Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-31, n. 201501683

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-03-31, n. 201501683
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201501683
Data del deposito : 31 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00041/2014 REG.RIC.

N. 01683/2015REG.PROV.COLL.

N. 00041/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 41 del 2014, proposto da
Comune di Busto Arsizio, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Lucchetti e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;



contro

Immobiliare BR di PI LE e PI ES s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Luigi Scrosati e Annarosa Corselli, ed elettivamente domiciliata, unitamente ai difensori, presso lo studio Grez e associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;



nei confronti di

Regione Lombardia, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. 1907 del 18 luglio 2013, resa tra le parti e concernente la condanna al risarcimento dei danni per illegittima apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Immobiliare BR Snc di PI LE e PI ES;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Lucchetti, Corselli e Scrosati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 41 del 2014, il Comune di Busto Arsizio propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta, n. 1907 del 18 luglio 2013, resa nel corso del giudizio iscritto al n. 1020 del 2001, con la quale è stata accolta l’istanza di condanna al risarcimento del danno formulata nel ricorso proposto da Immobiliare BR di PI LE e PI ES s.n.c. per l'accertamento dell’illegittimità degli atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni intimate di imposizione di vincoli preordinati all’espropriazione o comportanti l’inedificabilità dell’area di proprietà della parte ricorrente, ovvero ostativi all’utilizzo della stessa, e di quelli collegati, in quanto presupposti e/o conseguenziali; per il risarcimento del danno e l’indennizzo ex artt. 34 e 35 del d.lgs. n. 80/98, come modificato dalla legge n. 205/2000; per la reintegrazione in forma specifica.

Dinanzi al giudice di prime cure, la società istante chiedeva, previa declaratoria della illegittimità dell’operato del Comune intimato per la reiterazione dei vincoli espropriativi apposti sull’area di sua proprietà, ostativi alla sua utilizzazione, nonché dell’inerzia posta in essere dal Comune a fronte dell’obbligo di pianificazione, la condanna della stessa al risarcimento del danno e alla corresponsione dell’indennizzo, nonché la reintegrazione in forma specifica, consistente nell’assegnazione alla P.A. di un termine per il riesame della destinazione impressa all’area, garantendo alla ricorrente la partecipazione al relativo procedimento di riesame, anche al fine della stipulazione di una convenzione per un’utilizzazione più proficua dell’immobile.

Si costituiva il comune di Busto Arsizio, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Con sentenza n. 3702/03 resa su altro ricorso in precedenza proposto dalla ricorrente, la sezione seconda del T.A.R. della Lombardia aveva ritenuto da una parte il vincolo apposto dalla nuova variante giustificato ed adeguatamente motivato, ma dall’altra aveva annullato il PRG in ragione dell’illegittimità del protrarsi dei vincoli, qualificati di natura espropriativa, per la mancata previsione di qualsivoglia indennizzo.

Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente aveva impugnato il provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Urbanistico del comune di Busto Arsizio il 19 agosto 2004, con il quale l’amministrazione intimata, su istanza di nuovo azzonamento dell’area proposta dall’interessata ed in attesa dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico generale, nonostante la pronuncia succitata, esplicitava l’operatività di una previsione ex lege di regolamentazione del comparto urbanistico, consistente nella disciplina di cui all’art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/77, così come sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 380/2001.

A sostegno del proprio ricorso l’istante aveva dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90 in relazione all’art. 7 della legge n. 1150/1942 e all’art. 2 della legge n. 1137/1968, della legge n. 10/77 e n. 1150/42 e della legge n. 1187/68, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, chiedendo nuovamente il risarcimento del danno e la reintegrazione in forma specifica.

Si costituiva il comune di Busto Arsizio, che eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti in relazione alla natura interna e ricognitiva del provvedimento oggetto di impugnazione, chiedendone, in ogni caso, la reiezione per infondatezza nel merito.

Il processo amministrativo veniva peraltro toccato da due diversi incidenti: per un verso, la ricorrente proponeva ricorso per regolamento di giurisdizione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con ordinanza n. 4941/12 del 28 marzo 2012, qualificando come di natura sostanzialmente risarcitoria la pretesa vantata dalla ricorrente, dichiarava la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al presente gravame; per altro verso, la stessa parte proponeva opposizione al decreto di perenzione, pronunciato in data 22 settembre 2011, ottenendone la revoca e la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione.

Dopo la presentazione di ulteriori memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese, all’udienza pubblica del 18 aprile 2013 il ricorso veniva discusso e deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, accogliendo quindi la domanda risarcitoria.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in

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