Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-05-13, n. 201502068

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2015-05-13, n. 201502068
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502068
Data del deposito : 13 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03010/2015 REG.RIC.

N. 02068/2015 REG.PROV.CAU.

N. 03010/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3010 del 2015, proposto dalla dottoressa I T, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e A R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, viale Liegi, 32


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Universitario Cineca, Universita' degli Studi di Trieste

nei confronti di

P A, E D P, C C, M P, M A e R P

per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio, Sezione III-bis, n. 731/2015


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2015 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato Chiara Carli per delega dell'avvocato Clarich e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti


Considerato che i motivi di appello relativi alla c.d. ‘prova di resistenza’, nonché quelli relativi ai vizi che inficerebbero la procedura nel suo complesso devono essere più adeguatamente valutati nel merito;

Considerato che le esigenze dell’appellante sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente attraverso la sollecita fissazione del merito in primo grado

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti

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