Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-20, n. 202309119
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Testo completo
Pubblicato il 20/10/2023
N. 09119/2023REG.PROV.COLL.
N. 06803/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6803 del 2022, proposto da
B&B Service soc. coop., in proprio e quale mandataria del RTI con Miorelli Service s.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 83664103F1, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;
contro
Camera dei Deputati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
Scala Enterprise s.r.l., non costituita in giudizio;
L'Operosa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, n. 10548 del 2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camera dei Deputati e di L'Operosa s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Tomaselli su delega di Brugnoletti, Pelella, Cerase e Marzot;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Il RTI B&B Service soc. coop. ha interposto appello nei confronti della sentenza 25 luglio 2022, n. 10548 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I, che ha respinto il suo ricorso e i motivi aggiunti rispettivamente avverso la nota in data 20 aprile 2022 con cui la Camera dei Deputati ne ha disposto l’esclusione dalla procedura di gara, nonché avverso l’aggiudicazione a L’Operosa s.p.a. in data 17 maggio 2022.
La controversia concerne la procedura ristretta per l’appalto del “ servizio di supporto operativo (di durata triennale) presso le sedi della Camera dei Deputati ”, dalla stessa indetta nel giugno 2020.
All’esito della gara il raggruppamento B&B Service è risultato secondo graduato. Esclusa la prima graduata per incongruità dell’offerta (Scala Enterprise s.r.l.), al raggruppamento sono state chieste giustificazioni sulla analisi economica concernente il solo servizio di presidio fisso (non anche, dunque, il servizio di assistenza di sala e supporto logistico); l’appellante ha riscontrato la richiesta rappresentando di sostenere un costo orario della manodopera inferiore sia a quello stimato dalle tabelle ministeriali, sia a quello prudenzialmente sovrastimato nella propria analisi economica presentata in gara.
Senza chiedere ulteriori chiarimenti la stazione appaltante ha escluso il RTI B&B Service per incongruità del costo della manodopera (tra l’altro, in ragione del costo del lavoro inferiore alle tabelle ministeriali per un minore tasso di assenteismo e minore aliquota INPS), per l’effetto aggiudicando alla terza graduata, L’Operosa s.p.a.
2. - Con il ricorso in primo grado il raggruppamento B&B Service ha impugnato il provvedimento di esclusione contestando l’erronea valutazione del costo della manodopera e l’abbaglio con riguardo al monte ore.
3. - La sentenza appellata, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo svolta dalla Camera dei Deputati in favore della propria autodichia, ha respinto l’appello principale e i motivi aggiunti (prospettanti vizi di illegittimità derivata) e dichiarato improcedibile quello incidentale de L’Operosa s.p.a. In particolare, la sentenza ha ritenuto che il raggruppamento B&B Service non abbia fornito valide giustificazioni circa il discostamento dai valori indicati nelle tabelle e ribadito che l’offerta economica debba remunerare l’intero monte ore garantito. Ha inoltre affermato che la verifica di anomalia è stata condotta in coerenza con le previsioni del codice dei contratti pubblici, garantendo l’interlocuzione tra stazione appaltante e società mediante la richiesta di chiarimenti. Da ultimo, la sentenza ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, non avendo la controinteressata interesse a far valere un’ulteriore causa di esclusione del raggruppamento ricorrente.
4. - Con il ricorso in appello il raggruppamento B&B Service ha sostanzialmente reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza impugnata, le censure di primo grado, in particolare contestando il giudizio di anomalia nell’assunto che debba essere valutata con riguardo ai dati storici del singolo operatore economico e lamentando che siano state richieste solo giustificazioni, ma non anche chiarimenti.
5. - Si è costituita in resistenza la Operosa s.p.a. puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello; ha inoltre riproposto i motivi assorbiti in primo grado, enucleanti ulteriori cause di esclusione dell’offerta, sia tecnica che economica, del raggruppamento B&B Service (con particolare riguardo alla dedotta incompletezza del riferimento al “servizio di recapito della corrispondenza”).
6. - La Camera dei Deputati si è costituita in resistenza esperendo altresì appello incidentale nei confronti della statuizione di primo grado che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione degli organi di autodichia parlamentare.
7. - All’udienza pubblica del 13 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo, articolato, motivo dell’appello principale il raggruppamento B&B Service deduce di avere documentato che il proprio costo del lavoro era inferiore a quello medio stimato dalle tabelle ministeriali di riferimento (CCNL multiservizi del 2013) per effetto di minori oneri sostenuti per malattie, infortuni e maternità, nonché per permessi sindacali e diritto allo studio. Allega che le tabelle ministeriali contengono una stima delle ore destinate alle assenze per assemblee sindacali e permessi, ovvero a permessi di studio, od ancora ad assenze per malattia e infortuni; ma dette ore sono “variabili” da azienda ad azienda, e dunque bene possono essere indicate dal singolo operatore secondo la storica statistica aziendale. Contesta anche la mancata valutazione dell’intervento (a rimborso del costo) degli enti previdenziali in caso di malattie, dovendo detto intervento essere scomputato dai costi sostenuti dal datore di lavoro. Tali parametri devono essere valutati con riguardo alla singola azienda, e non con riferimento all’assenteismo del personale del gestore uscente, in quanto la clausola sociale non esclude l’autonomia organizzativa dell’impresa subentrante.
In relazione al costo dei buoni pasto, assume l’appellante che può essere imputato tra le spese generali, ma la stazione appaltante non ha chiesto giustificazioni o chiarimenti; la quantificazione equivale ad euro 153.771,90 e non poteva essere effettuata d’ufficio dalla sentenza, tanto meno mediante una comparazione tra le offerte in concorrenza.
Con riguardo, poi, alla circostanza che l’offerta economica non sarebbe in linea con il nuovo CCNL applicabile, lamenta che si tratti di statuizione violativa dell’art. 34 cod. proc. amm., in quanto la stazione appaltante non ha fondato l’esclusione su tale aspetto; peraltro al momento della formulazione dell’offerta l’appellante non poteva tenere conto degli aumenti del costo del lavoro disposti con il CCNL rinnovato quasi un anno dopo (9 luglio 2021).
Inoltre nelle proprie giustificazioni