Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-03, n. 201600415

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-02-03, n. 201600415
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600415
Data del deposito : 3 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02590/2012 REG.RIC.

N. 00415/2016REG.PROV.COLL.

N. 02590/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2590 del 2012, proposto da:
Sogedico Italia Srl, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. G M L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F A in Roma, Via Bazzoni n. 1;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in nome del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli dagli avv.ti A C e S T, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza Regione Sardegna in Roma, Via Lucullo n. 24;

nei confronti di

Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Pubblica Istr., Beni Cult., Inform., Spettacolo e Sport della Sardegna;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00954/2011, resa tra le parti, concernente revisione dei prezzi


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati G M L, S T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Sogedico Italia s.r.l., in concordato preventivo, subentrata a Castalia s.p.a. nell’affidamento della concessione dei lavori di recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del comune di Oliena, ha impugnato il diniego opposto dalla regione Sardegna sull’istanza di riconoscimento del diritto alla revisione prezzi.

A fondamento del ricorso, corredato da motivi aggiunti, invocava la disciplina ratione temporis applicabile al contratto di concessione dei lavori stipulato il 27 novembre 1991, ossia la normativa di cui al combinato disposto degli art. 2 l. 22 febbraio 1973 n. 37 e 33 l. n. 41 del 1986 che, oltre a sancire la facoltà per l’amministrazione appaltante di procedere alla revisione prezzi, prescriveva il divieto di qualsiasi patto in contrario o in deroga.

Sicché, secondo la prospettazione formulata in gravame, l’atto aggiuntivo sottoscritto il 30 settembre 1993 dalla Castalia s.p.a., originaria concessionaria, avente ad oggetto l’esclusione della revisione prezzi contrattuali, sarebbe inefficace o nullo in quanto contrario a norme imperative.

Si costituiva in giudizio la regione Sardegna che, descritta la sequenza diacronica dei fatti dedotti in giudizio, formulava eccezioni d’inammissibilità instando nel merito per l’infondatezza del ricorso, attesa l’applicabilità della disciplina sopravvenuta recata dall’art. 3 d.l. n. 33 del 1992 laddove ha espressamente abrogato la normativa sulla revisione prezzi, sancendo al contempo il divieto di procedere alla revisione prezzi.

Il Tar Sardegna prescindeva dalle eccezioni d’inammissibilità e respingeva nel merito il ricorso.

Affermava, per un verso, l’applicabilità della normativa sopravvenuta, relativa al divieto di revisione prezzi, in quanto regolativa degli effetti contrattuali e dunque – sebbene l’atto negoziale fosse stato stipulato in epoca anteriore – disciplinate il rapporto contrattuale.

Individuava, per l’altro, nella normativa sopravvenuta la disciplina del fatto costitutivo “dell’eventuale diritto alla revisione dei prezzi” posto che “l’atto aggiuntivo contenente la clausola di esclusione della revisione prezzi è stato stipulato prima dell’inizio della esecuzione dei lavori.” Appella la sentenza Sogedico Italia s.r.l., in concordato preventivo. Resiste la regione Sardegna.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2015 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.

La società appellante deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Tar laddove avrebbe frainteso la questione dedotta in giudizio non affatto afferente al diritto intertemporale, bensì alla reale natura dell’atto aggiuntivo, stipulato il 30 settembre 1993, che non avrebbe affatto modificato il contratto perfezionatosi il 27 novembre 1991, nel vigore precettivo dell’art. 2 l. 22 febbraio 1973 n. 37 e dell’art. 33 l. 22 febbraio 1986 n. 41.

La radicale infondatezza del ricorso consente di bypassare le eccezioni in rito d’inammissibilità, non esaminate dal Tar, e qui riproposte dalla Regione nella memoria di costituzione.

E’ lo stesso presupposto di fatto che fonda il gravame a non essere affatto condivisibile.

La dinamica dell’accordo negoziale sotteso alla concessione di lavori per cui è causa esibisce una realtà di fatto ben diversa da quella esposta nell’atto introduttivo e ribadita in appello.

L’atto stipulato il 27 novembre 1991 conteneva un mero accordo di massima della convenzione accessiva alla concessione.

Era infatti espressamente previsto (atto della Giunta regionale del 16.071991) che lo schema di massima sarebbe stato sottoposto al Comitato tecnico regionale e rielaborato “al fine d’adeguarlo agli indirizzi espressi dalla Giunta regionale il 12 novembre 1991”.

Il Comitato tecnico regionale, nell’atto adottato il 28 luglio 1993, aveva espressamente subordinato l’approvazione alla stipula dell’atto aggiuntivo, contenente la clausola d’esclusione della revisione prezzi. Stipulazione di seguito avvenuta il 30 settembre 1993.

È fuor d’opera, nell’economia della decisione, investigare la natura dell’atto aggiuntivo: se sia ascrivibile ad una novazione oggettiva del contratto subordinata all’individuazione del aliquid novi o ad una rinegoziazione del complessivo regolamento negoziale in cui si fa questione della natura effettivamente bilaterale ad essa sottesa. Certo è che il contratto ad oggetto pubblico, quale quello all’esame, si perfeziona (o comunque è vincolante per l’amministrazione ) con la conclusione del procedimento (anche di controllo ove previsto) ad esso relativo (cfr., arg. ex art. 11, comma 3, l. 241/90).

In ogni caso prima dell’esecuzione delle prestazioni, vale a dire in epoca anteriore all’inizio dei lavori, le parti – in funzione ricognitiva di una disciplina di ordine pubblico economico dei contratti pubblici comunque immediatamente precettiva – si sono volontariamente adeguate alla normativa sopravvenuta di cui all’art. 3 d.l. n. 33 del 1992 ed hanno espressamente escluso la revisione prezzi.

Tant’è che nella relazione del direttore dei lavori sul conto finale del 4.12.2008, sottoscritta dal rappresentante della società appellante, si dà atto che la società concessionaria aveva a suo tempo accettato “senza riserve l’esclusione dal contratto della revisione prezzi”.

Precisazione poi ribadita nel processo verbale della visita di collaudo finale del 29 gennaio 2009.

Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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