Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-10-21, n. 201105653
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N. 05653/2011REG.PROV.COLL.
N. 09004/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9004 del 2010, proposto da:
Impresa Zanfini Autolinee, in persona del titolare pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso il dott. M G, in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. G P, in Roma, via Ottaviano, n. 9;
Dirigente in Carica del Dipartimento Organizzazione e Personale (Servizio Trasporto Pubblico Locale) della Regione Calabria, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sezione II, n. 01182/2009, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del decreto della Regione Calabria n. 62 del 2008, cui è conseguita la esclusione dal contributo di esercizio per l’anno 2005;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Benedetto Carratelli, su delega dell' avv. G C, e Pungì, su delega dell' avv. Calogero;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in appello in esame la Impresa Zanfini Autolinee ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del decreto della Regione Calabria prot. n. 62 dell’8 luglio 2008 nella parte in cui, ai fini dell’erogazione dei contributi a parziale ripiano dei deficit di esercizio, previsti dalla l.r. Calabria n. 18/2001, relativi agli anni 2003, 2004 e 2005, ha considerato la Zanfini Autolinee come appartenente alla prima fascia dimensionale, con conseguente esclusione dal contributo di esercizio per l’anno 2005.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Il T.A.R. ha erroneamente interpretato l’art. 1, comma 2, della l. r. Calabria n. 18/2001 nel senso che l’attribuzione della fascia dimensionale dipende dalla percorrenza chilometrica effettiva e non da quella desumibile dagli atti di concessione.
La legge regionale non può, invero, che far riferimento agli atti ufficiali di concessione nell’assegnare le fasce contributive, senza tener conto dell'esercizio di fatto, che può essere condizionato da eventi, anche di forza maggiore, che possono causare aumenti o diminuzioni delle percorrenze;ciò anche perché la dimensione organizzativa aziendale necessaria per esercitare il complesso dei servizi previsti nel disciplinare di concessione comporta costi fissi che comunque gravano sull’impresa.
Con atto depositato il 23.11.2010 si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio perché con esso sono state censurate determinazioni meramente confermative e reiterative di quelle contenute in un precedente decreto), nonché ne ha dedotto la infondatezza. Ha quindi concluso per la declaratoria di nullità, inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell’appello, ovvero per la reiezione.
Con memoria depositata l’8.3.2011 parte appellante ha ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 29.3.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la Impresa Zanfini Autolinee ha chiesto l'annullamento della sentenza T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sezione II, n. 01182/2009, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento del decreto della Regione Calabria n. 62 del 2008, cui è conseguita la esclusione dal contributo di esercizio per l’anno 2005.
2.- Innanzi tutto la Sezione deve valutare la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalla difesa della Regione Calabria nell’assunto che con esso sono state censurate le determinazioni contenute nel decreto n. 9194 del 10.7.2008, meramente confermative e reiterative di quelle contenute nel precedente decreto n. 11640 del 6.8.2007.
I due decreti sarebbero infatti diversi solo con riguardo al contributo a consuntivo e all’importo differenziale del contributo a saldo, mentre tutti gli altri valori, in particolare quello della percorrenza annua effettiva, sarebbero rimasti immutati.
2.1.- Va premesso al riguardo che, al fine di stabilire se un atto sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio, occorre verificare se quello successivo sia stato adottato o meno senza nuova istruttoria e nuova ponderazione di interessi (Consiglio Stato, sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983).
L’atto amministrativo non può infatti considerarsi meramente confermativo rispetto ad uno precedente quando la sua adozione è preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l'esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure attraverso la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre, invece, l'atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria) quando l'Amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.
Nel caso che occupa la parte resistente si è limitata a delineare una sostanziale coincidenza sostanziale solo di alcuni dei valori riportati nei due provvedimenti di cui trattasi, senza quindi affermare ed adeguatamente dimostrare che il secondo (adottato in via definitiva sulla scorta della percorrenza annua effettiva) è stato adottato senza una nuova istruttoria e senza riesame della situazione di fatto posta a base del primo di essi atti (adottato in via provvisoria).
La eccezione in esame deve quindi essere ritenuta priva di possibilità di accoglimento.
3.- Nel merito va osservato che con l’unico motivo di appello è stata dedotta la erronea interpretazione da parte del T.A.R. dell’art. 1, comma 2, della l. r. Calabria n. 18/2001, che prevede che “I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati dalle aziende sono suddivisi in fasce dimensionali in base al quantitativo annuo dei servizi prestati in termini di percorrenza chilometrica”, nel senso che l’attribuzione della fascia dimensionale dipende dalla percorrenza chilometrica effettiva e non da quella desumibile dagli atti di concessione.
In tutti gli elaborati regionali, invero, l’attribuzione della fascia sarebbe determinata per tutte le aziende sulla base dei chilometri “concessionali” e sulla base degli stessi vengono erogate le anticipazioni contributive biennali.
L’art. 1 di detta l.r. prevede infatti l’erogazione alle aziende che eserciscono servizi pubblici di trasporto contributi sufficienti ad assicurare efficienza e qualità dei servizi autorizzati e quindi essi servizi sono suddivisi in fasce dimensionali (in base al quantitativo annuo di percorrenza chilometrica autorizzata) ed il contributo per ogni fascia è determinato, ai sensi del comma 5 di detto art. 1 della l.r. Calabria n. 18/2001, sulla base di centri di costo, con riferimento al numero di mezzi e al personale che l’impresa deve avere per svolgere i servizi, quindi alle dimensioni aziendali necessarie per svolgere i servizi di linea concessi.
I chilometri effettivamente percorsi sarebbero quindi presi in considerazione solo per la determinazione dell’importo annuale del contributo complessivo spettante (numero dei chilometri attribuiti), cioè per aggiungere o detrarre i chilometri percorsi in più o in meno, sempre però con l’applicazione dell’importo chilometrico previsto per la fascia di appartenenza in relazione ai chilometri “concessionali”.
La legge regionale non potrebbe, quindi, che far riferimento agli atti ufficiali di concessione nell’assegnare le fasce contributive, senza tener conto dell'esercizio di fatto, che può essere condizionato da eventi, anche di forza maggiore (come nel caso di specie, in cui i servizi sono stati sospesi a causa di inadempienze della Regione), che possono causare aumenti o diminuzioni delle percorrenze;ciò anche perché la dimensione organizzativa aziendale necessaria per esercitare il complesso dei servizi previsti nel disciplinare di concessione comporta costi, come quello del personale, che comunque gravano sull’impresa.
3.1.- Osserva al riguardo la Sezione che il dato testuale di cui all’art. 1, comma 2, della l.r. n. 16/2001, che prevede la suddivisione dei servizi di trasporto in questione in fasce dimensionali in base al quantitativo annuo di servizio prestato in termini di percorrenza chilometrica, fa riferimento al servizio prestato e non a quello autorizzato (come è logico atteso che la prestazione del servizio non può che essere riferita al chilometraggio effettivamente percorso dai mezzi della impresa di trasporto pubblico locale).
Le percorrenze chilometriche previste e preventivate nei programmi di esercizio non possono quindi che avere rilievo nella prima fase di assegnazione di contribuzioni preventive e provvisorie.
Del resto se è vero che, come dedotto con l’atto di appello, la dimensione organizzativa aziendale necessaria per esercitare il complesso dei servizi previsti nel disciplinare di concessione comporta costi, come quello del personale, che comunque gravano sull’impresa in percentuale maggiore in caso di percorrenze chilometriche minori causate da eventi imprevisti, deve anche rilevarsi che costi, come quelli di manutenzione e di rifornimento degli automezzi, diminuiscono al diminuire del chilometraggio effettivamente percorso, con logicità della assegnazione ad una fascia contributiva, se del caso, inferiore.
Non può quindi condividersi la tesi dell’appellante che i chilometri effettivamente percorsi vanno presi in considerazione solo per determinare l’importo annuale del contributo spettante per aggiungere o detrarre i chilometri percorsi in più o in meno, sempre con applicazione dell'importo chilometrico previsto per la fascia di appartenenza in relazione ai chilometri autorizzati, dovendosi ritenere che invece i chilometri effettivamente percorsi influiscano anche sulla determinazione stessa dell’importo chilometrico da moltiplicare per i chilometri effettivamente percorsi.
Il comma 5 dell’art. 1 della l.r. di cui trattasi ha, invero, individuato i centri di costo ai soli “fini della determinazione dei contributi da erogare” e non della attribuzione delle fasce contributive, e, anche se i valori nell’ambito di essi centri di costo sono diversificati in base alle fasce, non prevede che essi valori siano utilizzabili ai fini della attribuzione delle fasce stesse in base al chilometraggio autorizzato e non effettivamente percorso, anche perché fa riferimento a costi effettivamente sostenuti e non solo previsti.
La “ratio” dell’art. 1 della l.r. n. 18/2001 (che, peraltro, non fa riferimento alcuno alle dimensioni organizzative delle imprese di trasporto) non può essere che quella di valorizzare quelle imprese che abbiano effettivamente e percorso chilometri e svolto servizi in misura maggiore, sicché a nulla vale che in sede di autorizzazione sia stato previsto lo svolgimento di servizi poi non effettivamente svolti, non essendo possibile che la disposizione in parola abbia inteso premiare (attribuendo una fascia contributiva superiore) le imprese che, in concreto, non sono state in grado di assicurare, a prescindere dalle contingenti ragioni giustificatrici, lo svolgimento effettivo dei servizi preventivati.
La censura in esame non può quindi essere condivisa.
4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.
4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.