Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-02, n. 202102744

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-04-02, n. 202102744
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102744
Data del deposito : 2 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2021

N. 02744/2021REG.PROV.COLL.

N. 06652/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6652 del 2019, proposto da
Associazione Articolo 32-97, Associazione Italiana per i Diritti del Malato e del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato C R in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Gaeta, con domicilio eletto presso lo studio Armando Profili in Roma, via Palumbo 26;
Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) -OMISSIS- resa tra le parti, concernente la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del -OMISSIS-riguardante “ un presunto conflitto di interessi in capo ad alcuni promotori del piano nazionale di prevenzione vaccinale per il biennio -OMISSIS- ”, nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- del Ministero della Salute, dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021 tenuta da remoto il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti in collegamento da remoto gli avvocati Giuliano e Rienzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’Associazione italiana artt. 32-97 per i diritti del malato e del cittadino impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio il provvedimento con il quale l’Autorità nazionale anticorruzione (d’ora innanzi anche Anac o Autorità), determinandosi in ordine ad alcune segnalazioni trasmesse dal -OMISSIS- aveva ritenuto l’insussistenza, in base alla legislazione e alla normativa vigente, di situazioni attuali di conflitto di interessi in capo ai promotori del piano vaccinale nazionale -OMISSIS- oggetto della segnalazione, relativa alle posizioni dei -OMISSIS-e -OMISSIS-

Con il medesimo atto l’Autorità segnalava al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità la necessità di individuare, all'interno dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, misure più efficaci di trasparenza in merito alla dichiarazione e alla pubblicazione degli incarichi pregressi ricoperti dai partecipanti ai tavoli di lavoro in materia sanitaria, con particolare riferimento alla tematica dei vaccini e di individuare modalità di nomina degli esperti delle istituzioni sanitarie tanto da contemperare !'esigenza di collaborare con le massime professionalità del mondo scientifico sanitario con quella di evitare situazioni di intrecci di interessi potenzialmente in contrasto fra loro.

2. Il ricorso, relativo alla sola parte di provvedimento in cui l’Anac aveva valutato la posizione del -OMISSIS- era sorretto da quattro motivi inerenti la violazione degli artt. 15 e 16 del regolamento Anac del 19 marzo 2017 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi quanto a pubblici funzionari, della direttiva programmatica sull’attività di vigilanza dell’Anac nel 2018 – Sezione I, degli artt. 3 e 6 bis l. 241 del 1990, dell’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165 del 2001 ed eccesso di potere sotto svariati profili

L’Autorità nazionale anticorruzione, l’Istituto superiore di sanità e il Ministero della salute, costituiti in giudizio, chiedevano il rigetto del ricorso ed altrettanto sosteneva il controinteressato, -OMISSIS- il quale rilevava anche l’inammissibilità del ricorso.

Con memoria del -OMISSIS-il controinteressato rappresentava la sopravvenuta improcedibilità del ricorso a seguito delle sue dimissioni dall’-OMISSIS-

3. Con la sentenza -OMISSIS-il T.a.r. del Lazio riteneva il ricorso improcedibile.

La controversia era scaturita dalla valutazione della ricorrenza o meno di un “presunto conflitto di interessi in capo ad alcuni promotori del piano nazionale di prevenzione vaccinale per il biennio -OMISSIS-espressa dall’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. f), della legge 6 novembre -OMISSIS- n. 190, ai sensi del quale l’Autorità “ esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti ”.

Il potere di vigilanza e ordinatorio di Anac sollecitato dal -OMISSIS-su situazione di conflitto di interessi in capo ai promotori del piano vaccinale nazionale -OMISSIS- che non sarebbe stato esercitato, non aveva più ragion d’essere viste le intervenute dimissioni del -OMISSIS- per cui nessun potere in ordine alla rimozione di una eventuale situazione di conflitto di interesse avrebbe potuto essere più utilmente esercitata dall’Anac, con la conseguenza che nessun vantaggio attuale poteva ottenere la ricorrente, né sussisteva un interesse morale apprezzabile, atteso che lo stesso era stato invocato dalla ricorrente in maniera assolutamente generica.

Le spese di lite, come richiesto dalla stessa ricorrente, potevano essere compensate in ragione della peculiarità della situazione di fatto.

4. Con appello in Consiglio di Stato notificato il -OMISSIS-l’Associazione 32-97 impugnava la sentenza in questione, evocandone l’erroneità del pronunciare la sopravvenuta carenza di interesse, poiché in primo grado era stato sostenuto il perdurare del proprio interesse morale ad una pronuncia sull’illegittimità del mancato controllo dell’Anac sulle attività del -OMISSIS--OMISSIS- contemporaneamente Commissario straordinario -OMISSIS- e sponsor di case farmaceutiche produttrici di vaccini, e quindi sull’utilità di contrastare conflitti di interesse anche passati, ma proiettati sul futuro in ambito sanitario.

Su tale base richiamava la sentenza di proscioglimento “perché il fatto non sussiste”, emessa dal g.u.p. di del Tribunale -OMISSIS- nei confronti -OMISSIS- Presidente -OMISSIS- dall’accusa di diffamazione aggravata sporta -OMISSIS-in relazione alle predette sponsorizzazioni, sentenza che prendeva atto da documenti e testimonianze sul sostegno dato dal controinteressato alle aziende -OMISSIS- richiamava i gravi ritardi dell’Anac nel pronunciarsi sull’esposto originario e sull’istanza di riesame, senza prescindere dall’aspetto conformativo della sentenza la quale, vagliando l’illegittimità della preposizione del controinteressato a capo -OMISSIS- avrebbe indotto l’Amministrazione a differente comportamento.

Da tutto ciò discendeva un interesse morale per l’attuale appellante.

5. Si sono costituiti anche in questa fase di giudizio tanto l’Anac quanto il controinteressato -OMISSIS- sostenendo l’infondatezza dell’appello e la prima anche l’inammissibilità per la mancata reiterazione dei motivi di primo grado.

6. All’udienza del 25 febbraio tenuta da remoto la causa è passata in decisione.

7. Va dapprima sgomberato il campo dall’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dall’Anac, in quanto l’impugnativa sarebbe stata mirata alla demolizione della pronuncia di improcedibilità emessa in primo grado senza proporre motivi di merito o riproporre quelli non esaminati dal Tribunale amministrativo nel superarli, causa l’asserita pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, viste le dimissioni -OMISSIS--OMISSIS- dimissioni date nel frattempo.

L’eccezione deriva dall’inusuale impostazione dell’appello, il quale riporta preliminarmente le censure sollevate avverso le delibera dell’Anac sull’insussistenza di un conflitto di interessi in capo al -OMISSIS--OMISSIS- contemporaneamente commissario straordinario -OMISSIS-e poi nominatone presidente -OMISSIS-ed in quanto tale principale responsabile della predisposizione del piano vaccinale nazionale -OMISSIS- ma coevamente sponsorizzato da importanti case produttrici di vaccini.

Se l’impostazione dell’appello è effettivamente inusuale, poiché l’atto riporta dapprima le censure sostenute in primo grado contro la valutazione dell’Anac di insussistenza di conflitto di interessi i capo al -OMISSIS-e successivamente, nella parte intitolata “diritto” vengono sollevate censure concernenti il perdurante interesse ad una decisione sul merito della causa.

L’atto di appello va letto nel suo complesso e la divisione in due parti, ovvero nel “fatto” e nel “diritto” assume il carattere di impostazione stilistica che, se nella generalità dei caso riporta in tale seconda parte le censure da esaminare, non può essere considerata sempre una rigida rituale stesura che obbliga il giudice ad esaminare solo la parte denominata “diritto”: è dal complesso dell’atto impugnatorio che si deve desumere la causa petendi e nel caso l’appello dell’Associazione va visto nel suo complesso, di doglianze sull’errate determinazioni dell’Anac e sulla permanenza dell’interesse morale alle future nomine dei componenti -OMISSIS- e dunque sul merito della questione, legata all’interesse civico dell’Associazione e ad un eventuale interesse risarcitorio.

Ciò a prescindere dal fatto che anche nella parte in diritto – si veda il secondo motivo – vi sono esposte ragioni che ribadiscono le questioni sostenute nel merito in primo grado, come si avrà modo di esaminare.

8. Il Collegio si deve però porre la questione della procedibilità dell’appello: in data -OMISSIS-l’Associazione appellante aveva presentato istanza volta ad ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, pur ricorrendo le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata, rilevava “che, a fronte delle dimissioni del soggetto di cui si sollecitava l’incompatibilità non sembra permangano all’evidenza ulteriori profili di interesse e che, pertanto, le prospettazioni difensive dell’istante appaiono manifestamente infondate”, e quindi emanava il decreto -OMISSIS-di non ammissione a patrocinio a spese dello Stato.

Tale decisione sul superamento di qualsiasi interesse a contestare un’incompatibilità con una carica pubblica venuta a mancare, induceva l’appellante a chiedere al Consiglio di Stato di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio. Ciò avrebbe potuto determinare una soluzione della controversia nei sensi ora descritti: sennonché con propria memoria depositata il 14 aprile successivo, il controinteressato -OMISSIS-sull’assunto che il parere della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato è finalizzati a ruoli che non sono pertinenti con soluzione della controversia, sosteneva che la domanda da ultimo depositata dall’Associazione appellante andava ritenuta una rinuncia sostanziale all’azione e per cui contestava la richiesta di compensazione delle spese in considerazione dell’aver dovuto sopportare in proprio le spese del primo grado di giudizio e difendersi ulteriormente nella fase di appello: in dipendenza della primitiva insistenza dell’Associazione e della sua successiva rinuncia in secondo grado dopo una pronuncia di improcedibilità, il -OMISSIS-chiedeva che tale pronuncia venisse ora confermata con “una condanna esemplare” a carico dell'Associazione Articolo 32-97 in ristoro delle spese sostenute da lui sostenute.

Il 4 maggio successivo l’Associazione, vista l’opposizione del -OMISSIS--OMISSIS-alla compensazione delle spese e la contraria domanda di condanna nei confronti dell’appellante, revocava l’istanza di dichiarazione di cessata materia del contendere e chiedeva la definizione del giudizio.

Tale revoca comportava, in base al principio dispositivo che governa il processo amministrativo, che si andasse a verificare il merito dell’appello e quindi la correttezza della dichiarazione di improcedibilità da parte del primo giudice ed ove superata, la consistenza delle censure sollevate in primo grado e ribadite, appunto, in appello.

9. Naturalmente il principio di disponibilità trova i propri limiti nella sussistenza di un interesse alla decisione, ossia nell’ottenimento del bene della vita che, nel caso di specie, sembrerebbe a prima vista superato dalle dimissioni del -OMISSIS--OMISSIS-dalla Presidenza -OMISSIS- si può affermare da subito che non si può desumere oggettivamente dal genere della controversia che una pronuncia di accoglimento nel merito potrebbe comportare un vantaggio patrimoniale o comunque radicare un interesse risarcitorio, né eviterebbe un danno dello stesso genere in capo all’Associazione appellante;
né, va soggiunto, in ogni caso, questa lo ha in qualche modo prospettato in un quadro di allegazioni astrattamente idonee a connotare il thema probandi inerente a elementi di rilevanza patrimoniale accertabili in via presuntiva.

-OMISSIS-.Ciò che piuttosto permette la decisione nel merito della causa è l’interesse morale sussistente in relazione all’interesse diffuso-collettivo dell’Associazione Articolo 32-97, interesse ampiamente descritto nelle prime pagine dell’atto di appello e che risiede nello scopo dell’Associazione, avente per oggetto la tutela dei diritti civili e degli interessi degli associati e dei cittadini nei confronti del servizio di assistenza sanitaria pubblica e privata, al fine di garantire il rispetto e la piena attuazione, in tutte le forme, anche in via preventiva, del diritto alla salute previsto dall’art. 32 della Costituzione;
tra questi il punto e) del fatto, per quanto in questa sede di interesse, in cui si evidenzia il diritto al controllo sulla ricerca medica sia clinica che farmacologica sperimentale;
al controllo sull’utilizzo dei fondi pubblici destinati a tale ricerca, sulle varie fasi della sperimentazione relativa a farmaci e sui vari aspetti che vi sono connessi.

Tali aspetti sono ancor meglio elencati nello statuto dell’Associazione, tra i quali vanno considerati la corretta funzionalità del servizio sanitario, la promozione del diritto al controllo sulla ricerca medica e sull’utilizzo dei relativi fondi pubblici, il tutto al solo fine della solidarietà sociale costituzionalmente connotata.

Alla luce di quanto rilevato, si deve concludere per la procedibilità dell’appello, vista la sua connessione con un interesse morale ad evitare commistioni non ammissibili oppure non autorizzate tra case farmaceutiche e organi preposti alla tutela della salute pubblica ed alla ricerca medica, espressione dell’apparato pubblico.

11. Nel merito l’appello deve essere accolto, stante la fondatezza assorbente del primo e del quarto motivo, esaminabili congiuntamente, i quali il primo sostiene che gli uffici dell’Anac debbano prestare particolare attenzione, nell’ambito di propria competenza, ad eventuali indizi di violazioni delle disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità, procedendo, se del caso, a specifica segnalazione per più approfondite indagini, il quarto sulla stessa linea, secondo cui gli approfondimenti svolti dall’Anac sono consistiti solo ed esclusivamente in una interlocuzione con il RPCT -OMISSIS- giungendo, con riferimento alla posizione del -OMISSIS--OMISSIS- alla conclusione che: “ Con riferimento al dott. -OMISSIS- attuale presidente -OMISSIS- si ritiene che non vi sia evidenza di effettive situazioni di conflitto di interessi, in quanto gli incarichi ricoperti dallo stesso in ambito scientifico, sanitario e universitario, anche in collaborazione con aziende farmaceutiche produttrici di vaccini: - non sono attuali, essendo stati svolti dal -OMISSIS-- non risultano svolti nei due anni precedenti alla partecipazione ai lavori finalizzati alla formulazione del piano nazionale vaccinale -OMISSIS- ”.

Tutto quanto sopra può essere rilevato con un excursus della delibera dell’Autorità -OMISSIS- atto con cui è stata definita dall’Anac la questione;
e ciò considerando altresì che l’istanza di riesame successivamente inoltrata dal -OMISSIS-per conto dell’Associazione artt. 32 - 97, è stata archiviata per la pendenza del ricorso di primo grado.

Preso atto che la formulazione del piano nazionale vaccinale -OMISSIS- rientrava nei compiti del Presidente dell'-OMISSIS-che, in quanto tale, è membro di diritto del -OMISSIS- l’Anac ha espressamente affermato che la valutazione della sussistenza di una situazione di conflitto di interessi, è stata svolta tramite un’interlocuzione con -OMISSIS-e con iI diretto interessato, per approfondire i reali legami di quest’ultimo con le case farmaceutiche e per verificare se la sua partecipazione alle attività segnalate fosse stata conforme alle previsioni normative in materia.

Con la delibera -OMISSIS-del -OMISSIS-l’Autorità ha dato atto che dal sito -OMISSIS- si desumeva che il -OMISSIS--OMISSIS-era stato nominato nel mese di -OMISSIS-Commissario straordinario del-OMISSIS-e, a partire dal -OMISSIS- ne era divenuto Presidente, mentre tra -OMISSIS-ed -OMISSIS-aveva ricoperto diversi incarichi in ambito scientifico, sanitario e universitario, in linea con la sua formazione e Ia sua professionalità.

Dalla lettura della dichiarazione di interessi, presentata -OMISSIS-alla Commissione europea, e datata -OMISSIS- si rilevavano le attività di consulenza svolte dall’interessato a favore di alcune aziende farmaceutiche -OMISSIS-citate anche da un articolo pubblicato sul -OMISSIS-tra -OMISSIS-ed il -OMISSIS- al fine di testare l'efficacia di taluni vaccini, ed inoltre per il Ministero della Salute e l’Agenas, nel -OMISSIS- e, nel -OMISSIS- in materia di impatto e di analisi dei rischi legati alle vaccinazioni, nonché per alcune commissioni europee, tra il -OMISSIS-ed il -OMISSIS- in materia di salute pubblica.

Dalla stessa dichiarazione emergeva che il -OMISSIS-aveva ricoperto gli incarichi di: vice presidente -OMISSIS-al -OMISSIS- di presidente -OMISSIS- Risultavano poi ulteriori incarichi svolti negli annt -OMISSIS-dal dott. -OMISSIS-per conto del Ministro della Salute, nonché incarichi svolti per conto di enti e istituzioni europee, fra cui le Università -OMISSIS-.

Le conclusioni dell’Anac erano che non vi fosse l’evidenza di effettive situazioni di conflitto di interessi, in quanto gli incarichi ricoperti dallo stesso in ambito scientifico, sanitario e universitario, anche in collaborazione con aziende farmaceutiche produttrici di vaccini non erano attuali, essendo stati svolti dal -OMISSIS-al -OMISSIS- mentre nulla risultava invece svolto nei due anni precedenti alla partecipazione ai lavori finalizzati alla formulazione del piano nazionale vaccinale -OMISSIS-.

Ora risulta palese che, pur affermando le proprie prerogative e competenze ad approfondite indagini, l’Autorità si era limitata ad un’interlocuzione con l’-OMISSIS-e con il diretto interessato, basandosi principalmente su dichiarazioni del medesimo, oltre che sul curriculum vitae dallo stesso redatto.

Dunque non vi è traccia di “approfondite indagini”, cioè di attività istruttorie di tipo acquisitivo sviluppate al di là di una mera interlocuzione con l’interessato, di cui parla la stessa Anac;
l’istruttoria appare oggettivamente carente, considerato che essa si è fondata esclusivamente sui dati che l’interessato ha volontariamente reso pubblici senza che si sia posto il problema di un approfondimento che muovesse da tali stessi dati..

Che tale istruttoria fosse carente, con l’esclusione di qualsiasi attività esterna legata a case farmaceutiche per il periodo successivo all’anno -OMISSIS- con ciò trascurandosi ogni verifica acquisitiva per il periodo successivo, tra l’altro interessato dalla preposizione del controinteressato al vertice -OMISSIS- si desume, quale elemento fattuale allegato, fin dal ricorso di primo grado, con riferimento a risultanze già emerse nella pregressa fase del procedimento penale, dalla (poi sopravvenuta già nel corso del giudizio di prime cure) sentenza -OMISSIS-del g.u.p. del Tribunale -OMISSIS-: con tale decisione, il -OMISSIS- patrono dell’appellante, è stato prosciolto dall’accusa di diffamazione aggravata nei confronti del -OMISSIS--OMISSIS- perché il fatto non sussiste, essendo emersi una serie di elementi, quantomeno in astratto valutabili quali situazioni di conflitto di interessi del medesimo in relazione alla sponsorizzazione di case farmaceutiche produttrici di vaccini, nel tempo in cui era responsabile -OMISSIS- periodo, si ripete, intercorso tra il -OMISSIS- -OMISSIS-con la nomina del controinteressato a Commissario straordinario -OMISSIS-quindi a Presidente dal-OMISSIS-sino alle dimissioni date a decorrere dal -OMISSIS-.

Per tale periodo la sentenza del g.u.p. accertava sulla base della testimonianza del dott. -OMISSIS- amministratore delegato della -OMISSIS- che vi era il riscontro di una transazione indiretta, ovverosia una sponsorizzazione fatta ad una azienda terza, che aveva scelto di invitare come relatore il -OMISSIS-nel -OMISSIS-e che la -OMISSIS-aveva pagato a quella azienda il costo totale dell’evento, ma dato che l’azienda che ha richiesto la sponsorizzazione aveva dovuto specificare le spese sostenute, tra le stesse vi era quella per vitto, alloggio e viaggio per un importo di circa €. 400 a favore -OMISSIS-e di cui era stato dato conto all’AIFA.

Sulla base della testimonianza della -OMISSIS- Presidente e Amm. Delegato della -OMISSIS-ed ex amministratore delegato della joint venture -OMISSIS- era stata confermata la sponsorizzazione, da parte della -OMISSIS- di un convegno organizzato dalla -OMISSIS- a -OMISSIS-nell'ottobre del -OMISSIS- affermando che alla cena istituzionale tenutasi, nel corso del convegno stesso presso il -OMISSIS--OMISSIS-dell'-OMISSIS- vi era anche il -OMISSIS--OMISSIS-

Sempre su base di altra testimonianza, questa volta del -OMISSIS-amministratore delegato della -OMISSIS-Srl, veniva confermato il finanziamento, da parte della -OMISSIS- -OMISSIS-per le attività del progetto sulla sostenibilità dei sistemi sanitari in Europa, che teneva conto di tutto, anche del ruolo all’interno del Board. Il -OMISSIS-affermava di aver “ conosciuto il -OMISSIS--OMISSIS-in occasione della Sua partecipazione ad un progetto organizzato dal nostro quartier generale europeo sulla sostenibilità dei sistemi sanitari in Europa (…) Per l’Italia fu scelta l’Università -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata, per il progetto, dal -OMISSIS--OMISSIS- Il -OMISSIS--OMISSIS- inoltre, fu scelto per far parte del Board di questo gruppo di lavoro ”, e che in seguito era scaturito il “ Contratto di prestazione di servizi di consulenza scientifica ” tra la casa farmaceutica -OMISSIS-Srl e l’Università -OMISSIS--OMISSIS- in cui emergeva che la -OMISSIS-aveva affidato all’Università -OMISSIS--OMISSIS- Dipartimento di -OMISSIS-il ruolo di Rapporteur nell’ambito del proprio progetto internazionale dal titolo “ Recipes for Sustainable Healthcare ”, avente durata dal -OMISSIS-. Direttore scientifico del Progetto, il -OMISSIS--OMISSIS- per tale attività la -OMISSIS-aveva riconosciuto €. 58.250,00 oltre ad Iva al Dipartimento di -OMISSIS-dell’Università -OMISSIS-.

Come si può rilevare i periodi presi in considerazione coincidevano con la preposizione -OMISSIS-presso -OMISSIS-, laddove per le attività svolte presso privati non risultavano specifiche autorizzazioni e l’insieme si poneva in palese contrasto con l’apparato normativo apprestato dall’art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sulle incompatibilità dei dipendenti pubblici;
va aggiunto che l’-OMISSIS-doveva varare il piano vaccinale nazionale -OMISSIS-e proprio le case farmaceutiche in rapporto con il controinteressato erano notoriamente tra le più interessate ai contenuti del piano.

Sul piano normativo, va dunque precisato che l’art. 53 comma 16 ter del d. lgs. 165 del 2001, a cui si è richiamata l’Associazione ricorrente, non rileva nella vicenda in esame, riguardando fattispecie affatto diversa, ovverosia i doveri di astensione nel periodo successivo ad un incarico pubblico;
per contro, altrettanto, l’art. 4 del d. lgs. 39 del 2013, di cui l’Autorità avrebbe fatto applicazione per delimitare la rilevanza temporale dei fatti da verificare, è altresì inconferente nel caso qui controverso, vertendo sulla delimitata ipotesi dell’inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a coloro i quali abbiano svolto nel biennio precedente attività presso enti privati.

Si tratta dunque di due norme che disciplinano aspetti parziali, nel senso di circoscritti ad aspetti determinati, della situazione di conflitto di interessi;
tuttavia, non menzionandone un concetto diretto ed esplicito, non consentono di ritrarre né una nozione operativa univoca riguardo alle situazioni di cui tenere conto, né un criterio di delimitazione temporale di rilevanza delle circostanze da ritenere indicative nella loro potenzialità.

Ma è proprio la carenza di un riferimento normativo aderente al caso in esame, sia sul piano sistematico che in virtù di una corretta analogia iuris , che rende insufficiente l’istruttoria e l’esplicazione dei poteri istruttori-acquisitivi esercitabili dall’Autorità, a cui incombeva quantomeno di percorrere una ricostruzione fattuale tale da porsi in grado di compiere le sue valutazioni con completezza di elementi in quadro temporale aggiornato.

12.

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