Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2017-04-05, n. 201700801
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Numero 00801/2017 e data 05/04/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 marzo 2017
NUMERO AFFARE 00278/2017
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor V C, nato a Castellabbate il 21 febbraio 1947, per l’annullamento;
a) del permesso di costruire in sanatoria n. 4275/2015 del 17/3/2015 dell’ufficio “area VI — lavori pubblici e governo del territorio” del Comune di Castellabate, nonché dell’autorizzazione paesaggistica n. 223/2013 del 9/7/2013 ed dei pareri della commissione locale per il paesaggio prot. area VI 1080 del 18/4/2013 e della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno e Avellino prot. n.16846 del 13/6/2013, nonché al parere n.7895 del 20/5/2013 dell'ente Parco Nazionale del il Cilento, Vallo di Diano ed Alburni;
b) del permesso di costruire n. 4279/2015 del 27/3/2015 dell’ufficio “area VI — lavori pubblici e governo del territorio” del Comune di Castellabate, nonché dell'autorizzazione paesaggistica n. 32/2015 senza data della soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino prot. n. 3709, nonché al nulla-osta n.17533 del 4/12/2014 dell'ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.
LA SEZIONE
Vista la relazione 27 gennaio 2017 prot. n. 2268 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla domanda, contenuta nel ricorso, di sospensione cautelare dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;
visto il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale al Comune di Castellabate, al ministero, all’ente del parco e al controinteressato il 26 aprile 2016 (data di spedizione);
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Aureli.
-che le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati con il ricorso in esame appaiono, in questa sede di valutazione sommaria degli atti, immuni dalle controdeduzioni del resistente;
- che sussiste il pericolo di danno grave , essendo in corso l’esecuzione delle opere edilizie contestate dal ricorrente;