Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2019-02-08, n. 201900606
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 08/02/2019
N. 00606/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00182/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 182 del 2019, proposto dalla Ditta Individuale Alabiso Gioacchino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati U G, G F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Guido Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5;
contro
Provincia di Monza e della Brianza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Seregno, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpa Lombardia, Brianzacque S.r.l., Agenzia di Tutela della Salute - Ats Brianza, Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;
Ato- Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza, in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Luigi Di Tolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 1761/2018.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune di Seregno e dell’Ato- Ambito Territoriale Ottimale Monza e Brianza;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2019 il consigliere F T e uditi per le parti gli avvocati Grella Umberto, Giovanni Crisostomo Sciacca su delega dell'avv. D C e Pilia Adriano su delega degli avv.ti Russo Vincenzo e Di Tolle Luigi;
Rilevato che l’appellante ha già goduto di numerose proroghe, e rilevato altresì che non è contestato che il medesimo non abbia ritenuto di dovere assolvere all’onere di adeguamento dell’impianto, siccome richiestogli dalle amministrazioni appellate;
rilevato pertanto, in termini assorbenti, l’assenza di profili di fumus boni iuris ;