Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-22, n. 202307914
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Testo completo
Pubblicato il 22/08/2023
N. 07914/2023REG.PROV.COLL.
N. 02567/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2567 del 2018, proposto da
L'Allegra Tana Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Balvano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
nei confronti
Cooperativa Sociale Altri Mondi, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 622/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Balvano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Valerio Perotti e dato atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, degli avvocati Macellaro e Faraone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione n. 170 del 5 agosto 2016 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 5 al 20 agosto 2016) il Responsabile dell’Area amministrativa del Comune di Balvano indiceva un procedimento di evidenza pubblica finalizzato alla concessione, per la durata di sei anni dalla sottoscrizione della convenzione, di un immobile di proprietà comunale (ex sede comunale) sito in Via Giovanni Paolo II, altresì approvando il bando e lo schema di convenzione.
Nella prima seduta del 15 settembre 2016 la Commissione giudicatrice prendeva atto che erano pervenute soltanto le offerte della Società Cooperativa “L’Allegra Tana” e della Cooperativa Sociale “Altri Mondi”; quindi, nella successiva seduta pubblica del 29 settembre 2009 la Commissione giudicatrice apriva le buste contenenti la documentazione amministrativa ed ammetteva al prosieguo di gara entrambi i concorrenti.
In seguito all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la Commissione attribuiva quindi alla Cooperativa Sociale “Altri Mondi” 61 punti e 28 alla Società Cooperativa “L’Allegra Tana”.
Nella seduta pubblica del 13 ottobre 2016 la Commissione giudicatrice, dopo aver reso noti i punteggi assegnati alle offerte tecniche, apriva infine le buste contenenti le offerte economiche, attribuendo il punteggio massimo di 20 punti alla Cooperativa Sociale “Altri Mondi”, che aveva offerto il canone annuo di €euro4.200,00 ed escludeva dalla gara la Società Cooperativa “L’Allegra Tana”, in quanto la sua offerta economica del canone annuo di euro 3.899,70 risultava priva di sottoscrizione (cfr. verbale n. 4 del 13 ottobre 2016, da cui risultava altresì che, prima di procedere all’apertura delle offerte economiche, il legale rappresentante della Società Cooperativa “L’Allegra Tana” aveva fatto notare che nell’ultima pagina dell’offerta tecnica presentata e firmata era stato precisato che si intendeva offrire il canone annuale di euro 3.899,70, e che la Commissione aveva verificato la veridicità di tale dichiarazione).
Con determinazione n. 212 del 13 ottobre 2016 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 13 al 28 ottobre 2016) veniva quindi adottato l’atto di aggiudicazione provvisoria in favore della Cooperativa Sociale “Altri Mondi”, cui faceva seguito la determinazione n. 233 del 7 novembre 2016 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 7 al 22 novembre 2016), di emanazione dell’aggiudicazione definitiva.
Con ricorso al Tribunale amministrativo della Basilicata la Società Cooperativa “L’Allegra Tana” impugnava la Determinazione n. 170 del 2016 ed in via gradata tutti i verbali redatti dalla
Commissione giudicatrice, nonché le successive Determinazioni nn. 212 del 2016 e 233 del 2016, con espressa riserva di motivi aggiunti avendole il Comune di Balvano negato l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Con sentenza 11 ottobre 2017, n. 622, il giudice adito in parte respingeva, in parte dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso tale decisione la cooperativa “L’Allegra Tana” interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. Illogicità e carenza della motivazione .
2) Violazione e falsa applicazione dell’art art. 30 d.lgs. 50/2016 Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) Vizio del procedimento relativo all’apertura in seduta riservata dei plichi contenenti le offerte tecniche Irragionevolezza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione .
3)