Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-10-14, n. 201405084

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-10-14, n. 201405084
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201405084
Data del deposito : 14 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07854/2002 REG.RIC.

N. 05084/2014REG.PROV.COLL.

N. 07854/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7854 del 2002, proposto da:
Z A, Z D, Z I, M C e B L, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to L F, con domicilio eletto presso Andrea Galvani in Roma, via Salaria, 95;

contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dagli avv.ti R F e S D V, con domicilio eletto presso S D V in Roma, viale Giulio Cesare 71;
Ditta Gattafoni Vincenzo;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Marche n. 00376/2002, resa tra le parti, concernente concessione deroga per realizzazione lavori ampliamento stazione carburante


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati L F e Andrea Del Vecchio, su delega dell'avv. S D V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con delibera n. 348 del 28 giugno 2001 il Comune di Civitanova Marche autorizzava, in deroga alle distanze previste dall’art. 46 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992, l’adeguamento di un passo carrabile in favore dell’impianto di distribuzione di carburante gestito dalla Ditta Gattafoni Vincenzo.

Ritenendo illegittima detta delibera i Signori Adriana Zazzini, Dinora Zazzini, Irma Zazzini, Claudio Mattozzi e Lucio Bruscantini, nella loro qualità di proprietari di immobili limitrofi asseritamente pregiudicati dalle opere assentite, adivano il Tar Marche chiedendone l’annullamento.

A tal fine i ricorrenti deducevano:

- la violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990, per essere stata omessa nei loro confronti la comunicazione di avvio del procedimento (prima censura);

- la violazione dell’art. 33 del D.Lgs. 295/1992, essendo stata autorizzata la realizzazione di un nuovo passo carrabile e non già la modifica ad uno preesistente, circostanza che sola avrebbe in astratto potuto consentire la concessione della deroga (seconda censura);

- il difetto di istruttoria, per non essere stati valutati gli impatti negatavi sulla viabilità e sulla sicurezza delle opere assentite (terza censura);

- il difetto di motivazione dell’atto impugnato (quarta censura).

Si costituivano in giudizio sia l’Amministrazione comunale, sia la ditta controinteressata, chiedendo la reiezione del gravame.

All’esito del giudizio, con sentenza 9 maggio 2002 n. 376, il Tribunale adito respingeva il ricorso, ritenendo sostanzialmente che :

- “ dall’esame delle planimetrie in atti ” si sarebbe trattato “ di un ampliamento dell’accesso già esistente sulla strada che porta alla stazione ATAC ” , e non di un nuovo impianto;

- l’attività istruttoria svolta sarebbe stata esaustiva, in considerazione del sopralluogo e del parere espresso da parte della Polizia Municipale, secondo cui l’intervento avrebbe comportato un miglioramento della funzionalità delle aree, rendendo più sicura la circolazione;

- detto parere rappresenterebbe altresì idoneo apparato motivazionale a sostegno della delibera impugnata;

- i ricorrenti non avrebbero dovuto ricevere alcuna comunicazione di avvio del procedimento, non rivestendo la qualità di terzi controinteressati individuati o individuabili dall’atto adottato.

Avverso detta sentenza i richiamati ricorrenti hanno quindi interposto l’odierno appello, chiedendone l’integrale riforma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Civitanova Marche, chiedendo la reiezione del gravame, siccome infondato.

Con ordinanza n. 4332/20123, questa Sezione ha disposto specifica verificazione, demandando al Dirigente dell’Area Infrastrutture Trasporti ed Energia della Regione Marche l’incarico di chiarire, nel contraddittorio tra le parti, se il progetto relativo all’impianto di distribuzione carburanti per cui è causa preveda la realizzazione di un nuovo accesso o passo carrabile, oppure il solo adeguamento (con ampliamento) dell’accesso già esistente.

Il verificatore, eseguiti due sopralluoghi congiuntamente ai tecnici delle parti, ha depositato la propria perizia finale nei termini assegnati.

Nella contumacia della ditta controinteressata, all’udienza pubblica del 4 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo mezzo di censura i ricorrenti deducono l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, incorrendo così in un vero e proprio travisamento del presupposto di fatto.

Al riguardo, infatti, sostengono che non risponderebbe al vero la circostanza per cui l’impianto di distribuzione di carburante in questione fosse già dotato di un accesso sulla strada che conduce alla stazione ATAC, atteso che l’unico accesso preesistente sarebbe stato, invece, quello in fregio alla strada provinciale.

In tal senso, a loro dire, deporrebbe la stessa documentazione (grafici e relazione del tecnico di fiducia) versata dalla ditta controinteressata per ottenere l’autorizzazione ad eseguire l’intervento di cui si controverte, dalla quale emergerebbe anche l’esistenza di un muretto ad impedire l’accesso verso la strada che conduce alla citata stazione.

Pertanto, posto che dal combinato disposto dell’art. 22 del Codice della Strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento si ricava che la deroga alla disciplina in tema di distanze può operare solo con riguardo ad accessi carrabili già esistenti, erroneamente il primo giudice avrebbe respinto la censura espressamente formulata in tal senso.

2. La doglianza non può essere condivisa.

3.Ed invero, al riguardo, il collegio non può che prendere atto delle conclusioni contenute nella relazione peritale depositata in giudizio, da cui non sussistono oggettive ragioni per discostarsi.

In detta relazione, il verificatore puntualmente chiarisce che è “ improprio riferire l’intervento ad una realizzazione di un nuovo accesso carrabile così come definito dall’art.44 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada ”, per cui nella specie non è” stato realizzato un nuovo accesso, bensì una rimodulazione della viabilità pubblica compatibilmente con le caratteristiche relative all’adeguamento dell’impianto di carburante” , precisando in aggiunta che ” la nuova sistemazione ed ampliamento dell’area dell’impianto…..consente tra l’altro alle vetture in entrata ed in uscita di immettersi su strada comunale secondaria anziché su strada provinciale principale, con minor pericolo per la viabilità …”.

Le conclusioni cui è pervenuto il verificatore, del resto, sono coerenti con il rilievo plano-volumetrico della zona, dal quale si ricava che il passo carrabile preesistente insisteva, per metri 2,80, sulla strada provinciale e, per metri 5,30, sulla strada di accesso al parcheggio ex ATAC.

Né può accedersi alla tesi degli appellanti ,secondo cui la richiamata perizia sarebbe da ritenere nulla o comunque illegittima, non avendo il verificatore consentito alle parti, in asserita violazione delle stesse ordinanze istruttorie della Sezione (nn. 4332/2013 / 6022/2013) e del principio del contraddittorio, di formulare osservazioni sulle valutazioni poi confluite nella perizia stessa.

Invero, per un verso, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, il verificatore ha regolarmente convocato le parti in occasione di ben due sopralluoghi ai quali, come risulta dalla documentazione in atti, era presente anche il consulente tecnico degli appellanti stessi.

Per altro verso, poi, nella specie non era obbligatoria la preventiva trasmissione ad opera del consulente dello schema di relazione finale alle parti in causa, trattandosi di attività di verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 del c.p.a. e non di consulenza tecnica d’ufficio ai sensi del successivo art. 67 del medesimo codice.

Sul punto in esame, pertanto, la relazione peritale è dirimente e dà ragione della infondatezza della dedotta censura.

4. Con il secondo ed il terzo mezzo di censura i ricorrenti deducono l’erroneità della gravata sentenza, laddove non ha riconosciuto il difetto di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe la delibera giuntale per cui è causa.

A loro dire, infatti, sarebbe del tutto mancata una reale verifica delle condizioni del traffico e dell’impatto dell’accesso sulla circolazione, verifica che, se effettuata, avrebbe evidenziato la pericolosità della stazione di servizio di cui peraltro sarebbe stata consapevole la stessa ditta contro interessata, che aveva domandato l’installazione di un segnale per limitare, nei pressi del predetto accesso, la velocità massima consentita.

5. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente in ragione della loro sostanziale unicità logico – giuridica, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento.

6. Ed invero, dall’esame degli atti emerge come la Polizia Municipale abbia effettuato plurimi sopralluoghi e, congiuntamente al tecnico incaricato, abbia visionato gli atti del procedimento, concludendo che le modifiche alla viabilità avrebbero contribuito a garantire maggiori condizioni di sicurezza rispetto alla situazione pregressa.

Orbene, tale valutazione di natura squisitamente tecnico-discrezionale non risulta affetta né da palese illogicità, né da manifesta irrazionalità e pertanto la stessa, secondo il noto insegnamento della giurisprudenza amministrativa che il collegio pienamente condivide, non è sindacabile dal giudice amministrativo nell’odierno giudizio di legittimità.

Né ha pregio il rilievo sviluppato nell’ambito del mezzo di censura in esame, secondo cui il primo giudice avrebbe altresì omesso di considerare che l’Amministrazione non ha provveduto alla verifica delle prescrizioni imposte dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.

E’ incontroverso, infatti, come detta verifica operi solo nel caso di rilascio di autorizzazione ad installare ex novo un impianto e non nella ipotesi, come nella specie, di adeguamento di un impianto già esistente in forza di un titolo risalente.

Pertanto, attesa la inapplicabilità in via diretta della invocata normativa, era specifico onere dei ricorrenti di indicare e dimostrare in concreto quali tassative prescrizioni sarebbero state eluse dall’Amministrazione, non potendo di certo limitarsi ad affermare in modo del tutto tautologico che le stesse” devono considerarsi operanti……per un principio logico prima che giuridico, anche in caso di ampliamento e/o ristrutturazione delle stazioni di servizio”.

Così per come prospettato, quindi, il profilo di censura si appalesa del tutto generico e come tale inconducente.

7. Con il quarto motivo di appello i ricorrenti deducono l’erroneità della gravata sentenza, laddove ha ritenuto che l’Amministrazione non fosse obbligata a comunicare l’avvio del procedimento sfociato nella determinazione oggetto dell’odierna controversia.

Assumono, infatti, che la loro qualità di controinteressati sarebbe di palmare evidenza e che, pertanto,gli stessi dovevano necessariamente essere notiziati in ordine al procedimento anzidetto, al fine di poter formulare al riguardo,sin da subito,le proprie deduzioni .

8. La censura non ha fondamento.

9. Ed invero, anche se legittimati quali proprietari di immobili limitrofi ad agire in giudizio a tutela dei loro interessi, i ricorrenti non possono per ciò solo rivestire anche la qualifica di controinteressati in senso tecnico rispetto alla delibera per cui è causa, ai fini della ricezione della comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Essi infatti, come correttamente statuito dal primo giudice, non rivestono alcuna situazione soggettiva tale da differenziarli da tutti i restanti soggetti che vivono e/o sono proprietari di beni situati nelle immediate vicinanze dell’impianto di distribuzione di carburante in questione, a nulla rilevando la circostanza che gli stessi, in passato, si fossero opposti ad interventi richiesti dalla medesima ditta Gattafoni.

In questo senso,del resto,si è più volte pronunciata la giurisprudenza amministrativa precisando che non sussiste “ l'obbligo di dare comunicazione ai proprietari frontisti o vicini dell'avvio del procedimento diretto al rilascio della concessione edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall'emanazione dell'atto potrebbero ricevere nocumento” (Cons. Stato, Sez. IV 31 luglio 2009, n. 4847, che richiama Cons. Stato, Sez. II, par. 23 maggio 2007, n. 413/2005;
Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 1999, n. 1197 e Cons. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 1997, n. 1234).

La doglianza, pertanto, si appalesa priva di fondamento.

10. Per quanto sopra, il ricorso si appalesa infondato e come tale da respingere, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

11. Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

12. Le spese della verificazione seguono invece la soccombenza e sono poste in via definitiva a carico degli appellanti, come da dispositivo.

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