Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-01-18, n. 202400593
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2024
N. 00593/2024REG.PROV.COLL.
N. 03633/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3633 del 2019, proposto da
-OMISSIS-Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C e M D R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D V in Roma, via Giunio Bazzoni n. 3;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mastri e Giovanna Bigi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Del Vecchio in Roma, via Giulio Cesare n. 71;
Provincia di -OMISSIS-, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Ripabelli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
Regione -OMISSIS-, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, sezione prima, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- S.p.A., Provincia di -OMISSIS- e Regione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 gennaio 2024 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati M D R, Pasquale Ripabelli e Antonio Mastri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS-S.r.l. chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha respinto l’appello per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 19.12.2014.
1.1 Con il provvedimento impugnato in primo grado il Comune diffidava l’odierna appellante e il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, nelle rispettive qualità di “responsabile della potenziale contaminazione” e di conduttore del terreno di cui al foglio -OMISSIS-, sito in -OMISSIS- alla Via -OMISSIS-, “ quali responsabili in solido, di provvedere, entro 20 giorni dalla notifica del presente atto, a mettere in atto tutte le procedure operative ed amministrative di cui all’art. 242 del D.L.gs. 152/2006 e di darne immediata comunicazione a questo Comune ”.
1.2 Il TAR, prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata prova della regolarità della notifica al Comune, lo respingeva nel merito rilevando che: i) dalla documentazione versata in atti risulta che, sin dal 1976, è cessato l’uso dell’area in argomento quale deposito di carburante e le cisterne interrate lì presenti sono state riempite con materiale inerte; nessun particolare intervento di bonifica è stato eseguito fino al 2013, allorché il sito è passato in proprietà alla società -OMISSIS- e condotto in leasing dalla ditta -OMISSIS-; ii) il ricorrente Consorzio è soggetto responsabile dell’inquinamento poiché è noto e incontestato che esso abbia utilizzato le cisterne per il deposito di -OMISSIS- fino al 1976, senza aver verificato – alla cessazione dell’uso – che le cisterne fossero ripulite ed opportunamente bonificate; iii) se è vero che la Provincia è competente, ai sensi dell’art. 244 del citato T.U. ambientale, ad adottare la diffida in argomento, è altresì vero che, nei casi di urgenza, il Comune può intervenire con una propria ordinanza contingibile; iv) stante la rilevata urgenza del caso, non si ritengono necessari né la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, né l’indicazione dei termini di conclusione del procedimento, ex art. 8 della stessa legge; v) inattendibile è, altresì, il motivo del difetto di istruttoria e di motivazione della diffida: l’atto nasce da un accertamento del NOE e della Polizia municipale datato 2.10.2013, dal quale è risultato che le cisterne interrate, a suo tempo utilizzate dal Consorzio ricorrente, sono inquinanti. Il fatto che non sia stato intimato ad ovviare all’inquinamento anche il successivo proprietario del suolo, cioè la società -OMISSIS-, non costituisce un vizio di legittimità della diffida impugnata che ragionatamente individua quale responsabile il Consorzio che usava a suo tempo le cisterne, nonché l’attuale utilizzatore del fondo; vi) non si ravvisa, nella specie, alcuna violazione dei principi giuridici in materia ambientale poiché – come già rilevato – il Consorzio risulta essere stato l’utilizzatore delle cisterne interrate ad uso deposito nafta, dalle quali proviene il segnalato inquinamento del suolo.
2. Il Consorzio ricorrente chiede la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
1) Error in judicando – Travisamento dei fatti circa