Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-03, n. 201503326

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-07-03, n. 201503326
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503326
Data del deposito : 3 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09835/2014 REG.RIC.

N. 03326/2015REG.PROV.COLL.

N. 09835/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9835 del 2014, proposto da:
A K G, rappresentato e difeso dall'avv. M A A, con domicilio eletto presso M A A in Roma, viale Carso N.23;

contro

Questura di Roma, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUA n. 05332/2014, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Roma e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 luglio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Angelelli e l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;


RITENUTO:

- che con ordinanza cautelare n. 89/2015 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare dell’appellante;

- che alla odierna udienza di discussione il difensore dell’appellante ha chiesto che il ricorso venga dichiarato “improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse” producendo la comunicazione con la quale la Questura di Roma ha comunicato a lui ed all’Avvocatura dello Stato la determinazione di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno definitivo avendo riconosciuto che nel frattempo ne erano maturati i requisiti;

- che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile;

- che le spese possono essere compensate anche perché il nuovo provvedimento della Questura, favorevole all’interessato, non sottintende il riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento originariamente impugnato;

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