Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2012-04-12, n. 201201794
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Numero 01794/2012 e data 12/04/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 3 aprile 2012
NUMERO AFFARE 02544/2011
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, recante l’individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 300, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 15 marzo 2012 con la quale il Ministero della difesa, Ufficio legislativo, ha chiesto il definitivo parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento sopracitato;
Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Carlo Mosca;
Premesso e considerato:
Il Ministero della difesa, ufficio legislativo, con la citata relazione del 15 marzo 2012, a seguito di specifici suggerimenti e osservazioni formulati da questa Sezione con parere reso nell’adunanza del 7 luglio 2011, ha preliminarmente evidenziato l’intervenuta modifica dell’articolo 300 del codice dell’ordinamento militare ad opera dell’articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 secondo cui il regolamento in oggetto deve essere adottato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze. Tale modifica era stata, infatti, ritenuta indispensabile per rendere il parere definitivo da parte di questa Sezione.
Lo stesso Dicastero ha, altresì, comunicato di aver provveduto ad apportare al testo proposto le modifiche suggerite sia per il preambolo che per la parte dispositiva e gli allegati.
La Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato e nel constatare le modifiche apportate, invita l’Amministrazione a completare l’ulteriore corso del provvedimento, suggerendo comunque una rilettura dell’intero testo allo scopo di eliminare i refusi di stampa, di esplicitare nel preambolo l’intervenuta modifica dell’articolo 300 ad opera del d.lgs. n. 20/2012 e, infine, di sostituire nell’articolo 4 il termine “utilizzo” con il termine “uso”, alla stessa stregua di quanto già effettuato nel precedente articolo 3.