Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-24, n. 201900608

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-01-24, n. 201900608
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900608
Data del deposito : 24 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2019

N. 00608/2019REG.PROV.COLL.

N. 00049/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 49 del 2009, proposto da
P S, rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Tommaso d'Aquino, 104;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R S, T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato R S in Roma, via Poli, 29;
Presidenza Consiglio dei Ministri - Min. Protezione Civile, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 16435/2007, resa tra le parti, concernente inquadramento nella VII qualifica funzionale del ruolo regionale ad esaurimento;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Presidenza Consiglio dei Ministri - Min. Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati Vosa per delega di Bergamo, e Panariello in dichiarata delega di Monti e Saturno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Saviano Panico, immesso a seguito di concorso nei ruoli speciali ad esaurimento della Regione Campania istituiti con legge regionale della Campania n. 4 del 1990, esponeva con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo della Campania di aver prestato la propria opera, in qualità di funzionario amministrativo, a supporto dell’apposita struttura di coordinamento per il reinsediamento delle popolazioni colpite dal bradisismo, sulla base di apposita convenzione stipulata il 29 giugno 1985, tra il Ministero della Protezione Civile, l’Università degli Studi di Napoli ed il Comune di Pozzuoli e di essere stato inquadrato ai sensi della l. n. 730 del 1986 nell’ambito della VI, anziché dell’VII qualifica funzionale tramite la deliberazione della G.R. n. 6475 del 5 dicembre 1989.

Impugnava quindi l’inquadramento unitamente ai provvedimenti regionali e ministeriali in tema di equiparazione tra le qualifiche dei due ordinamenti, per ottenere il riconoscimento al superiore inquadramento nel VII livello funzionale, in ragione delle mansioni svolte e dei titoli di studio posseduti fino al momento dell’inquadramento.

Con secondo ricorso il Panico impugnava per le stesse ragioni il decreto attuativo del Presidente della Giunta regionale n. 12769 del 9 agosto 1990 col quale era stato disposto il suo inquadramento nella VI qualifica funzionale, insistendo anche sull’erroneità della data di inquadramento.

Il ricorrente deduceva una serie di violazioni di legge in materia di costituzione di pubblico impiego e di qualifiche funzionali ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione;

La Regione Campania si costituiva in entrambi i giudizi sostenendo l’improcedibilità dei ricorsi e si costituiva altresì la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Protezione Civile, la quale concludeva, quanto al primo ricorso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere – avendo il ricorrente conseguito la qualifica richiesta – e, quanto al secondo, per la declaratoria di inammissibilità per tardività.

Con la sentenza n. 1345 del 20 dicembre 2007 il Tribunale amministrativo, riuniti i ricorsi, rilevava che la posizione era stata riesaminata dalla Regione con la delibera di Giunta. n. 37 dell’1° febbraio 2000 con il riconoscimento della settima qualifica funzionale, fissata giuridicamente dalla data di immissione nel ruolo speciale ed economicamente dal momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, avvenuta il 1° marzo 2000.

Tale reinquadramento faceva venire meno l’interesse del ricorrente alla impugnativa con la conseguente improcedibilità dei ricorsi, in quanto era intervenuta una nuova valutazione dell’Amministrazione sia in ordine alla qualifica, sia alla decorrenza giuridica ed economica del reinquadramento, e dunque questi atti determinavano una nuova situazione giuridica che soddisfaceva in parte le richieste del Panico.

Rilevava inoltre il giudice di primo grado che la giurisprudenza amministrativa aveva valutato l’attività svolta sotto forma di convenzionamento dal personale successivamente immesso nei ruoli della regione Campania come condizione per detta immissione, ma che essa non era utile ai fini della retrodatazione dell’inquadramento e che lo stesso ricorrente non aveva avanzato alcuna domanda ai fini del riconoscimento di spettanze economiche ai sensi dell’art. 2126 Cod. civ., né aveva impugnato la delibera regionale di nuovo inquadramento.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 12 dicembre 2008 il Panico impugnava la sentenza in questione ed insisteva sulla scorretta interpretazione del giudice di primo grado della l. n. 730 del 1986 e della legge reg. Campania n. 21 del 1991, di conseguenza sulla dovuta immissione nei ruoli regionali dall’inizio del rapporto convenzionale oppure dell’entrata in vigore della suddetta legge n. 730 oppure ancora dalla data di approvazione delle graduatoria concorsuale del 5 dicembre 1989.

La Regione Campania si è costituita in giudizio, sostenendo nuovamente l’improcedibilità del ricorso di primo grado, e rappresentando il fatto che da ultimo il Panico era stato inquadrato alla qualifica VIII con decorrenza giuridica dal 18 aprile 1990 ed economica dalla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del 15 novembre 1999, mentre nelle more e precisamente nel 1993 il Panico aveva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo della Campania l’inquadramento nella VII qualifica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile si è costituita solo formalmente.

All’udienza del 17 gennaio 2019 la causa è passata in decisione.

Ai fini della decisione dell’appello, deve essere esaminata l’intero avvicendarsi dei provvedimenti che hanno caratterizzato la carriera dell’appellante all’interno dello specifico ruolo ad esaurimento nel quale era stato inquadrato, in origine nella VI qualifica, a partire dal 1990, successivamente ai passaggi che avevano visto il suo rapporto di impiego passare dal convenzionamento al rapporto ordinario a tempo indeterminato.

In base a tali passaggi, come ora si potrà considerare, la sentenza del Tribunale amministrativo della Campania va confermata, sia pure con un’integrazione che ne dimostra in fondo la correttezza.

I ricorsi proposti dal Panico sono stati dichiarati improcedibili, perché la sua posizione è stata poi riesaminata dalla Regione che lo ha inquadrato nella rivendicata VII qualifica funzionale con decorrenza giuridica dalla data di immissione nel ruolo ad esaurimento richiamato ed ai fini economici dal giorno della sottoscrizione del contratto di lavoro, ovverosia il 15 novembre 1999.

Si duole l’appellante del fatto che tale inquadramento avrebbe dovuto avere altra decorrenza, vale a dire dall’inizio del rapporto convenzionale oppure in via subordinata dall’entrata in vigore della legge n. 730 del 1986, che aveva appunto ridisciplinato la loro situazione lavorativa oppure, in via ulteriormente subordinata, dalla data di approvazione delle graduatoria concorsuale del 5 dicembre 1989.

Al di là dell’infondatezza del rilievo, va rimarcato quanto evidenziato dalle difese regionali, ossia successivamente al reinquadramento predetto nella VII qualifica, l’interessato è stato nuovamente inquadrato e questa volta nell’VIII qualifica funzionale con il profilo di funzionario con decorrenza giuridica dal 18 aprile 1990 ed economica dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro già indicato, del 15 novembre 1999.

E’ del tutto evidente alla luce della pacifica e ormai risalente giurisprudenza amministrativa in materia di pubblico impiego, che gli atti di inquadramento avevano – ed hanno – natura di atto autoritativo e dunque qualsiasi doglianza andava diretta avverso il nuovo provvedimento che dava una differente posizione a quello che era in origine la collocazione in ruolo del dipendente con la conseguenze economiche immediatamente derivanti.

Dunque quanto lamentato dal Panico doveva essere diretto contro gli atti successivi ove avesse dovuto lamentare diminuzioni retributive nel tempo, e gli atti ora in controversia dovevano essere considerato del tutto sostituiti dai nuovi inquadramenti a qualsiasi fine, senza poter fare questione di atti paritetici, poiché la determinazione del trattamento stipendiale era esclusivamente conseguente da tali rinnovati inquadramenti.

Per le suesposte ragioni la sentenza del Tribunale amministrativo della Campania deve essere confermata con il rigetto dell’appello ora rassegnato.

Spese come da dispositivo.

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