazione che la valutazione di conferma del magistrato deve avere riguardo alla capacità organizzativa dell’ufficio diretto ed alla capacità direttiva, mentre il giudizio negativo si è basato su di un’asserita compromissione del requisito della “ indipendenza da impropri condizionamenti ” in relazione alla prosecuzione dell’incarico extragiudiziario, incorrendo in tale modo in un evidente travisamento dei fatti. Peraltro l’incarico di consulenza giuridica a titolo gratuito (quanto meno, inizialmente) gli era stato affidato da un ufficio tecnico-legislativo, quale è il DAGL, e non dall’organo politico; durante il tempo di svolgimento dell’incarico presso il DAGL il procedimento penale aveva riguardato la violazione dell’art. 2638 Cod. civ. (ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza), senza avere alcuna attinenza con l’insolvenza che, all’epoca, non era stata ancora accertata dalla Banca d’Italia, né dichiarata dal Tribunale. Egli ha poi dedotto il vizio motivazionale e la contraddittorietà con l’epilogo del procedimento per incompatibilità ambientale e del procedimento disciplinare; ha lamentato ancora che il Ministro della giustizia ha sì il potere di dare il concerto sulla nomina e sulla conferma del magistrato cui sono conferiti gli uffici direttivi ma non negli stessi sensi sulla conferma dopo il primo quadriennio o il suo diniego; nella specie il Ministro si sarebbe espresso non già sulle sue attitudini in relazione alle esperienze pregresse, ma spingendosi in una valutazione sulla mancanza di credibilità, autorevolezza ed indipendenza dell’appellante, su cui non ha competenza.

2. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, considerando che il CSM non ha esondato dal potere riconosciutogli dalla legge: l’art. 72, comma 2, del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del 2015 prevede che oggetto della valutazione di conferma sia, oltre alla capacità organizzativa, anche la competenza tecnica, l’autorevolezza culturale e l’indipendenza da impropri condizionamenti, espresse nell’esercizio delle funzioni. La conseguenza è che legittimamente il CSM ha preso in considerazione l’incarico extragiudiziario in questione. Il giudizio del CSM si è incentrato sulla opportunità della prosecuzione/conferma dell’incarico del 2014/2015 in pendenza di indagini che coinvolgevano un istituto di credito di cui il padre di un Ministro era vicepresidente e sulla corretta informativa rappresentata all’organo di governo autonomo della magistratura; in definitiva, « oggetto della valutazione […] non è stata l’opportunità delle scelte investigative svolte dal ricorrente nell’ambito dei procedimenti di indagine quanto, sulla base del dato di fatto del procedere parallelo delle indagini e dell’incarico extragiudiziario, l’inopportunità della scelta compiuta dal ricorrente di non comunicare allo stesso CSM il mutamento del contesto nel quale tale ultimo incarico si stava svolgendo, contravvenendo ad un obbligo di trasparenza e correttezza ». La sentenza ha altresì rilevato

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