Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202401830
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Testo completo
Pubblicato il 23/02/2024
N. 01830/2024REG.PROV.COLL.
N. 06105/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6105 del 2019, proposto da
EA ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Bresciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Barbato in Roma, via Anastasio II n. 80;
contro
Comune di Cadrezzate con Osmate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio NA Conti in Roma, via Fossato di Vico, n. 10;
GN s.r.l. e Condominio Cubo, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 64/2019, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cadrezzate con Osmate;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2023 il Cons. Annamaria Fasano e, udito per le parti, in collegamento da remoto, l’avvocato Boscolo Emanuele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di Cadrezzate (VA), con determina n. 134 del 24 agosto 2016, deliberava l’assegnazione in proprietà a favore di EA ER di un fondo identificato come lotto n. 4 e contraddistinto al catasto terreni al foglio 6, mappali 3975, 3977 e 3980, prevedendo il frazionamento a carico dell’acquirente del mappale n. 3980, al fine di allargare la strada consorziale detta ‘del Morone’.
Nell’atto di procedere con il frazionamento, i tecnici incaricati dall’aggiudicatario rilevavano una discrepanza tra le risultanze catastali e lo stato di fatto del bene; in particolare, i confini risultanti dalle mappe catastali dei mappali oggetto di vendita (3975, 3977 e 3980) erano diversi da quelli desumibili in concreto dallo stato dei luoghi. Parte del fondo risultava occupato dalla società GN s.r.l., costruttore del confinante fabbricato ad uso commerciale e residenziale. Si accertava che le particelle oggetto di vendita erano state concesse in comodato dal Comune alla predetta società nel 2009, con destinazione in parte a verde e in parte a parcheggio, e che la GN aveva promosso una causa civile nei confronti dell’Ente municipale.
In data 8 marzo 2017, l’Amministrazione avviava un procedimento volto all’annullamento in autotutela del provvedimento di alienazione e degli atti pregressi, in ragione della rilevata discrepanza fra i confini catastali di mappa e quelli emersi dal rilievo dello stato di fatto.
2. A conclusione del citato provvedimento, con delibera del consiglio comunale n. 23 del 15 giugno 2017, veniva disposto l’annullamento della precedente delibera di alienazione, limitatamente al fondo assegnato in proprietà ad EA ER.
3. EA ER proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia avverso la suddetta delibera e agli atti del procedimento di autotutela, assumendo l’illegittimità del potere di annullamento, esercitato in assenza dei requisiti richiesti dalla legge e per un fine diverso da quello per il quale era stato conferito, non essendo rispondente ad alcuna utilità o interesse pubblico.
Il ricorrente riteneva illegittimo il provvedimento di autotutela per difetto di motivazione e censurava la delibera consiliare per vizio della volontà, a causa della dichiarazione del Sindaco che aveva auspicato l’unanimità del voto, oltre che per carenza del parere di regolarità contabile, così come prescritto dagli artt. 49 e 147 del d.lgs. 267/2000. Infine, lamentava la mancata stipulazione del contratto di vendita, dopo che era stata fissata la data del rogito, in violazione dell’affidamento ingenerato nell’aggiudicatario. Veniva, altresì, eccepito che l’assegnazione del fondo in comodato alla società GN era avvenuta senza alcuna procedura di gara.
4. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con sentenza n. 64 del 2019, respingeva il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti del provvedimento di riesame, atteso che l’interesse pubblico all’annullamento non coincideva con il mero ripristino della legalità violata, ma riguardava la necessità di rimuovere la grave situazione di incertezza creatasi dopo l’alienazione, anche al fine di evitare gravi pregiudizi patrimoniali a carico dell’amministrazione. Nella specie, l’interesse del ricorrente aggiudicatario risultava soddisfatto a seguito della restituzione delle somme versate, oltre al fatto che l’Amministrazione aveva rispettato il termine di diciotto mesi di cui all’art. 21 nonies della legge 241 del 1990. Secondo il Collegio di prima istanza, il Comune aveva agito conformandosi alle disposizioni legislative sul parere di regolarità contabile e finanziaria poiché l’annullamento in autotutela era stato realizzato progressivamente, dapprima, con la delibera consiliare n. 23 del