Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-09, n. 202400302

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-09, n. 202400302
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400302
Data del deposito : 9 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2024

N. 00302/2024REG.PROV.COLL.

N. 09816/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9816 del 2018, proposto dalla sig.ra O C, rappresentata e difesa dagli avvocati A D V, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Giulio Cesare, 71;



contro

il Comune di Ancona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Roma, Piazzale Clodio 56;



per la riforma

- della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00631/2018, resa tra le parti, depositata l’1 ottobre 2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati A M e M D S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La sig.ra O C ha chiesto la riforma della sentenza n. 631, depositata l’1 ottobre 2018, con la quale il giudice di primo grado ha respinto la domanda volta all’annullamento della clausola della concessione edilizia n. 67/96 del 16 settembre 1996 che ha imposto il pagamento di 34.550.290 di vecchie lire, a titolo di oneri di urbanizzazione, e di 13.600.000 milioni di vecchie lire, a titolo di contributo di concessione, e alla conseguente declaratoria del diritto alla restituzione delle somme versate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

1.2. L’appellante ha esposto che:

a) ha ottenuto dal Comune di Ancona la concessione edilizia n. 67/96 per la demolizione e ricostruzione di un edificio unifamiliare per civile abitazione e cambio d'uso con opere di annesso agricolo, ubicato in via Strada Vecchia di Pietralacroce n. 32, concessione seguita da due varianti;

b) con nota del 17 novembre 1998 ha fatto riserva avverso la clausola di onerosità, essendo la concessione stata sottoposta al pagamento di 34.550.290 di vecchie lire, a titolo di oneri di urbanizzazione, e di 13.600.000 milioni di vecchie lire, a titolo di contributo di concessione;

c) con lettera del 15 luglio 1999 prot. n. 49817 il Comune di Ancona ha richiesto il versamento di 13.600.000 di vecchie lire, corrispondente al costo di costruzione;

d) con nota del 28 luglio 1999 la sig.ra C ha dedotto che il termine di pagamento di tale importo non era ancora scaduto, attesa la proroga correlata alle varianti intervenute e con successiva nota dell’11 agosto 1999 ha osservato che la concessione è stata illegittimamente sottoposta ad onerosità, dovendo esserne esente, ai sensi dell’art. 9 lett. d) della legge n. 10/1977, rientrando la demolizione e ricostruzione nella nozione di ristrutturazione, e ai sensi dell'art. 11 della medesima legge, atteso che l'istante ha dovuto eseguire a proprie spese le opere di urbanizzazione;

e) con nota dell’11 ottobre 1999 il Comune ha reiterato quanto affermato il 15 luglio 1999 e il 30 dicembre 1999 la sig.ra C ha versato la somma richiesta, riservandosi di agire per la restituzione di tutto quanto pagato.

1.3. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado laddove, pur dando atto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'esenzione dal costo di costruzione, di cui alla lettera d) dell'art. 9 della legge n. 10/1977, fosse applicabile anche agli interventi di demolizione e ricostruzione, afferma “la deroga all’onerosità della concessione prevista dall’art. 9 della legge n. 10 del 1977 (successivamente sostituito dall’art. 17, comma 3, lett. b), del DPR n. 380 del 2001) ha un fondamento sociale, con l'effetto che la nozione di edificio unifamiliare non deve avere una accezione strutturale ma socio-economica, coincidendo con la piccola proprietà immobiliare, meritevole per gli interventi di ristrutturazione dell'abitazione di un trattamento differenziato

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