Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-07-28, n. 201603406
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Testo completo
Pubblicato il 28/07/2016
N. 03406/2016REG.PROV.COLL.
N. 07281/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7281 del 2013, proposto da:
Di RI AN, TA LI, NI RI, FA RO, FA TT, PE MO, OT ET, Di TO ON, IC IE e ER ER, rappresentati e difesi dall’avvocato Maria Rosaria Damizia, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale Carso, 23;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ufficio scolastico regionale Lazio - Ufficio X Ambito territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio scolastico regionale Lazio - Ufficio XIV Ambito territoriale per la Provincia di Viterbo, Ufficio scolastico regionale Toscana - Ufficio XVIII Ambito territoriale per la Provincia di Siena, Ufficio scolastico regionale Sardegna - Ufficio V Ambito territoriale per la Provincia di Cagliari, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto nazionale per la previdenza Sociale - Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 01219/2013, resa tra le parti e concernente: aumenti periodici biennali, differenze stipendiali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Palmieri e l’avvocato Marinuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio respingeva il ricorso n. 15400 del 2000, proposto dagli odierni appellanti (unitamente ad altri ricorrenti) avverso la nota del Provveditore agli Studi di Roma n. 88576 del 25 maggio 2000, intervenuta dopo atto di diffida a dare esecuzione alle sentenze n. 422 e n. 424 del 24 febbraio 1999 del T.a.r. per il Lazio, con le quali era stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla attribuzione degli aumenti biennali di cui all’art. 53, comma 3, l. n. 312/1980, trattandosi di docenti di educazione musicale trattenuti in servizio ai sensi dell’art. 44 l. n. 270/1982, in quanto tali non assimilabili al personale supplente escluso dalla fruizione degli scatti biennali.
I ricorrenti, con il ricorso n. 15400 del 2000, chiedevano il riconoscimento del mantenimento degli aumenti periodici biennali ex art. 53, comma 3, l. n. 312/1980 quale ‘maturato economico’ da computarsi nello stipendio con riferimento al periodo lavorativo decorrente dalla immissione in ruolo in avanti, e comunque per tutta la durata del rapporto di lavoro (con ogni conseguenza connessa anche alla determinazione della indennità e dei trattamenti spettanti per cessazione del servizio), a tal fine formulando due domande reciprocamente integrate:
- la prima, volta a mantenere gli scatti per tutta la durata del rapporto (per legge convertibile in rapporto di ruolo con l’acquisizione del titolo di studio), da effettuarsi mediante il ricalcolo dello stipendio all’atto dell’immissione in ruolo includendovi gli aumenti biennali maturati nel precedente periodo;
- la seconda, diretta ad ottenere il riconoscimento, all’atto della nomina in ruolo, della maggiore anzianità derivante dal servizio pre-ruolo, in virtù del cui svolgimento avevano ottenuto (con le sentenze intervenute