Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-03, n. 201503326
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 03326/2015REG.PROV.COLL.
N. 09835/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9835 del 2014, proposto da:
A K G, rappresentato e difeso dall'avv. M A A, con domicilio eletto presso M A A in Roma, viale Carso N.23;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 05332/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Angelelli e l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;
RITENUTO:
- che con ordinanza cautelare n. 89/2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’appellante;
- che alla odierna udienza di discussione il difensore dell’appellante ha chiesto che il ricorso venga dichiarato “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” producendo la comunicazione con la quale la Questura di Roma ha comunicato a lui ed all’Avvocatura dello Stato la determinazione di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno definitivo avendo riconosciuto che nel frattempo ne erano maturati i requisiti;
- che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile;
- che le spese possono essere compensate anche perché il nuovo provvedimento della Questura, favorevole all’interessato, non sottintende il riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento originariamente impugnato;