Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-06-14, n. 202305833
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2023
N. 05833/2023REG.PROV.COLL.
N. 10240/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10240 del 2020, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione prima bis ) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente la non ammissione alla prima rafferma biennale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-
Visto il decreto del Ministero della difesa-Direzione generale del personale militare del 6 maggio 2023 con cui l’appellato è stato nominato senza riserve Sergente e inserito nel ruolo dei Sergenti dell’aeronautica militare;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2023 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti l’Avv .dello Stato Massimo Giannuzzi e l’Avv. Pierpaolo De Vizio, in sostituzione dell'avv. A F T;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il Ministero della difesa chiede la riforma della sentenza del TAR Lazio, sezione prima bis, n. -OMISSIS-che ha accolto il ricorso, integrato da successivi motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS- avverso il provvedimento datato 16 luglio 2019 di non ammissione del ricorrente alla prima rafferma biennale, con conseguente collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 2 settembre 2019, unitamente a tutti agli atti connessi e collegati, e in particolare, il rapporto informativo n. 27 con cui egli è stato valutato equivalente a “inferiore alla media”.
1.1 Il provvedimento di non ammissione alla rafferma è stato motivato con la circostanza che il ricorrente, nel periodo rilevante ai fini della rafferma (02 aprile 2018- 1 aprile 2019), “ è stato valutato con la nota n. M_D GMIL