Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-04-08, n. 201902263
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2019
N. 02263/2019REG.PROV.COLL.
N. 06362/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 6362 del 2016, proposto da
Comune di Mariglianella, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Caliendo in Roma, via Cagliari, 14;
contro
EL FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Di Fruscio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Cerbo in Roma, via Tuscolana, 946;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione quinta, n. 2412 dell’11 maggio 2016, resa tra le parti, concernente la condanna del comune di Mariglianella al risarcimento dei danni causati da un’illegittima espropriazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL FA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi, per il Comune appellante, l’avvocato Giuseppe Fusco, su delega dell’avvocato Giuseppe Romano, e, per l’appellata, l’avvocato Pasquale Di Fruscio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora EL FA, proprietaria di un terreno sito nel comune di Mariglianella della superficie di circa mq 1.600,00, ha impugnato dinanzi al Tar per la Campania, sede di Napoli, il provvedimento di occupazione adottato dal Comune per la realizzazione di una strada comunale e di un parcheggio pubblico sullo stesso terreno.
2. Il Tar di Napoli, con sentenza n. 11439/2010, ha accolto parzialmente il ricorso ed ha annullato il decreto di occupazione e di esproprio n. 29 del 17 dicembre 2007.
3. Con un successivo ricorso la signora FA ha poi chiesto il risarcimento del danno in forma specifica (attraverso la restituzione del terreno illegittimamente occupato, previa rimessione in pristino) e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente (in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 42 – bis del d.P.R. n. 327/2001).
4. Il Tar di Napoli, anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio sulla quantificazione dei danni a vario titolo subiti dalla ricorrente (sia per la sostanziale perdita del bene occupato, sia per il mancato godimento del fondo), ha in parte accolto il ricorso. Ha quindi disposto che l’Amministrazione dovesse restituire le aree illegittimamente occupate, previa rimessione in pristino, fatta salva tuttavia la possibilità di verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, provvedendo in tal caso al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari al valore venale dell’area occupata alla data di emissione del provvedimento di acquisizione sanante e del danno non patrimoniale (nella misura del 10% del valore venale dell’area).
5. Il valore dell’area è stato quindi definito dal Tar sulla base della stima effettuata dal CTU che, partendo dalla considerazione della decadenza del vincolo preordinato all’esproprio sul terreno oggetto di giudizio e del fatto che lo stesso è circondato da aree edificabili di tipo “C”, è pervenuto alla conclusione di quantificarne il valore sulla base del valore medio delle aree limitrofe e precisamente nella misura di euro 61,00 a mq. Il Tar ha invece respinto l’ulteriore richiesta di danni per il mancato godimento del fondo.
6. Contro la predetta sentenza ha proposto appello il comune di Mariglianella, formulando i seguenti motivi di censura.
6.1. Error in iudicando . Eccesso di potere. Presupposti erronei. Difetto di istruttoria. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
6.1.1. Il Comune appellante contesta le conclusioni del Tar sulla base del fatto che il lotto interessato dal procedimento espropriativo era destinato alla realizzazione di una strada e di un parcheggio pubblico e non ad uso agricolo. In ragione di tale circostanza, il CTU non poteva ritenere l’area come ricadente in zona C di espansione.
6.1.2. Ulteriormente infondata sarebbe anche la conclusione del CTU in ordine al fatto che “ il bene in oggetto era costituito da un frutteto con accesso da via Torino ” Il terreno espropriato invece non ha mai avuto accesso diretto dalla predetta strada.
6.1.3. In sostanza, la relazione del CTU non sarebbe corretta nella parte in cui quantifica il danno patrimoniale nella misura di euro 96.502,00 (calcolando mq. 1.582 per il valore a mq di euro 61,00) e il danno non patrimoniale nella misura di euro 9.650,20.
6.2. Error in iudicando . Difetto di istruttoria. Omessa valutazione delle prove depositate nel giudizio di primo grado.
6.2.1. Il Tar non ha tenuto conto delle dettagliate osservazioni alla relazione tecnica del CTU redatte dal tecnico incaricato dal Comune aderendo invece acriticamente alle