Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-06, n. 202207756

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-09-06, n. 202207756
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207756
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2022

N. 07756/2022REG.PROV.COLL.

N. 10120/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10120 del 2019, proposto da
Sovigest – Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E L, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E L in Roma, via Flaminia 79;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D B, G F, D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D A in Roma, via Cesare Beccaria, 29;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 10625/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Lubrano e Fiorentino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con ricorso in appello notificato in data 27 novembre 2019 e depositato il successivo 9 dicembre Sovigest – Società Valorizzazione Immobiliari e Gestioni S.p.A. (d’ora in poi semplicemente Sogivest) ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza, 27 agosto 2019 n. 10625 non notificata, che ha rigettato il ricorso proposto in primo grado dalla Società odierna appellante per l’annullamento della nota INPS in data 12 luglio 2017 - con la quale è stata respinta l’istanza di adeguamento prezzi ex art. 6 della legge n. 537/1993 - nonché per il riconoscimento della spettanza in capo alla medesima ricorrente dell’adeguamento prezzi per le prestazioni relative alla esecuzione del contratto di "affidamento dei servizi di gestione amministrativa, tecnica e commerciale del patrimonio immobiliare di proprietà ex INPDAI - lotto 3. SOVIGEST spa - stipulato in data 28.06.2002 e 4 - 7 aprile 2003, con riferimento al periodo 31 agosto 2009 – 31 agosto 2014 ed infine per la condanna dell’INPS a versare in favore di Sovigest le relative somme”.

1.1. In particolare, come evincibile ex actis , il contratto de quo aveva ad oggetto: corrispettivi per la gestione tecnico-amministrativa del patrimonio immobiliare INPS;
corrispettivi per manutenzioni straordinarie patrimonio stesso (su preventivo/consuntivo);
corrispettivi per manutenzioni ordinarie (servizio a canone).

1.2. La richiesta di adeguamento veniva effettuata in forza di consulenza tecnica di parte, sulla cui base si concludeva che le somme da corrispondere a titolo di revisione prezzi per il periodo in considerazione (2009 – 2014) avrebbe dovuto ammontare ad oltre milione di euro, oltre ai prescritti interessi moratori.

1.3. Con la nota gravata in prime cure l’INPS rigettava la richiesta di revisione sulla base delle seguenti considerazioni: “Corrispettivi”:

Il contratto in oggetto (art. 6) riconosce alla Società ai punti I-II-III i seguenti corrispettivi:

6.1 corrispettivi di gestione pari a € 46,49 ad unità immobiliare;

6.2 corrispettivi sui canoni riscossi, nella percentuale del 2,70%;

6.3 corrispettivi per il recupero della morosità pregressa in percentuale del 15% degli importi recuperati.

I corrispettivi previsti dagli articoli 6.2 e 6.3 risultano calcolati su base percentuale rispetto al monte canoni riscosso in via ordinaria e stragiudiziale.

In esito all'istruttoria interna compiuta, si rappresenta che l'individuazione dei corrispettivi su base percentuale rispetto al monte canoni annualmente soggetto alla revisione ISTAT (art.6.2), e rispetto al recupero della morosità già incrementato della mora ed interessi legali (art.6.3), presuppone un intrinseco meccanismo di adeguamento automatico dei corrispettivi alle variazioni del costo della vita.

L'automatismo che caratterizza la revisione di tali voci di corrispettivo (operata ex lege annualmente prescindendo da una specifica istanza) rende pertanto ingiustificato ogni ulteriore intervento perequativo e congrui gli importi annualmente corrisposti, anche alla luce dell'effettivo andamento del mercato di riferimento e, più in generale, del quadro economico congiunturale come si evince altresì dalla differente valorizzazione dei compensi operata da codesta Società — nel medesimo intervallo temporale di cui alla chiesta revisione - in sede di offerta di analoghi servizi di global service.

Anche in relazione al servizio di gestione di cui all'art.

6.1 del contratto, le qualificate valutazioni espresse ed offerte da codesta Società (e dai maggiori operatori del settore), in tempo coevo alla chiesta revisione, costituiscono utile e valido parametro di riferimento per l'indagine sollecitata, mostrando la assoluta congruità e renumeratività dei corrispettivi contrattuali applicati rispetto al generale deprezzamento registrato con riguardo alla prestazione del medesimo servizio.

Non risulta, pertanto, possibile procedere alla revisione dei corrispettivi di cui alla parte I, II e III dell'art.6 citato.

Rimborsi:

In base al disposto contrattuale - art.6 punto IV - è riconosciuto alla Società il rimborso forfettario, per un importo annuo predeterminato, dei costi sostenuti per tutti gli interventi manutentivi d'urgenza ed ordinari quali manutenzione e servizi, opere murarie, idrauliche, opere tecnologiche, ascensori, montacarichi, con la precisazione che tutti i costi eccedenti l'importo stabilito non possono essere rimborsati e rimangono a carico dell'affidataria.

Gli importi riconosciuti a tale titolo non possono ritenersi oggetto della disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 537/1993 applicabile esclusivamente ai corrispettivi.

L'Istituto con nota del 3.10.2008 prot. n. 13239, ribadita da successiva nota prot. n. 12594 del 21 settembre 2015, ha accettato di adeguare i prezziari di riferimento per la richiesta di rimborso di spese per lavori e altri adempimenti soggetti a preventiva autorizzazione, espressamente sottolineando che l'adeguamento avrebbe avuto efficacia temporale riferita esclusivamente al periodo successivo all'accordo e che i nuovi importi avrebbero avuto efficacia esclusivamente previa proposta del Gestore e accettazione dell'Ente, anche al fine di garantirsi una adeguata possibilità di pianificazione economica e finanziaria.

La predetta nota n. 13239/2008 risulta essere stata regolarmente accettata mediante apposita sottoscrizione e applicata dalla Società.

In mancanza di nuove e diverse pattuizioni, e viceversa in presenza di espressa conferma degli originari corrispettivi contrattuali giusta atto aggiuntivo del 15 luglio 2010, successivamente ridotti ex art. 8 d.L. n. 66/2014 in virtù di comunicazione di codesta Società prot. n. 645 del 15 luglio 2014, non si ritiene che possano essere modificati i criteri di individuazione del rimborso spettante alla Società”.

2. Nel ricorso di prime cure la parte deduceva, quanto ai corrispettivi per gestione, che la richiesta di adeguamento era stata formulata con esclusivo riferimento alla parte dei corrispettivi di gestione pari a € 46,49 per unità immobiliare, in relazione ai quali il provvedimento impugnato affermava genericamente che “ le qualificate valutazioni espresse ed offerte da codesta Società (e dai maggiori operatori del settore), in tempo coevo alla chiesta revisione, costituiscono utile e valido parametro di riferimento per l’indagine sollecitata, mostrando la assoluta congruità e remuneratività dei corrispettivi contrattuali applicati rispetto al generale deprezzamento registrato con riguardo alla prestazione del medesimo servizio ”.

Secondo la ricorrente tale affermazione doveva intendersi in evidente contrasto con i principi vigenti in tema di adeguamento prezzi, volendo, in definitiva, giustificare il rigetto della richiesta in base ad una propria soggettiva e generica affermazione di perdurante “congruità e remuneratività” dei corrispettivi, laddove la richiesta di adeguamento doveva considerarsi del tutto incontestabile, essendo relativa a prezzi determinati in misura fissa al momento della stipulazione del contratto e, quindi, necessariamente oggetto di adeguamento.

2.1 Le richieste relative alle macrofamiglie B e C, nella prospettazione attorea, sarebbero state invece genericamente rigettate sul presupposto che si tratti di rimborsi spese e non di corrispettivi, onde gli stessi, essendo stato a suo tempo riconosciuto a Sovigest quanto pattuito, non potrebbero essere oggetto di adeguamento.

Al riguardo la ricorrente assume che in merito alle prestazioni da essa rese, rientranti nella c.d. macro-famiglia B, “corrispettivi per manutenzioni straordinarie patrimonio INPS e ordinarie locatari (servizio su preventivo/consuntivo)”, la richiesta di adeguamento-prezzi era stata determinata secondo i seguenti criteri elaborati dal perito ing. Militello (cfr. pag. 11-15 della perizia):

“In particolare:

a) la tipologia di prestazioni in esame, ai sensi dell’art. 1 del Protocollo esplicativo in data 7 aprile 2003, era stata contabilizzata “a consuntivo per gli interventi urgenti o previa autorizzazione dell’ente per gli altri interventi, mediante l’uso del prezziario

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