Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-04-29, n. 202403876
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Pubblicato il 29/04/2024
N. 03876/2024REG.PROV.COLL.
N. 01195/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2018, proposto dal Comune di Villaricca, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato E N, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fiorentino Angela (Studio Abv &Partners) in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 11;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Unità Tecnica Amministrativa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 05207/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la Unità Tecnica Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il Cons. L M e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Villaricca ha adito il T.a.r. per la Campania per chiedere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento n. 75 del 13 marzo 2015 adottata ai sensi del R.D. n. 639/1910 ed emessa dal Capo dell’Unità Tecnica Amministrativa (di seguito anche U.T.A.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 5 D.L. n. 136/2013 e D.P.C.M. del 20 febbraio 2014 recante l’importo di € 4.062.463,81 oltre interessi e penali (pari ad euro 1.995.548,77), per un totale di € 6.058.012,58, a titolo di recupero tariffe e smaltimento rifiuti versati in impianti gestiti dall’allora Commissario Straordinario per l’Emergenza Rifiuti in Campania per il periodo dal 16 dicembre 2005 al 31 dicembre 2009.
2. Il credito si fonda su note di debito emesse dal 7 luglio 2006 al 26 maggio 2009 e sul mancato riscontro di inviti e diffide al pagamento indirizzate all’ente locale.
3. Il giudizio è stato dapprima proposto innanzi al Tribunale civile e, successivamente alla declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riassunto innanzi al T.a.r. per la Campania.
4. L’ente locale ricorrente contestava l’illegittimità del titolo e deduceva vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, concludendo per l’annullamento dell’impugnato provvedimento.
5. Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri che, preliminarmente, eccepiva la tardività del ricorso, controdeducendo nel merito e concludendo per il rigetto dell’impugnazione.
6. Con sentenza n. 5207 del 2017 il T.a.r. per la Campania:
a) respingeva l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) accoglieva l’eccezione di compensazione limitatamente all’importo di euro 2.391.301,45 (pari al 92,98% dell’importo complessivo di € 2.571.844,96, poiché la discarica di Masseria Ricontra si sviluppa su una superficie ricadente per detta percentuale nel territorio del Comune di Villaricca e per il residuo 7,02% nel Comune di Giuliano) vantato dal Comune a titolo di ristoro ambientale per aver ospitato una discarica sul proprio territorio in “Cava Riconta” operativa durante la fase critica dell’emergenza rifiuti tra il 2006 e il 2007, secondo quanto riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio con nota prot. n. UTA/U005534/2014 del 29 dicembre 2014 (allegato n. 9 alla produzione dell’U.T.A. in primo grado), in esito a richiesta istruttoria a chiarimenti formulata dal Collegio e successivamente rettificato con la memoria difensiva del 4 maggio 2007;
c) escludeva la spettanza della quota di ristoro ambientale in qualità di Comune limitrofo di cui all’OPCM n. 3259/2006, in quanto non risultavano adottati i provvedimenti attuativi previsti dall’OPCM n. 3783/2009 riguardo alla individuazione dei presupposti per l’erogazione del contributo (tipologia dell’impianto e distanza dal centro abitato);
d) riteneva dovuto il pagamento della somma residua, dopo aver respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente;
e) compensava le spese di lite.
7. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Comune di Villaricca per chiederne la riforma nella parte in cui ha ritenuto dovuto l’importo residuo.
8. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere all’appello, concludendo per il suo rigetto, con conferma della sentenza appellata.
9. Alla udienza pubblica del 19 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
9.1. L’appello è infondato.
10. Con il primo motivo di appello il Comune ha reiterato l’eccezione di incompetenza dell’UTA alla adozione dell’ordinanza ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910.
10.1. Il motivo è infondato.
Poiché infatti l’Unità Tecnica Amministrativa è stata costituita in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. art. 1 del D.P.C.M. n. 555 del 2014) allo scopo di definire le pendenze residue della gestione dell’emergenza rifiuti in Campania, la stessa opera quale organo di un’Amministrazione dello Stato, qual è pacificamente la Presidenza del Consiglio dei ministri e, come tale, è legittimata al ricorso al potere di ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910.
Non v’è dunque necessità di alcuna espressa norma attributiva del potere di recupero dei crediti erariali mediante lo strumento di cui al R.D. n. 639 del 1910, trattandosi di strumento cui gli organi statali possono ricorrere per le procedure di recupero non soltanto dei crediti tributari ma anche delle entrate patrimoniali dello Stato in generale e, quindi, anche per i crediti dello Stato maturati nell’ambito dell’emergenza rifiuti in Campania.
11. Con il secondo motivo ha dedotto: “ Carenza di potere in concreto;mancanza dei presupposti per l’esercizio del potere ”.
11.1. Secondo l’appellante i crediti per i quali l’U.T.A. ha ricevuto incarico di proseguire le attività̀ di recupero sarebbero solo i crediti certi, liquidi ed esigibili, di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, già inseriti nella «massa attiva» e trasmessi al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come stabilito dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2013. In particolare, tale articolo dispone che: “ Allo scopo di definire le procedure finalizzate al recupero della massa attiva di cui all'art. 3, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e nell'ambito delle previsioni recate dall'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati dall’Unità tecnica amministrativa nei confronti degli enti locali campani, alla data del 31 dicembre 2009, relativi agli oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli enti locali medesimi per l'esecuzione di attività di relativa competenza sono iscritti in un apposito Piano di credito e trasmessi, ai fini del recupero dei crediti medesimi, entro il 31 luglio 2013 dall’Unità tecnica amministrativa, al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo un programma di rientro definito dallo stesso Ministero con apposito decreto da adottarsi entro il 30 settembre 2013 ”.
Da quanto sopra si evincerebbe, secondo l’appellante, che oggetto delle attività di recupero assegnate
alla detta Unità non sarebbero indistintamente tutti i crediti ma:
- solo quelli inseriti nella massa attiva e trasmessi al Ministero dell’Economia;
- relativi agli oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli enti territoriali medesimi per l’esecuzione di attività̀ di relativa competenza. Inoltre, dalla lettura della succitata ordinanza sembrerebbe emergere che, a seguito della trasmissione dell’elenco della massa attiva, la competenza, ai fini del recupero, spetterebbe al Ministero dell’Economia.
Tuttavia, nel provvedimento emesso non si farebbe alcun cenno all’inserimento di tali debiti nella massa attiva, predisposta e trasmessa al Ministero dell’Economia, né si farebbe alcun cenno alla circostanza che le somme richieste consistano in “ oneri sostenuti dalle pregresse gestioni commissariali in termini di sostituzione degli enti locali medesimi per l'esecuzione di attività di relativa competenza”.
11.2. Il motivo è infondato.
La possibilità per l’U.T.A., in quanto organo statale, di poter ricorrere al procedimento di ingiunzione, ai sensi del R.D. 639 del 1910, per il recupero dei crediti erariali, prescinde dalla sussistenza dei presupposti indicati dalla normativa di settore richiamati dalla appellante nel secondo motivo di appello.
La comunicazione periodica al Ministero dell’Economia dello stato di attuazione delle procedure di recupero attiene unicamente ai rapporti interni fra pubbliche amministrazioni ma non fonda una autonoma legittimazione del Ministero dell’Economia quanto al recupero dei suddetti crediti, che sono e restano di titolarità della Presidenza del Consiglio che provvede al recupero attraverso la unità appositamente costituita, l’UTA.
12. Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto: “ Difetto di motivazione e difetto di istruttoria ”.
12.1. Si lamenta, quanto alla stima dei rifiuti conferiti sul proprio territorio, che il T.a.r., nel recepire le informazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio, avrebbe omesso di considerare che:
- poiché la gestione dei siti era riservata, in quanto presidiata dall’esercito, il Comune non poteva disporre dei dati relativi ai conferimenti necessari alla quantificazione del credito;
- i dati sarebbero dunque quelli comunicati dal Consorzio tra enti territoriali, mediante MUD, all’ARPAC che indicano un credito di € 2.746.637,84;
- la riduzione di tale importo per effetto di una ricostruzione condotta sulla scorta dei dati comunicati da soggetti privati (FIBE) e relativi ad altri siti, di fatto sarebbe incontrollabile e non contestabile con altre fonti documentali;
- nondimeno il T.a.r. avrebbe dovuto dare preferenza ai dati comunicati dal Consorzio, in quanto ente pubblico che attestava, attraverso documenti fidefacenti – i MUD -, che nel 2018 vi sarebbero stati determinati conferimenti nella discarica, esclusi invece dal T.a.r. sulla base del conteggio della Presidenza del Consiglio;
- il Comune appellante non sarebbe in possesso di informazioni circa la parziale localizzazione della discarica anche sul territorio del Comune di Giuliano che avrebbe determinato una decurtazione del credito spettante al Comune ospitante la discarica per i rifiuti conferiti;e comunque dagli atti non risulterebbe un coinvolgimento di tale Comune né l’attribuzione in suo favore di somme a titolo di ristoro ambientale.
Pertanto, e con riferimento alla quota di ristoro, non vi sarebbero ragioni per cui il contributo non debba essere riconosciuto nella misura di € 2.954.009,29, che la stessa Difesa erariale riconosce essere stata offerta in compensazione al Comune di Villaricca con la comunicazione del 29 dicembre 2014, cui andrebbe riconosciuto valore di confessione stragiudiziale.
12.2 Il motivo è infondato.
Come correttamente osservato dal T.a.r. “…i calcoli svolti dalla Presidenza del Consiglio, sebbene
supportati da adeguata documentazione, sono stati solo genericamente – e non puntualmente – contestati dalla ricorrente ”.
Deve, infatti, evidenziarsi anche in questa sede che, a fronte della analitica ricostruzione delle motivazioni che hanno indotto la Presidenza a ritenere inattendibili le stime dei quantitativi di rifiuti conferiti, inizialmente condotte sulla base dei dati dichiarati dal Consorzio di Bacino Na 3 nel MUD 2008, quanto alla annualità 2008 (cfr. p.