Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-22, n. 202302930

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-22, n. 202302930
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302930
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2023

N. 02930/2023REG.PROV.COLL.

N. 05353/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5353 del 2020, proposto da
Sitrasb - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo - S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati U G, A M, M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00109/2020, resa tra le parti, concernente per l'annullamento

1. Della nota-provvedimento di ART - Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 4.10.2017, prot. n. 7064/2017, con cui è stato richiesto per la prima volta il pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Saldo anno 2017;

2. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2016 non pubblicato sulla G.U.R.I. con il quale, ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214, così come modificata dall'art. 36, comma 1, lett. e), n. 2) del D.L. 24.1.2012, n.1, convertito con modificazioni nella Legge 24.3.2012, n. 27 è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la deliberazione n. 139 del 24 novembre 2016 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2017”;

3. della suddetta deliberazione n. 139 del 24 novembre 2016 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno

2017”;

4. della determina n. 13 del 1 febbraio 2017 del Segretario Generale dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti avente ad oggetto “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del con-tributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2017”

5. di ogni ulteriore atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresa la nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. n. 8883/2016 in data 29.11.2016, di contenuto ignoto, con la quale la sud-detta delibera n. 139/2016 è stata trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ai fini dell'approvazione.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. O M C e uditi per le parti gli avvocati C, su dichiarata delega dell'avv. U G, e M S M per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00109/2020 di reiezione del ricorso proposto da Sitrasb - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. (d’ora in poi Sitrasb) avverso la nota dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (d’ora in poi Autorità), avente ad oggetto la richiesta di “contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Saldo anno 2017.

Cumulativamente la società ha impugnato il d.P.C.M. del 28/12/2016 che ha approvato la deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 139/2016 del 24/11/2016, nonché la

deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 139/2016 del 24/11/2016 recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017 e gli atti presupposti ed esecutivi.

2. Sitrasb ha contestato la concreta assoggettabilità ai poteri regolatori dell’Autorità in forza della convenzione regolata sulla base di una specifica convenzione internazionale che, in concreto, l’avrebbe sottratta ad ogni ingerenza da parte dell’Autorità, differenziandola quale concessionaria rispetto alle altre concessionarie autostradali.

3. Richiamati i propri specifici precedenti (cfr. nn. 1066 – 1081 del 22 ottobre 2019, che hanno fatto seguito alle sentenze 116 – 132 del 1° febbraio 2019), il Tar ha respinto le censure sul rilievo che le considerazioni riportate nelle sentenze “ meritano integrale conferma anche nel presente giudizio e valgono a superare buona parte delle censure formulate nel ricorso ”.

In particolare i giudici di prime cure hanno ribadito che la convenzione di cui è titolare la ricorrente non basta per escluderla dall’ambito dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, “posto che la predetta società, in quanto concessionaria autostradale, rientra comunque nella categoria dei soggetti che esercitano attività di “gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali)” (art. 1 comma 1 lett. a) della delibera ART n. 145/2017)”

4. Appella la sentenza Sitrasb - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A. Resiste l’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

5. Alla pubblica udienza del 2 marzo 2023 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. Col primo motivo di appello, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 2, lett. g) e comma 6, lett. b) del d.l. n. 201/2011;
eccesso di potere per contraddittorietà, falso presupposto, disparità di trattamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione.

La convenzione internazionale, ad avviso della ricorrente, è fonte esclusiva di disciplina dell’attività relativa alla gestione del traforo, sì da escludere l’inclusione di essa nel perimetro dei soggetti tenuti alla contribuzione nei confronti dell’Autorità.

6.1 Il motivo è infondato.

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 69/2017, il contributo in questione costituisce non una “tassa” posta a carico dei destinatari della regolazione quale corrispettivo di quest’ultima, bensì una “prestazione patrimoniale imposta “che grava indistintamente su tutti i gestori delle infrastrutture autostradali”.

Del resto la regolazione, avendo ad oggetto un segmento di mercato, è adottata con atti generali, senza che, ai fini dell’assoggettamento al contributo, rilevi l’omessa individuazione in via tassonomica dei soggetti che operano in quel segmento di mercato.

Significativamente, con riferimento alla Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 252 del 7 gennaio 2021 – cui va data continuità non sussistendo, allo stato, motivi sopravvenuti per qui discostarsi – ha confermato la pronuncia del TAR Piemonte del 1° febbraio 2019 n. 125, sull’esigibilità del contributo da parte dell’Autorità per l’annualità 2016, ribadendo la spettanza di esso.

7. Col secondo motivo d’appello, la società ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 37, comma 2, lett. g) e comma 6, lett. b) del d.l. n. 201/2011 sotto altro profilo;
eccesso di potere per contraddittorietà, falso presupposto, disparità di trattamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione.

Nella formulazione vigente sino al d.l. 109/2018, l’art. 37, comma 2, lett. g) del d.l. 201/2011, secondo l’appellante, escluderebbe dal suo ambito applicativo le società titolari di “vecchie concessioni” che, al pari di essa, siano titolari di concessioni già efficaci al momento della costituzione dell’Autorità.

7.1 Il motivo è infondato.

Come già avuto modi di precisare, la regolazione è rivolta al segmento di mercato in cui le imprese sono attive.

Nel segmento di mercato delle concessioni autostradali, comparto regolato dall’Autorità, opera la società appellante, ed in continuità all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, qui condiviso, ai fini della valutazione dell’esercizio concreto dell’attività dell’Autorità è sufficiente “che l’attività abbia avuto inizio ed abbia coinvolto il “settore” non necessariamente il singolo operatore (cfr. in termini, Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021 nn. 5-9/2021, n. 11/2021, nn. 15-19/2021, nn. 2023/2021, n. 25/2021, nn. 27-28/2021, nn. 72-73/2021) e Cons. Stato, sez. VI 5 gennaio 2021 (nn. 122-123/2021 e n. 132/2021).

Quanto alla disciplina applicabile ratione temporis , l’art. 37 – ante riforma intervenuta per mezzo dall’art. 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter) l. 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del d. l. 28 settembre 2018, n. 109 – nella sua formulazione originaria, prevedeva che l’Autorità facesse fronte alle proprie spese “ mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all'uno per mille del fatturato derivanti dall'esercizio delle attività svolte percepiti nell'ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell'Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui l'Autorità si conforma;
in assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato”

In particolare, con riferimento all’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del contributo, la Corte costituzionale con la pronuncia 69/2017 ha chiarito che l’art. 37, comma 6, lett. b), del d. l. n. 201/2011 fa riferimento ai «gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati», ossia a coloro nei confronti dei quali l’Autorità abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell’art. 37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque, la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il rimettente, dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di “mercato dei trasporti” (e dei “servizi accessori”);
al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’Autorità ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali
”.

Va altresì sottolineato, che con riguardo al contributo relativo all’annualità 2016 da parte di concessionario autostradale interessato da trafori, quale quello del Frejus, il Consiglio di Stato ha chiarito, con argomenti qui condivisi, che: “Vanno sicuramente inseriti nella nozione di gestori i concessionari autostradali, il cui regime pubblicistico impone oneri riconducibili al concetto di gestione.

In primo luogo, tenuto conto del dato positivo, deve ritenersi che, ai sensi del combinato disposto, dell’art. 37, comma 2, lett. a) e g), cit., l’Autorità appellata fosse titolare del potere di regolamentare l’attività dei gestori dell’infrastruttura autostradale, a prescindere dalla data di affidamento dei relativi atti concessori, potendo, dunque, influire, altresì, sulle concessioni già assentite alla data della sua istituzione. In particolare, l’art. 37, comma 2, cit, nella formulazione ratione temporis applicabile alla specie, prevedeva: alla lett. a), il potere dell’Autorità di “garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”;
alla lett. g), “con particolare riferimento al settore autostradale”, il potere di “stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione;
a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione;
a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni;
a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto”.

Al riguardo, emerge che le disposizioni dettate dalla lett. g) risultavano esemplificative, in relazione al settore autostradale, di taluni dei poteri già esercitabili dall’Autorità sulla base della lett. a), riguardante la regolamentazione dell’accesso a tutte le infrastrutture di trasporto, ivi comprese, dunque, le reti autostradali (salve rimanendo le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali). Una diversa interpretazione, volta ad intendere la locuzione “particolare” di cui alla lett. g), anziché in termini esemplificativi, come una limitazione degli obiettivi generali dell’attività di regolamentazione, con l’effetto di limitare le competenze regolatorie in materia di infrastrutture autostradali ai soli poteri declinati dalla lett.g) non parrebbe compatibile con la lettera della disposizione, il contesto in cui è inserita e la finalità di protezione sottesa alla sua previsione.

sua istituzione.

Ne deriva che, anche avendo riguardo alla sola disciplina dettata dalla lett. g), cit., la competenza regolamentare dell’Autorità, salva la materia dei sistemi tariffari dei pedaggi, potrebbe essere esercitata anche in relazione alle concessioni già esistenti alla data di sua istituzione, con conseguente infondatezza delle censure svolte dall’appellante, incentrate sulla sussistenza di un potere regolamentare limitato alle “nuove concessioni”(cfr., Consiglio di Stato, sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 246).

8. In definitiva i concessionari autostradali sono da considerarsi ab origine , soggetti incisi dalla misura di contribuzione in favore dell’Autorità.

9. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

10. Le spese del grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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