Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-11-27, n. 201008251

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-11-27, n. 201008251
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201008251
Data del deposito : 27 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03750/2006 REG.RIC.

N. 08251/2010REG.SEN.

N. 03750/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3750 del 2006, proposto dalla signora Vadala' Elvira, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, F T e G L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F T in Roma, largo Messico n. 7;

contro

Il Comune di Vermezzo, rappresentato e difeso dagli avvocati D V e C V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato D V in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

nei confronti di

Il signor L L e la s.r.l. I, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Della Valle e Guido Salvadori Del Prato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Della Valle in Roma, piazza Mazzini n.

8 - Sc. C;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE II n. 00195/2006, resa tra le parti, concernente DIA EDILIZIA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’avv. Tedeschini e l'avv. Resta, su delega dell’avv. Vaiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso al TAR Lombardia, la sig.ra Elvira Vadalà, premesso di essere proprietaria di un edificio di civile abitazione ubicato in v. Barelli del Comune di Vermezzo (in zona classificata RV dal PRG ed insistente catastalmente sul mappale n. 191/fg.3), esponeva che su due mappali (n. 216 e n. 192) entrambi confinanti con la sua proprietà, il Comune assentiva, mediante due distinte D.I.A., due interventi edilizi in favore del sig. Luigi Litta (al quale, nella realizzazione degli interventi, subentrava poi la società I);
il primo intervento, sulla particella n. 216, consistente nella nuova edificazione di 5 villette a schiera (DIA n. 18/2005), il secondo, sulla particella n.192 costituito dalla ristrutturazione di un preesistente edificio di proprietà del sig. Litta (DIA n. 40/2005).

L’esponente, ritenendo entrambi gli interventi integrare una grave lesione della normativa urbanistico edilizia, sollecitava il Comune (prima con due istanze e poi con una formale diffida) ad assumere i provvedimenti cautelari previsti dalla legge.

Non avendo ottenuto esito alcuno, la sig.ra Vadalà adiva il TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento delle summenzionate DIA, del silenzio formatosi sull’istanza presentata al Comune di Vermezzo (tesa all’esercizio da parte di quest’ultimo dei poteri repressivi nei confronti delle menzionate dichiarazioni di inizio di attività edilizia) e proponendo altresì domanda di risarcimento del danno, costituito dal depauperamento del valore della proprietà per effetto delle costruzioni realizzate.

L’interessata supportava il ricorso con motivi così riassumibili:

a- quanto alla contestazione della DIA n. 18/2005:

- eccesso di potere sotto vari profili, violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990 e della normativa sulla DIA, sotto il profilo del mancato esercizio del potere inibitorio;
violazione delle previsioni insediative del PRG;

- violazione ed errata applicazione degli artt. 12 del t.u. n.380/2001, degli artt. 8 e 15 delle NTA di PRG, sotto diversi profili;

- violazione dell’art.36 del regolamento edilizio comunale ed altri profili di violazione di legge in materia di oneri concessori;

- violazione ed omessa applicazione degli artt. 16 r.d. n.274/1929, 23 e 64 t.u. edilizia, 4 legge reg.le n.22/99 e 42 legge reg. n.12/05, 4 legge n. 493/1993, sotto diversi profili;

- violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990;

- ulteriori profili di eccesso di potere e di violazione della normativa sulla DIA con riferimento ai poteri inibitori.

b- contro la DIA n. 40/2005:

- violazione dell’art. 9 del DM n.1444/1968 e 872 cod. civ., in merito alla distanza dell’edificio oggetto di ristrutturazione;

- violazione degli artt. 16 del t.u. sull’edilizia, 43 e 44 della legge regionale n. 12/2005;
violazione del principio del buon andamento dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per ingiustizia manifesta;

- violazione degli artt. 4 legge regionale n.22/1999, 19 della legge n.241/1990, 4 della legge n.493/1993, 23 del t.u. sull’edilizia e 42 della legge regionale n.12/2005.

c- avverso il silenzio formatosi sulla diffida:

- invalidità derivata da quella inerente le DIA;

- violazione per errata o mancata applicazione degli artt. 4 della legge regionale n. 22/99, 41 e 42 della legge regionale n. 12/2005, 11, 22 e 23 del t.u. sull’edilizia, 19 e 20 della legge n. 241/1990 e diversi profili di eccesso di potere.

2.- Con la sentenza epigrafata il TAR dichiarava inammissibile il ricorso in quanto cumulativamente proposto avverso due atti ritenuti distinti ed autonomi e non connessi fra loro, nonché per aver introdotto due differenti azioni (annullamento e silenzio-inadempimento) col medesimo atto introduttivo del giudizio.

3.- La signora Vadalà ha appellato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma, argomentando a favore della piena ammissibilità del ricorso (ed in via subordinata la eccessiva latitudine della sentenza impugnata, che ben avrebbe potuto ritenere ammissibile il ricorso almeno in parte) e domandando quindi a questo giudice d’appello di definire nel merito l’impugnativa di primo grado.

4.- Si sono costituiti nel giudizio il Comune di Vermezzo ed i controinteressati in primo grado, odierni appellati, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie articolate argomentazioni difensive.

5.- Con l’ordinanza n. 3379 del 2006 questa Sezione, considerato l’appello non sprovvisto di “fumus”, ma rilevato anche che l’intervento edilizio risultava già ultimato nelle linee strutturali (non residuando perciò spazio per misure inibitorie), ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata, formulata dall’appellante.

6.- Alla pubblica udienza del 18 ottobre 2010, l’appello è stato trattenuto in decisione.

7. Ritiene preliminarmente il Collegio che sia fondata la censura dell’appellante, secondo cui il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, violando i principi sulla effettività della tutela giurisdizionale.

7.1- Premesso il principio per il quale il divieto di ricorso cumulativo è finalizzato ad evitare confusione tra controversie del tutto differenti o innescate da atti amministrativi promananti da autorità diverse e senza alcun collegamento tra loro, l’appellante ha correttamente evidenziato che le due DIA censurate in primo grado sono state rivolte alla medesima amministrazione (il Comune di Vermezzo), riguardano due interventi edilizi, avviati dal medesimo soggetto confinante ed entrambi censurati sotto il profilo della lesione del medesimo bene della vita in titolarità dell’interessata, costituito dal depauperamento del valore della proprietà per effetto delle costruzioni realizzate.

La Sezione condivide e fa propria la giurisprudenza di questo Consiglio, per la quale il principio secondo cui “il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, sicché risulta ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti ovvero quando le domande cumulativamente avanzate si basino sugli stessi presupposti di fatto o di diritto (v. C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018;

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