Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-10, n. 202404222

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-05-10, n. 202404222
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202404222
Data del deposito : 10 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/05/2024

N. 04222/2024REG.PROV.COLL.

N. 00291/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 291 del 2024, proposto da:
Yacht Club Sestri Levante, associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G G, con domicilio digitale pec in registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, 156

contro

Comune di Sestri Levante, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale pec in registri di giustizia

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 906/2023.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sestri Levante;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. Laura Marzano;

Nessuno presente per le parti nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2024;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto di impugnazione è la sentenza n. 906 del 6 novembre 2023 con cui il Tar Liguria ha respinto il ricorso proposto dallo Yacht Club Sestri Levante, associazione sportiva dilettantistica per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del Comune di Sestri Levante, in data 9 marzo 2023, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza della concessione demaniale marittima VARIE-2004-008”.

Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2024, su richiesta del difensore di parte appellante, la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito.

Successivamente si è costituito il Comune di Sestri Levante depositando memoria difensiva con cui ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Le parti hanno poi depositato memorie conclusive e, con separati atti, hanno chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All’udienza pubblica del 16 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Lo Yacht Club Sestri Levante è un’associazione sportiva dilettantistica titolare di varie concessioni demaniali rilasciate dal Comune fra cui la concessione “VARIE-2004-008”, relativa al mantenimento di un manufatto ad uso sede sociale, deposito attrezzature, magazzino ed area scoperta asservita, avente quale scadenza originaria il 31 dicembre 2014, poi prorogata a vario titolo fino al 31 dicembre 2024.

In data 27 settembre 2012 il Comune di Sestri Levante concedeva allo Yacht Club una concessione suppletiva “VARIE-2004-008 SUPPL”, avente ad oggetto l’utilizzo a scopo commerciale (esercizio di bar-ristorante) di una parte delle aree e dei manufatti oggetto della concessione “VARIE-2004-008” su zona demaniale marittima nell’ambito portuale di Sestri Levante;
tale concessione seguiva le scadenze della principale, quindi aveva quale scadenza originaria il 31 dicembre 2014, poi prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Contestualmente al rilascio della concessione suppletiva il Comune autorizzava l’affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 45 bis del codice della navigazione, dell’attività commerciale di bar-ristorante, con individuazione del terzo nella società Lolly s.n.c. di D A &
C. (“Lolly”) con cui veniva stipulato un contratto di comodato d’azienda.

Lo Yacht Club e la “Lolly” addivenivano concordemente alla risoluzione del suddetto contratto di comodato a decorrere dal 2 marzo 2020 e contestualmente, con atto a rogito del notaio M B in pari data, lo Yacht Club concedeva in comodato al “Ristorante Yacht Club S.r.l.s.” unipersonale (“Ristorante YC”) la gestione dell'attività di bar e ristorazione sita nei locali dello Yacht Club, per la durata dal 2 marzo 2020 al 31 ottobre 2021, con rinnovo di anno in anno previo accordo tra le parti entro il novembre di ciascun anno.

Con atto del 16 aprile 2021 lo Yacht Club comunicava al “Ristorante YC” la disdetta del contratto a far data dalla naturale scadenza contrattuale, ossia dal 31 ottobre 2021, avvalendosi della facoltà del comodante, prevista all’art. 20 del contratto di comodato, di risolvere il contratto “con comunicazione scritta tramite raccomandata A/R con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno 2 mesi forma da considerarsi essenziale”.

Ne nasceva un contenzioso definito dal Tribunale di Genova con sentenza n. 141 del 19 gennaio 2023, con cui veniva accertata la cessazione degli effetti del contratto di comodato a far data dal 31 ottobre 2021, con condanna del “Ristorante YC” al rilascio dell’azienda.

Nelle more il Comune di Sestri Levante contestava allo Yacht Club il mancato pagamento dei canoni demaniali avviando, in data 7 ottobre 2022, il procedimento di decadenza, ex art. 47 comma 1 lett. d) e lett. f) cod. nav., delle concessioni “VARIE-2004-008” e “VARIE-2004-008-SUPPL”, causa il mancato pagamento dei canoni demaniali.

Inoltre, con nota del 17 ottobre 2022, richiamata la nota della Guardia di Finanza, assunta agli atti al prot. n. 37506 del 31 agosto 2022, in cui si contestava che “l’occupazione dell’area… non risultava essere legittimata da alcun titolo concessorio o qualsivoglia autorizzazione rilasciata ex art. 45 bis C.d.N.”, comunicava “che non sussiste agli atti alcuna richiesta da parte del concessionario di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione né alcuna autorizzazione dell'autorità competente”.

Lo Yacht Club inviava le proprie osservazioni alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza per mancato versamento dei canoni (che successivamente ha pagato) e, con separata nota, inviava “precisazioni” anche in ordine alla intercorsa variazione del soggetto gestore dell’attività commerciale.

Il Comune, il successivo 13 gennaio 2023, stante la suindicata nota della Guardia di Finanza, inviava una integrazione alla precedente comunicazione di avvio del procedimento dell’ottobre 2022, con la quale contestava allo Yacht Club la violazione dell’art. 45 bis cod. nav., per l’affidamento a terzi della gestione del bar ristorante senza autorizzazione, confermando l’intenzione di procedere alla declaratoria di decadenza della concessione “VARIE-2004-008” anche per tale motivo.

Ritenendo di aver già espresso la propria posizione, lo Yacht Club non inviava osservazioni, sicché il procedimento si concludeva con il provvedimento del 9 marzo 2023, notificato il giorno successivo, di decadenza della concessione “VARIE-2004-008”.

L’istanza di annullamento in autotutela formulata il 17 marzo 2023 veniva riscontrata negativamente dal Comune con provvedimento del 28 marzo 2023, di conferma del provvedimento adottato, avendo ritenuto infondate le motivazioni della richiesta e irrilevante il richiamo alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 141 del 30 settembre 2003.

3. Pertanto lo Yacht Club proponeva ricorso dinanzi al Tar Liguria deducendo l’illegittimità del provvedimento:

- per l’omesso esame delle osservazioni presentate prima della comunicazione di avvio del procedimento;

- perché il Comune avrebbe dovuto dichiarare la decadenza non della concessione “VARIE-2004-008”, ma della sola “VARIE-2004-008 SUPPL”;

- in quanto non sarebbe stata necessaria alcuna richiesta di autorizzazione ex art. 45 bis cod. nav., anche alla luce delle disposizioni contenute nella legge 172/2003 e della circolare 141 del 30 settembre 2003 ovvero in quanto sarebbe stata sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività presentata allo Sportello unico delle attività produttive;

- per violazione del principio tempus regit actum in quanto al momento dell’adozione del provvedimento gli effetti del contratto di comodato erano già cessati.

4. Il Tar Liguria, dopo aver accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 101 del 22 maggio 2023, con sentenza n. 906/2023 ha respinto il ricorso in sintesi osservando:

- che è la stessa parte ricorrente ad aver ammesso di non aver presentato osservazioni a seguito della comunicazione integrativa dell’avvio del procedimento del gennaio 2023;

- che non era possibile limitare il provvedimento di decadenza alla concessione suppletiva che, insistendo sulla medesima area, non può risultare disgiunta da quella principale;

- che l’art. 45 bis cod. nav. è inequivocabile nel suo significato, essendo volta a subordinare a un provvedimento autorizzativo ogni affidamento a soggetti diversi dal titolare, per consentire il doveroso controllo strumentale ad assicurare la conformità all’interesse pubblico;

- che è del tutto irrilevante che al momento del provvedimento di decadenza il contratto di comodato avesse cessato di produrre i suoi effetti, atteso che la ragione che è stata posta a fondamento del provvedimento di decadenza è l’omessa richiesta di preventiva autorizzazione.

5. Ritenendo ingiusta la sentenza, lo Yacht Club l’ha impugnata formulando i motivi di seguito sintetizzati.

Con il primo motivo lamenta che il Comune avrebbe dovuto limitare la decadenza alla concessione suppletiva e sostiene che il Tar non avrebbe analizzato in maniera specifica il caso concreto, dove l’oggetto della concessione suppletiva non attiene alle stesse identiche aree e manufatti oggetto della concessione principale “VARIE-2004-008” ma ha ad oggetto l’utilizzo a scopo commerciale (esercizio di bar e ristorante) di una ridottissima parte delle aree e dei manufatti relativi alla concessione in questione, che ha un oggetto più ampio e generale e comunque diverso.

Censura la contraddittorietà della condotta del Tar Liguria il quale in sede cautelare ha affermato che nella fattispecie la finalità pubblica sottesa all’art. 45 bis del codice della navigazione poteva essere tutelata con la mera dichiarazione di decadenza della sola concessione suppletiva, proprio sull’assunto che le contestazioni mosse dal Comune di Sestri Levante attengono esclusivamente alla limitata porzione dell’area destinata alla destinazione commerciale (quindi i 51 mq) anche tenuto conto che lo stesso Comune ha sempre trattato le due concessioni (principale e suppletiva) in modo autonomo e distinto tra loro.

Con il secondo motivo contesta che, nel caso di specie, ferma restando la previsione di cui all’art. 45 bis del codice della navigazione, fosse necessaria un’apposita ulteriore e nuova autorizzazione per concedere il ristorante in comodato, anche tenuto conto che il “Ristorante YC” ha quale oggetto sociale “la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche superalcooliche, ed in particolare l’esercizio di bar, ristoranti, pizzerie anche da asporto, servizio catering” ed ha sede, al pari della “Lolly”, in Sestri Levante, Piazzale Marinai d’Italia n. 16, ed anch’essa ha come socio unico il sig. D A, che, infatti, era personalmente presente all’atto della stipula del contratto di comodato del 2 marzo 2020 e che in quell’occasione ha dichiarato la volontà della “Lolly” di risolvere, concordemente con lo Yacht Club, il contratto di comodato stipulato tra le parti nel 2011 a decorrere proprio dal 2 marzo 2020.

Quindi sostiene che le circostanze concrete del caso avrebbero di per sé solo soddisfatto la ratio della norma di cui al citato art. 45 bis , ossia la tutela dell’interesse pubblico essendo implicita l’idoneità del sub-concessionario a poter proficuamente gestire il bene demaniale avendone i requisiti soggettivi.

Con il terzo motivo censura il capo di sentenza con il quale il Tar ha rigettato il quarto ed il sesto motivo di ricorso, che quindi ripropone.

Con il quarto motivo l’appellante sostiene che il Comune avrebbe dovuto considerare, sulla base del generale principio del tempus regit actum, la situazione esistente al momento dell’emanazione del provvedimento di decadenza, e cioè verificare se, a quella data (9 marzo 2023), sussistessero o meno i presupposti ex art. 47 del codice della navigazione per la declaratoria di decadenza della concessione demaniale.

6. Il Comune appellato, nei propri scritti difensivi, ha contestato partitamente i singoli motivi di appello, condividendo in toto le argomentazioni spese in sentenza, della quale ha chiesto la conferma.

7. L’appello è infondato.

7.1. Quanto al primo motivo, con cui l’appellante sostiene che il Comune avrebbe dovuto limitare il provvedimento di decadenza alla concessione suppletiva, il Collegio osserva che la concessione demaniale suppletiva si riferisce all’“ utilizzo a scopo commerciale di una parte delle aree e dei manufatti già oggetto della c.d.m. VARIE-2004-008 ”.

Si tratta, dunque, di una concessione che integra la prima riguardando esclusivamente l’uso di una parte del compendio immobiliare ricompreso nella concessine principale.

Non a caso la concessione in questione, che reca il medesimo numero identificativo della principale (

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