Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-29, n. 202305257
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 05257/2023REG.PROV.COLL.
N. 04502/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4502 del 2020, proposto dalla società Colombara S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R C, G R e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C in Roma, viale Liegi 35b;
contro
la Città metropolitana di Venezia ed il Consiglio di bacino Venezia Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati R B, F F e K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francario in Roma, piazza Paganica 13;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto, sez. II, 20 settembre 2019 n. 1012, che ha respinto il ricorso n. 1318/2018 R.G. proposto per l’annullamento:
a) della determinazione 20 agosto 2018 n. 2621, trasmessa con raccomandata a.r. il giorno 29 agosto 2018, con la quale il Dirigente del Settore ambiente della Città metropolitana di Venezia ha modificato l'autorizzazione ordinaria rilasciata con determinazione 31 gennaio 2018 n.342 per l’esercizio dell'impianto di recupero rifiuti di proprietà della Colombara S.r.l. situato in via Malcontenta 28 a Venezia Marghera (VE), reintroducendo la prescrizione di cui al punto 21 e quindi il divieto di ricevere in impianto “rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero”, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della l.r. Veneto 31 dicembre 2012 n. 52;
di ogni altro atto connesso per presupposizione e consequenzialità, e in particolare:
b) della nota 10 agosto 2018 n.624 del Consiglio di bacino Venezia Ambiente;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città metropolitana di Venezia e del Consiglio di bacino Venezia Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Francesco Gambato Spisani e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante gestisce a Marghera, in via Malcontenta 28, un impianto di recupero rifiuti, autorizzato in origine con la determinazione dell’allora Provincia di Venezia 12 febbraio 2014 n. 4027, che le consentiva, non contenendo sul punto alcun divieto, di ricevere anche rifiuti urbani da avviare a recupero provenienti da abitazioni civili e conferiti da produttori privati (doc. 4 in I grado ricorrente appellante), che per dato di comune esperienza sono normalmente costituiti da rottami metallici.
2. Al momento di rinnovare l’autorizzazione, la Città metropolitana, subentrata alla Provincia, nel relativo provvedimento 31 gennaio 2018 n. 243, ha inserito una prescrizione, contrassegnata dal numero 21, secondo la quale “ Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della Regione Veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012 ” (doc. 2 in I grado ricorrente appellante).
3. Tale prescrizione è stata resa nuovamente esplicita nell’ulteriore atto di conferma dell’autorizzazione, il provvedimento 20 agosto 2018 n. 2621 qui impugnato, che la riporta testualmente nel dispositivo (doc. 1 in I grado ricorrente appellante).
4. Il provvedimento 20 agosto 2018 in esame motiva richiamando il parere 10 agosto 2018 del Consiglio di bacino pure indicato in epigrafe, secondo il quale ai sensi dell’art. 3, comma 6, della l.r. Veneto 31 dicembre 2012 n. 52, conforme poi alla normativa nazionale, per il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani esisterebbe una privativa complessiva a favore del Comune, estesa perciò anche al recupero, privativa che l’ente esercita in forma associata tramite il Consiglio di bacino (doc. 3 in I grado ricorrente appellante, parere).
5. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il Tar ha respinto il ricorso dell’impresa, ritenendo in sintesi che la privativa effettivamente esista, in base all’art. 25, comma 4, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, per cui fra le attività facenti parte della gestione integrata dei rifiuti, che i Comuni esercitano come si è detto in regime di privativa, è ricompresa anche l’avvio a recupero.
6. La società ha proposto impugnazione contro questa sentenza, con appello che contiene i seguenti tre motivi.
6.1 Con i primi due, si sostiene che la privativa comunale in materia sarebbe invece esclusa dalle norme vigenti e, in particolare, dall’art. 198 del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152; avrebbe errato il Giudice di I grado nel considerarla una norma ad esaurimento, valida soltanto sino all’assegnazione del servizio agli aggiudicatari.
6.2 Con il terzo motivo di appello, si sostiene la disparità di trattamento rispetto agli operatori la cui autorizzazione è stata mantenuta in vigore alle precedenti condizioni.
6.3 Ha chiesto, infine, la concessione di misure cautelari, in base al drastico calo di fatturato che sarebbe derivato dalla prescrizione impugnata.
7. Hanno resistito la Città metropolitana ed il Consiglio di bacino, con atti 16 giugno e memorie 23 luglio 2020, chiedendo che l’appello sia respinto.
8. Alla camera di consiglio del giorno 30 luglio 2020, il Collegio, su conforme richiesta delle parti, ha disposto il differimento dell'esame dell'incidente cautelare all'udienza pubblica di discussione del merito della causa da fissare in un momento successivo.
9. Di conseguenza, il giorno 24 novembre 2022, la ricorrente appellante ha presentato istanza di prelievo.
10. Con memorie 31 marzo 2023 per tutte le parti e con repliche 11 aprile 2023 per la ricorrente appellante e 13 aprile 2023 per la Città ed il Consorzio, le parti hanno ribadito le rispettive asserite ragioni.
11. Alla pubblica udienza del giorno 4 maggio 2023, fissata all’esito dell’istanza di cui sopra, la Sezione ha trattenuto la causa in decisione.
12. I primi due motivi di appello, che come si è detto negano in sintesi l’esistenza di una privativa pubblica sull’attività di recupero per cui è causa, sono fondati ed assorbenti, nei termini ora illustrati.
13. È necessario ricostruire la normativa rilevante, a partire da quella che riguarda direttamente la “ privativa ” di cui si discute.
13.1 Sul punto, per quanto qui interessa, disponeva a suo tempo l’art. 21, comma 1, del d. lgs. 5 febbraio 1997 n.22, cd decreto Ronchi: “ I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’articolo 23 ”. Si trattava di una gestione