Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-07-06, n. 201004308
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N. 04308/2010 REG.DEC.
N. 03415/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso in appello numero di registro generale 3415 del 2010, proposto da:
M O, rappresentato e difeso dall'avv. V P, con domicilio eletto presso Studio Mastrorosa in Roma, via Nizza n. 92;
contro
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo della Puglia, sede di Lecce, Sezione III, n. 00218/2010, resa tra le parti, concernente REVOCA TRASFERIMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DI BRINDISI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 il consigliere di Stato M A e uditi per le parti l’avvocato Parato e l'avv.to dello Stato Scaramucci;
Ritenuto che l’appellante, vigile del fuoco, ha chiesto la revoca, in autotutela, del provvedimento con il quale, venuto il presupposto per il suo trasferimento da Milano a Brindisi in applicazione dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato trasferito a Taranto (dopo un primo trasferimento a Barletta);
Rilevato come sia pacifico che l’Amministrazione non ha l’obbligo di rivedere in autotutela le proprie determinazioni;da ultimo, C. di S., V, 1 marzo 2010, n. 1156, ha affermato che “non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto dall'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241”;C. di S., VI, 31 marzo 2009 , n. 1880, ha soggiunto che “il potere di autotutela si esercita d'ufficio e non su istanza di parte e pertanto sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c'è alcun obbligo giuridico di provvedere”;di conseguenza, non costituisce inadempimento la risposta espressa alla istanza di cui sopra;
Ritenuto che l’opinione dell’appellante non è sorretta da C. di S., V, n. 3487 del 3 giugno 2010, che afferma l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento avviato d’ufficio, mentre nel caso di specie si discute di procedimento di cui l’appellante pretende l’attivazione;
Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere respinto;
Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano essere poste a carico della parte soccombente, liquidate nella misura indicata in dispositivo