Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-16, n. 202400529

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-16, n. 202400529
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400529
Data del deposito : 16 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/01/2024

N. 00529/2024REG.PROV.COLL.

N. 04356/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4356 del 2021, proposto da F V, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;



contro

il Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. A M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G T, sito in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania (Sezione terza) n. 4763/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pompei;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;

Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 6 dicembre 2023;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Con ordinanza n. 71/2016 il Comune di Pompei ingiungeva al sig. Varone Giuseppe la demolizione di un fabbricato abusivo per civile abitazione composto da piano seminterrato e piano rialzato, catastalmente identificato al foglio 8 particella sub 4-101. Le ragioni a base del provvedimento erano compendiate nell’assenza di titolo, nella realizzazione delle opere in zona E2 di valore paesistico con vincolo ex d. lgs. n. 490 del 1999 e su area classificata come zona di pianificazione e attuazione delle aree sature urbane, « con divieto di incremento dei volumi esistenti con esclusione di quelli previsti al punto 5 dell’art. 15 d.m. 14 dicembre 1995 ».

Il provvedimento dava atto del pregresso rigetto (nota n. 7956 del 12 dicembre 2013), disposto dal Comune, dell’istanza di condono proposta dal dante causa dell’appellante, ai sensi della l. n. 47 del 1985.

2.- Il T.a.r. per la Campania, con sentenza n. 4763 del 2020 dichiarava inammissibile la domanda caducatoria del provvedimento di diniego di condono – poiché ormai divenuto inoppugnabile – mentre, con riferimento all’ordinanza di demolizione, giudicava parimenti inammissibile e comunque infondata la doglianza volta a censurare l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di cui all’art. 31, comma 4- bis , d. P.R. n. 380 del 2001 sia perché essa non sarebbe stata ancora effettivamente irrogata, sia perché l’edificazione sarebbe avvenuta su area vincolata.

3.- Con l’atto di appello la parte privata ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado così articolando le proprie doglianze:

1) Error in iudicando. Violazione di legge (l. n. 47 del 1985; art. 97 Cost.), eccesso di potere sotto diversi profili. L’appellante avrebbe conseguito la piena conoscenza del diniego di condono soltanto a seguito della notificazione dell’ordinanza di demolizione risultando il progresso diniego notificato soltanto alla propria moglie. Detto provvedimento si rivelerebbe erroneo, considerata la modesta entità dell’incremento di superficie il quale non avrebbe determinato un mutamento delle linee essenziali dell’edificazione.

In tal senso l’amministrazione sarebbe stata tenuta ad esplicitare gli effetti delle ulteriori opere abusive, successive alla presentazione della domanda di sanatoria, tali, in ipotesi, da impedire il rilascio del titolo; in tal senso anche l’ordinanza di demolizione sconterebbe la medesima carenza di presupposti;

2) Error in iudicando. Violazione di legge (artt. 27, comma 2 e 31, comma 4- bis , d.P.R. n. 380 del 2001; art. 11 l. n. 689 del

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