Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-02-10, n. 201600564

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-02-10, n. 201600564
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600564
Data del deposito : 10 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04027/2010 REG.RIC.

N. 00564/2016REG.PROV.COLL.

N. 04027/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4027 del 2010, proposto da:
L R, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso Francesca Buccellato in Roma, Via Cosseria 2;
L R Q.Le Amministratrice di Sostegno della Madre Isola I L, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso F Bccellato in Roma, viale Angelico 45;

contro

Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. M A L, S P, con domicilio eletto presso M A L in Roma, Via Dora, 1;
Azienda Sanitaria di Firenze;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 01409/2009, resa tra le parti, concernente regolamento accoglienza anziani presso strutture residenziali


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati Rocco De Bonis su delega di L M e Gianpaolo Ruggiero su delega di Athena Maria Lorizio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ impugnata, con il presente atto di appello, la sentenza n.1409/2009 del Tar Toscana con cui le impugnative prodotte in primo grado sono dichiarate: inammissibili, improcedibili ed infondate nei termini indicati in motivazione.

Quanto alla legittimazione della ricorrente, deve convenirsi con quest’ultima sulla titolarità in capo alla medesima di un interesse personale e diretto all’annullamento degli atti impugnati, tenuto conto che i parenti dell’assistito s’impegnano personalmente a sottoscrivere le convenzioni di pagamento delle rette con le strutture ospitanti e divengono, per ciò stesso, destinatari dei provvedimenti con i quali l’amministrazione comunale richiede il contributo di compartecipazione alle rette medesime.

Ma prescindendo dall’aspetto preliminare sopra considerato, la cui positiva delibazione rende ammissibile l’appello,ma non comporta, di per sé, alcun effetto sul piano della fondatezza dei profili argomentativi sviluppati nel ricorso e venendo al merito delle questioni, integralmente riproposte in questa sede, si osserva che il nodo della controversia(secondo motivo d’appello) attiene essenzialmente alla corretta interpretazione dell’art.3/comma 2 ter del D.lgs.n.109/1998, come modificato dal D.lgs.n. 130/2000, disposizione, quest’ultima, che secondo l’appellante, pur in assenza del previsto decreto ministeriale di attuazione, sarebbe immediatamente precettiva, statuendo che gli enti pubblici devono unicamente fare riferimento alla situazione economica dell’assistito.

Deduce sul punto: illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza con riferimento ai DD.lgs. nn. 109/1998 e 130/2000.

L’assunto non può essere condiviso e quindi il motivo va disatteso.

Deve, anzitutto.evidenziarsi che la precitata disposizione testualmente prevede:” “limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogati a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo e rivolte, a soggetti ultrasessantacinquenni non autosufficienti, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi al fine di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione”.

Ora, dal significato logico - letterale delle espressioni usate dal legislatore, non si desumono affatto le conclusioni interpretative a cui è pervenuta l’interessata, circa la piena autonomia ed il carattere immediatamente precettivo della norma in esame, in quanto in essa si afferma chiaramente che le disposizioni del Decreto si applicano nei limiti stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, così, in sostanza, subordinando l’attuazione della normativa all’emanazione del predetto atto esecutivo.

Peraltro, in questo senso appare dirimente la sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2012 che, sia pure con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell’art.14 della L.R.n.66/2008, ha respinto la tesi dell’immediata applicabilità del citato art. 3/comma 2 ter del D.lgs. n.109/1998, in quanto carente nell’individuazione specifica delle prestazioni da erogare.

Il quadro appena delineato deve poi essere ulteriormente integrato dall’art. 10 del D.lgs. n. 130/2000 – norma transitoria – in forza della quale:”le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del D. lgs. n. 109/1998 continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all’emanazione degli atti normativi che disciplinano l’erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Ne deriva che nel calcolo della capacità contributiva del privato, per fare fronte ai costi della c.d. “quota sociale” della retta dovuta per prestazioni assistenziali, non può tenersi conto del solo assistito, ma occorre valutare la situazione economica complessiva della famiglia riferibile, quindi, al coniuge ed ai figli

Nessun contrasto, poi, si ravvisa tra il Regolamento adottato dal Comune di Firenze e le norme regionali di riferimento- art. 14 della L.R. 66/2008- il quale stabilisce che nel caso di prestazioni assistenziali di tipo residenziale, la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita è calcolata secondo il “metodo ISEE” e tenendo conto della situazione patrimoniale e reddituale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Nessuna incompatibilità può inoltre rilevarsi tra il Regolamento indicato e il

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