Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-24, n. 201401431

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-03-24, n. 201401431
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201401431
Data del deposito : 24 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04152/2008 REG.RIC.

N. 01431/2014REG.PROV.COLL.

N. 04152/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4152 del 2008, proposto da:
Provincia di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti S M e R D, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Pandiscia in Roma, via dei Prefetti, 17;

contro

D P G, rappresentato e difeso dagli avv.ti G D Z e Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari - Sezione II, n. 683 del 2007, resa tra le parti, concernente contributi ad azienda agricola per danni causati da calamità naturali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giuseppe D P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2014 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti gli avvocati Carlo Pandiscia su delega dell'avv. R D e Gabriele Bavaro.


FATTO

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, con la sentenza 8 marzo 2007, n. 683, ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte accolto, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso ed i motivi aggiunti proposti dall’attuale parte appellata D P G per l’annullamento del provvedimento soprassessorio sotteso alla comunicazione prot. 1089 del 26.7.2001, a firma del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia di Bari e la nota prot. 693/Agr del 7 aprile 2003, con cui si informava che era stato approvato limitatamente ad euro 305.851,57 il progetto tecnico presentato con conseguente determinazione del contributo da liquidare in euro 217.962,00 (nota impugnata con motivi aggiunti di primo grado).

2. Il TAR fondava la sua decisione rilevando, sinteticamente, ed in via preliminare, che la domanda di concessione delle provvidenze di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), c) e d), l. n. 185-92, era stata parzialmente accolta nelle more del giudizio, sicché la domanda introduttiva volta alla conclusione del relativo iter amministrativo era divenuta improcedibile, avendo la Provincia adottato tutti gli atti di sua spettanza (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudcato interno);
la domanda giudiziale è stata, dunque, ritenuta limitata alle provvidenze ex art.3, lett. e), l. n. 185-92, attesa l’approvazione in misura ridotta del progetto tecnico (presentato dal ricorrente), di ricostruzione delle strutture fondiarie aziendali danneggiate ed alla erogazione del contributo in quota parte del capitale mutuato ai fini della ricostituzione dei capitali di conduzione (lett. c).

In merito al contributo, per il TAR, dalle annotazioni riportate sullo schema di computo metrico estimativo e in calce al riepilogo generale, la decurtazione dell’importo sarebbe giustificata dalla presunta presenza di un numero di piante inferiore a quello dichiarato;
dalla rideterminazione del prezzo unitario della varietà indicata di palme;
dalla decurtazione dei costi per la ricostruzione della serra, dovendosi utilizzare il materiale esistente;
dalla eliminazione dei costi necessari all’acquisto di piantine di crisantemi pari a quello andato distrutto.

Secondo il TAR, si tratta di mere presunzioni non suffragate da alcuna prova;
peraltro, per il TAR, le difficoltà di accertare la veridicità della domanda dell’istante a causa del tempo trascorso non possono tradursi in danno per l’interessato che abbia presentato nei modi e termini di legge la propria domanda di concessione.

In ogni caso, ha osservato il TAR, l’esatta estensione della superficie occupata dal vivaio di ha 0.40.00 (pari a 4000 mq) giustifica la presenza dichiarata di 4000 piante di phoenix canariensis (1 per ogni metro quadrato del vivaio), il che comprova la esattezza dei calcoli di parte ricorrente e la infondatezza della riduzione effettuata dalla Provincia in via meramente presuntiva.

Quanto al prezzo unitario della phoenix canariensis , indicata nel calcolo metrico economico sulla base delle quotazioni di mercato corrente di piante con le stesse qualità e dimensioni ed età di quelle distrutte, per il TAR esso è stato dimezzato dalla Provincia senza motivazione, avendo, peraltro, la medesima indicato il prezzo delle piante in vaso e di altezza di mt. 1,90, non comparabili con quelle dell’azienda in questione.

La rideterminazione in minus dei costi occorrenti a ripristinare la serra in legno e plastica preesistente della estensione di 4032 mq, basata sul presupposto che potrebbe riutilizzarsi il materiale preesistente, atteso il lungo lasso di tempo intercorso e la deteriorabilità del materiale, ne dimostra di per sé, secondo il TAR, l’irragionevolezza, senza considerare che il riutilizzo dell’esistente è più costoso rispetto alla ricostruzione ex novo .

Totalmente priva di motivazione è, infine, per il TAR, la cancellazione della spesa per capitale di conduzione con riferimento alle piantine di crisantemi ed affetta dal vizio di eccesso di potere la riduzione alla metà del termine di ricostruzione, ridotto a tre mesi, mentre è normalmente fissato in sei mesi.

3. L’appellante Provincia contestava la sentenza del TAR sostenendo la legittimità degli atti annullati dal TAR.

4. Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

6. Preliminarmente si deve rilevare che:

a) deve essere dichiarata l’inammissibilità del deposito documentale effettuato dalla parte appellata D P in data 5 febbraio 2014, in quanto tardivo, ex art. 73, comma 1, c.p.a.;

b) il ricorso principale proposto in primo grado del Sig. G D P mirava ad ottenere l’annullamento della nota n. 1089 del 27 giugno 2001 con la quale la Provincia di Bari, nel corso della istruttoria relativa alla domanda di accesso alle agevolazioni previste dall’articolo 3, comma 2, lettera e) della legge 185-92 (concessione di mutui decennali a tasso agevolato per la ricostruzione e riconversione di strutture fondiarie danneggiate);
tale ricorso è stato dichiarato improcedibile dal TAR e la relativa statuizione non è stata impugnata ed è, pertanto, passata in giudicato;

c) il thema decidendum in appello, dunque, riguarda esclusivamente i motivi aggiunti di primo grado notificati il 14 maggio 2003, depositati l’11 giugno, proposti contro la nota prot. 693/Agr del 7 aprile 2003, con cui l’Amministrazione comunicava che era stato approvato, limitatamente ad euro 305.851,57, il progetto tecnico presentato con conseguente determinazione del contributo da liquidare in euro 217.962,00;
devono di conseguenza escludersi tutte le doglianze sollevate irritualmente dalla ditta D P relative a fatti successivi alla proposizione dei predetti motivi aggiunti.

7. Nel merito, ritiene il Collegio di dover preliminarmente sunteggiare i fatti salienti della vicenda oggetto del presente giudizio.

In particolare, deve rilevarsi che il ricorrente in primo grado aveva inoltrato alla Provincia di Bari la domanda per essere ammesso alle provvidenze di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), c) e d) della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
veniva, tuttavia, correttamente istruita ed evasa la sola domanda ritualmente e compiutamente presentata, con relativa erogazione del contributo in conto capitale di lire 10.000.000, ex lett. b), comma 2, dell’articolo in questione.

Solo successivamente, in data 15 luglio 1998, a circa cinque anni dalla scadenza del termine utile, il ricorrente ha presentato compiutamente la domanda di ammissione al beneficio delle agevolazioni previste dall’art. 3, comma 2, lett. e), della legge 185-92, ed ha ottenuto il beneficio del prestito quinquennale (di cui alla lett. c) della legge sopra citata che non aveva in precedenza conseguito, non avendo indicato, come prescritto, il relativo istituto di credito.

L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, con note n. 28/6939 del 13.9.1999 e 28/6971 del 14.9.1999, con riferimento ad altre analoghe istanze presentate per ottenere gli stessi benefici, aveva autorizzato a ritenere valide anche le domande presentate tardivamente dalle quali era comunque evincibile la volontà del richiedente di avvalersi delle provvidenze previste dalla legge citata;
a seguito di tali direttive impartite dalla delegante Regione Puglia agli Enti delegati (come la Provincia appellante), è stato possibile prendere in esame la domanda tardivamente presentata, che è stata accolta con conseguente rilascio di nulla-osta all’esecuzione dei lavori di ripristino delle strutture danneggiate dall’evento calamitoso e con l’assegnazione di un termine entro il quale le opere stesse andavano ultimate.

Il ricorrente in primo grado, sostenendo di non aver ricevuto tale provvedimento autorizzativo, ne ha chiesto copia alla Provincia di Bari che, a sua volta, ha fissato un nuovo termine per l’esecuzione dei lavori di ripristino.

Il nulla osta e l’atto di comunicazione del termine assegnato sono stati quindi impugnati dal Sig.D P con motivi aggiunti di primo grado notificati in data 19 maggio 2003.

8. Osserva il Collegio che il nulla osta n. 2117/Agr del 5.9.2002 si limita in linea generale a stimare “per l’importo di lire 305.851,57 il progetto tecnico di cui alla domanda in data 3.5.93 presentato dalla Ditta DE PALMA GIUSEPPE”, con la specificazione che il contributo era assoggettabile alla riduzione a lire 217.962.07 in rapporto alle disponibilità di fondi assegnati dalla Regione Puglia e con l’ulteriore precisazione che l’erogazione del predetto contributo era subordinato al concreto accreditamento dei fondi alla Provincia da parte della Regione Puglia.

Se tale è il quadro fattuale in cui si inserisce l’odierno giudizio, può allora dedursi sinteticamente che:

a) in base al disposto dall’art. 3, comma 4, legge 185/92, la domanda per ottenere i benefici andava presentata entro 45 giorni dalla pubblicazione del Decreto che riconosceva lo stato di calamità sulla Gazzetta Ufficiale che, nella fattispecie in esame, riferita alle eccezionali nevicate del 2 e 3 gennaio 1993, avvenne con i decreti MAF n. 93/1735 dell’ 8/03/93 e n. 93/3003 del 17/05/93, pubblicati rispettivamente sulla GU 20/03/93 e 17/05/93: ne consegue, fondamentalmente, per il Collegio, che la mancata verifica tempestiva dell’effettivo stato dei luoghi non è ascrivibile alla Provincia giacché il sig. D P solo in data 15.7.1998 inoltrava per la prima volta all’Ente la richiesta “di essere iscritto nell’elenco dei beneficiari per il riconoscimento delle lettere “c” ed “e” della predetta legge, vale a dire a distanza di 5 anni dalla data della calamità;

b) è, dunque, evidente che i ritardi negli accertamenti non sono dipesi, come ha rilevato il TAR, da un opzione dell’Amministrazione, bensì sono derivati dai ritardi imputabili all’odierno appellato D P;
le conseguenze derivanti da tali ritardi devono essere accollate all’appellato stesso e non all’Amministrazione;

c) l’asserzione secondo cui “la Provincia ha omesso ogni determinazione su quella parte della domanda volta ad ottenere i benefici di cui all’art. 3, comma 2, lett. c)” è infondata, atteso che, come detto, con la citata nota n. 3195 del 15.9.1998 era già stato comunicato al Sig.D P G l’accoglimento della relativa istanza;
con la medesima nota n. 3195/Agr si evidenziava che, dal Comune di Terlizzi, non era pervenuta alcuna specifica e rituale istanza per il ripristino delle strutture da parte del Sig. D P, come peraltro dimostrato dalla documentazione in atti;
il beneficio del prestito quinquennale (lett. c) della legge sopra citata che non è stato poi materialmente ottenuto, non avendo l’attuale appellato indicato, come prescritto, il relativo istituto di credito;

d) la Provincia di Bari, in occasione dell’emissione del nulla osta oggetto del giudizio d’appello, per un importo complessivo asseritamente inferiore a quello richiesto dall’attuale appellato, ha in realtà esplicitato la “motivazione” di tale decisione come si evince dalle annotazioni riportate sullo schema di computo metrico estimativo e in calce al riepilogo generale, nella versione restituita dalla Provincia unitamente al nulla osta di concessione;
detto computo metrico estimativo, infatti, risulta allegato al nulla osta, del quale inscindibilmente forma parte integrante e sostanziale ex art. 3 l. 241-90 (cd. motivazione per relationem );

e) quanto al numero delle piante stimate presenti prima della calamità atmosferica, si deve rilevare che tale computo appare effettuato sulla base di criteri di evidente ragionevolezza (superficie utile disponibile, calcolando la distanza tra le piante ritenuta necessaria ai fini di una buona vegetazione), contro i quali il ricorrente in primo grado ha soltanto apoditticamente e, quindi, inammissibilmente, opposto un diverso conteggio. Tale censura, quindi, non avendo la consistenza di una macroscopica irragionevolezza nella valutazione effettuata dall’Amministrazione, non può assurgere a vizio di eccesso di potere, come invece dedotto da parte ricorrente in primo grado;

f) la decurtazione del 10% riguarda un numero delle piante che il richiedente-ricorrente enumera in via solo presuntiva. Inoltre, la valutazione effettuata dal competente Servizio Agricoltura della Provincia di Bari non è pari al valore di mercato, ma risponde ai criteri impartiti dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e Foreste, ai quali l’Ente delegato è tenuto obbligatoriamente a conformarsi;

g) la coltura delle piante di crisantemo non può essere considerata “struttura”;
infatti, i danni relativi alle altre piante, cioè quelle annuali o che racchiudono il loro ciclo vitale in pochi mesi, quali le piante di crisantemo, trovano ristoro attraverso le provvidenze di cui all’art. 3, comma 2, lettere b), concernenti la ricostituzione dei capitali di conduzione perduti a seguito dell’evento calamitoso. Al proposito, è sufficiente osservare che trattasi di pianta stagionale, pertanto non rientrante nella fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, lett. e), norma che tratta esclusivamente del ripristino, ricostruzione e riconversione “delle strutture fondiarie aziendali danneggiate, ivi compresi impianti arborei, vivai, serre e opere di viabilità aziendale”;

h) neppure è fondata “la censura per eccesso di potere sotto diversi profili in relazione alla riduzione alla metà del termine di ricostruzione, ridotto a tre mesi, mentre è normalmente fissato in sei mesi”, atteso che la Provincia ha inteso in realtà corrispondere positivamente all’esigenze prospettate ed infatti, con l’impugnata nota n. 693/Agr del 7.4.2003, aveva prorogato “il tempo dell’esecuzione dei lavori per mesi tre dalla data della presente”, per cui il termine utile sarebbe scaduto in data 10.7.2003. Se in tale ampio lasso temporale il Sig. D P non ha dato avvio ai lavori, ciò è dipeso, all’evidenza, dalla sua esclusiva inerzia, atteso che detti lavori avrebbero dovuto avere inizio almeno nel termine trimestrale successivamente assegnato. Peraltro, anche ammettendo che il Sig. D P abbia effettuato degli interventi, questi sarebbero stati eseguiti comunque in difformità da quanto autorizzato e soggetto a collaudo per essere ammesso al beneficio di che trattasi, con l’ulteriore conseguenza che il ricorrente in primo grado è comunque incorso nella sanzione di cui all’art. 6 del nulla osta n. 2117/Agr del 5.9.2002, ai sensi del quale le eventuali variazioni al progetto dovranno essere preventivamente approvate dalla Provincia — Servizio Agricoltura pena la decadenza dai benefici concessi;

i) infine, è da ritenersi indiscutibile, che trattasi nella fattispecie di “ricostruzione” di struttura preesistente e danneggiata dalle calamità atmosferiche, per cui, come esplicitamente indicato nello stesso nulla osta, il ripristino non può che essere effettuato “con utilizzo del materiale esistente”, rispetto al quale non emergono in alcun modo profili di irragionevolezza nella valutazione compiuta dall’Amministrazione.

Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere respinti i motivi aggiunti di primo grado.

Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

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