Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2025-02-18, n. 202501314
Sentenza
11 dicembre 2019
Ordinanza collegiale
14 maggio 2024
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
Sentenza
11 dicembre 2019
Ordinanza collegiale
14 maggio 2024
Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2025
N. 01314/2025REG.PROV.COLL.
N. 07730/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7730 del 2020, proposto da AE AN, LE AN, PA AR, VA AR, SA AR quale erede di LE AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 05891/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Dalila Satullo;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i provvedimenti n. 65, 66, 67 e 68 del 2 aprile 2013, il Comune di Acerra ha rigettato le istanze di condono edilizio relative al fabbricato sito ad Acerra, via Taranto, foglio n. 43, p.lla 1573, rispettivamente presentate da PA AR, VA AR, LE AN e AE AN. Il diniego di condono è stato fondato su plurimi motivi: mancato versamento delle somme dichiarate sia a titolo di oblazione che per oneri concessori; mancanza della necessaria documentazione; non condonabilità dell’opera, in quanto ricadente nella fascia di rispetto stradale.
Con ordinanza n. 43 dell’11 aprile 2013, il Comune di Acerra ha conseguentemente ordinato la demolizione dell’opera abusiva ed il ripristino dello stato dei luoghi.
Gli interessati hanno impugnato i predetti provvedimenti ed il Tar Napoli, con sentenza n. 5891/2019, ha rigettato il ricorso, ritenendo che il mancato integrale pagamento dell’oblazione costituisca, alla luce dell’art. 32, c. 37, d.l. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, ragione legittima e da sola sufficiente per negare la sanatoria delle opere abusive.
Con rituale atto di appello gli interessati hanno impugnato la sentenza, deducendo l’erroneità della decisione di primo grado e riproponendo le censure assorbite in primo grado.
Il Comune di Acerra non si è costituito in giudizio.
In data 8 maggio 2024 il difensore degli appellanti ha depositato fuori udienza la dichiarazione di decesso di LE PA e il collegio, con ordinanza del 14 maggio 2024, ha dichiarato l’interruzione del giudizio.
Il giudizio è stato proseguito dall’erede SA AR, mediante deposito di istanza di fissazione dell’udienza.
All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata assunta in decisione.
2. Con un unico articolato motivo di impugnazione, gli appellanti sostengono l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto, nel caso in esame, troverebbe applicazione, in luogo dell’art. 32, c. 37,