Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-19, n. 202203959
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Pubblicato il 19/05/2022
N. 03959/2022REG.PROV.COLL.
N. 01069/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2015, proposto da:
Azienda agricola Racca Alberto, in persona del Titolare A R, Azienda agricola Cesano F.lli Flavio e Pierangelo, in persona del legale rappresentante F C, Azienda agricola Chiariglione Paolo, in persona del titolare P C, Azienda agricola Ternavasio Giuseppe e Franco Ss. in persona del legale rappresentante G T, Azienda agricola Galliano F.Lli Bruno e Franco in persona del legale rappresentante B G, Azienda agricola Giordana Luigi in persona del titolare L G, Azienda agricola Celestino in persona del titolare C R, Azienda agricola Godano in persona del legale rappresentante G G, Azienda agricola Dolce Marco in persona del titolare M D, Azienda agricola Avena Fratelli Giuseppe e Bruno in persona del legale rappresentante Bruno Avena, Azienda agricola Boetti Francesco e Michele in persona del legale rappresentante Francesco Boetti, Azienda agricola Vaira Maurizio in persona del titolare Maurizio Vaira, Azienda agricola Scarafia Stefano e Scaraffia Domenico in persona del legale rappresentante Stefano Scarafia, Azienda agricola Bergese Gianfranco e Marco in persona del legale rappresentante Gianfranco Bergese, Azienda agricola Maero Guido, in persona del titolare Guido Maero, Azienda agricola Gennero Claudio e Vittorio in persona del legale rappresentante Claudio Gennero, Azienda agricola Mandrile Fabrizio, in persona del legale rappresentante Fabrizio Mandrile, Azienda agricola di Audisio e C. in persona del legale rappresentante Davide Audisio, Azienda agricola Messa Giovanni Battista in persona del titolare Giovanni Battista Messa, Azienda agricola Ghigo Michele e Figlio Francesco di Ghigo Francesco in persona del titolare Francesco Ghigo, Azienda agricola Soldano Giuseppe in persona del legale rappresentante Giuseppe Soldano, Azienda agricola Audrito Giuseppe, Gianfranco e Pietro in persona del legale rappresentante Giuseppe Audrito, Azienda agricola Valinotto di Valinotto Gianmarco e Pierantonio in persona del legale rappresentante Pierantonio Valinotto, Azienda agricola Allevamento Torre Rossa in persona del legale rappresentante. Fabrizio Vinai, Azienda agricola Dama Allevamento Frisone dei Fratelli Busso in persona del legale rappresentante Marcello Busso, Azienda agricola Bosio Matteo in persona del legale rappresentante Matteo Bosio, Azienda agricola Fogliato Antonio in persona del legale rappresentante Antonio Fogliato, Adriano e Marco Mondino, quali soci della cessata Azienda agricola Mondino Adriano e Marco, Azienda agricola Bosso Remo in P. Tit. Remo Bosso, Az. Ag. Vignolo Elio in persona del legale rappresentante Elio Vignolo, Az. Ag. Camisassi Bartolomeo in persona del legale rappresentante P. Tit. Bartolomeo Camisanni, Az. Ag. Gallo in persona del legale rappresentante Giovanni Gallo, Az. Ag. Omega in persona del legale rappresentante Renato Marchisio, Az. Ag. Chiavazza F.li in persona del legale rappresentante Giacomo Chiavazza, Az. Ag. Porchietto Giuseppe in persona del legale rappresentante Giuseppe Porchietto, Az. Ag. G F e B in persona del legale rappresentante F G, Az. Ag. M L in persona del legale rappresentante L M, Az. Ag. M G in persona del legale rappresentante G M, Az. Ag. G D in persona del legale rappresentante D G, Az. Ag. O A in persona del legale rappresentante A O, Az. Ag. M.O.S. di O S M in persona del legale rappresentante M S O, Az. Ag. G L in persona del legale rappresentante L G, Az. Ag. B G in persona del legale rappresentante G B, Az. Ag. B C in persona del legale rappresentante C B, Soc. Ag. F P R e I in persona del legale rappresentante I Panero, Az. Ag. A G e M S in persona del legale rappresentante G A, Az. Ag. B P in persona del legale rappresentante P L B, Az. Ag. V F e V S in persona del legale rappresentante F V, Az. Ag. R G e F C e A S in persona del legale rappresentante G R, Az. Ag. P V e S in persona del legale rappresentante V P, Az. Ag. V P in persona del legale rappresentante. P V, Az. Ag. G G e B in persona del legale rappresentante G G, Az. Ag. B D &C E in persona del legale rappresentante D B, Az. Ag. P L, Az. Ag. S. A di T A e B, Az. Ag. G D G, Az. Ag. V , Az. Ag. M E A. Ag. L'A di M F, Az. Ag. G G e P P, Az. Ag. Dompe' Massimo, Az. Ag. A M, Az. Ag. L F di L &C. , Az. Ag. L di T G e A, Az. Ag. F.Lli Malandrone Enrico, Gianfranco e Albino, Azienda Berardo di Berardo Margherita Az. Ag. Airola Elio e Bruno Az. Ag. Gribaudo Mario, Az. Ag. Barale A, Az. Ag. Rossa Antonio, Az. Ag. Sussetto Ezio in P. Tit. Ezio Sussetto, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Barbero, Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio Gianluca Contaldi in Roma, via Pier Luigi Da Palestrina n.63;
contro
AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Carlo Maina, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, via Tagliamento n. 14;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00983/2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e della Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 30 marzo 2022 il Cons. R S e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Le società e cooperative agricole meglio individuate in premessa appellano la sentenza del TAR per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 983 del 2014, che ha respinto il loro ricorso volto a far valere l’illegittimità dei provvedimenti impositivi del prelievo supplementare sulle quote latte emessi, a carico delle aziende agricole appellanti, dall’AGEA in relazione all’annata lattiera 2007/2008.
In particolare, viene chiesta la riforma o l’annullamento della sentenza di primo grado in quanto non avrebbe, erroneamente, valutato la fondatezza delle plurime censure dedotte nel ricorso di primo grado avverso i predetti provvedimenti, censure che vengono puntualmente riproposte con i motivi dell’atto d’appello ed ulteriormente argomentate con successive memorie anche alla luce delle pronunce rese nel tempo dalla Corte di Giustizia anche a seguito di remissione di questioni preliminari da parte di questo giudice.
L’AGEA, costituitasi in giudizio anche nel presente grado d’appello unitamente alla Regione competente, ha depositato memoria per eccepire l’inammissibilità e dedurre l’infondatezza delle predette censure.
Il giudizio in epigrafe si inserisce in un più vasto contenzioso di particolare complessità e durata nel tempo, caratterizzato da un ampio numero di ricorsi e poi di appelli, fra loro simili ma non coincidenti, proposti da una moltitudine di aziende e cooperative agricole diverse contro i provvedimenti dell’AGEA (Autorità nazionale delegata alla gestione della misura euro-unitaria in questione) di accertamento e recupero delle eccedenze di produzione rispetto alle quote fissate dall’Unione Europea, per vizi propri e per vizi derivati dalla dedotta illegittimità comunitaria delle normative nazionali di riferimento, delle quali viene chiesta la disapplicazione.
Appare quindi preferibile, anche a fini di chiarezza espositiva, esaminare partitamente ogni singolo appello evidenziando in sintesi lo sviluppo logico dell’insieme delle censure dedotte e delle controdeduzioni di AGEA, per poi individuare, da un lato, i profili già fatti oggetto di linee giurisprudenziali ormai consolidate di questo giudice e, dall’altro, per approfondire gli eventuali profili innovativi da valutare più approfonditamente anche alla stregua dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia.
2 – Ciò premesso, occorre considerare che i provvedimenti impugnati sono stati fatti oggetto in primo grado di plurime censure, riproposte in sede d’appello e di seguito sintetizzate secondo il loro sviluppo logico, senza quindi seguire necessariamente l’ordine di proposizione, peraltro fatto oggetto di profonde rivisitazioni da parte dei medesimi appellanti, nelle memorie successive, anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza nazionale e comunitaria.
2.1 – in particolare, le assegnazioni delle quote per le annate agricole 2007/2008 effettuate nei confronti degli appellanti alla stregua della normativa nazionale (1eggi n. 5/1998, n. 118/1999, n. 79/2000 e n. 119/2003) si porrebbero in contrasto con i Regolamenti CE in materia, dal momento che riprendono i medesimi dati contenuti nelle assegnazioni per le annate precedenti, a loro volta non fondati sulle effettive quantità prodotte -come richiesto dalla normativa comunitaria- ma su dati presuntivi e non certi.
2.2 - La parte appellante lamenta, al riguardo, che la disciplina introdotta dal decreto legge n. 49/2003 e poi dal decreto legge n. 157 /2004 prevedrebbe meccanismi contrari a quelli previsti dall'art. 2, comma 1, del Regolamento CEE 3950/92. Lo stesso decreto n. 49/2003, disponendo che i produttori debbano versare il corrispettivo del prezzo del latte commercializzato in esubero rispetto alla propria quota a prescindere dal fatto che la produzione nazionale abbia superato la quota nazionale come previsto dal Regolamento (CE) 1788/03, determinerebbe un risultato del tutto irragionevole e quindi illegititmo.
2.3 - La relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con D.L. n. 11/1997 avrebbe attestato, al riguardo, che i quantitativi di riferimento individuali inizialmente attribuiti dalle autorità italiane contenevano numerosissimi errori. Tali circostanze sarebbero state ulteriormente confermate anche dalle più recenti indagini ministeriali e, in particolare, dalle conclusioni della Commissione di indagine amministrativa istituita con decreto n. 6088 del 25 giugno 2009 e dalla successiva relazione effettuata dal competente Comando dei Carabinieri.
2.4 - La parte appellante deduce inoltre la violazione dei principi di certezza del diritto e di tutela dell'iniziativa e dell'affidamento delle imprese, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (C.G. sent. 11 agosto 1995, in causa C-1-94). Inoltre, la mancanza di una base di dati relativi alle quantità effettivamente prodotte impedirebbe lo svolgimento della funzione solidaristica propria del sistema delle quote latte, di fatto alterando lo svolgimento ordinario dell'attività produttiva e violando gli art. 3 e 41 della Costituzione, che garantiscono la libertà di iniziativa economica.
2.5 - Viene poi contestata la violazione e falsa applicazione dei Regolamenti CEE 3950/92 e 536/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché degli artt. 3 e segg. e 7 e ss. della legge n. 241/90, per la mancata comunicazione ai produttori dell'importo del prelievo supplementare, per l’assoluta carenza di motivazione e per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Inoltre, i tabulati dell’AGEA riporterebbero una serie di errori che renderebbero viziato l'atto per eccesso di potere, per illogicità manifesta e per manifesta ingiustizia.
2.6 – Vengono altresì dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990 e dell'art. 13 Reg. CE 595/94 ed il vizio di eccesso di potere, in ragione della riscontrata assenza degli elementi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 (soggetto, oggetto, volontà, forma, motivazione, requisiti), in quanto difetterebbero la manifestazione di volontà di AGEA, l'indicazione della norma in base alla quale agisce, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'autorità da adire.
2.7 - Gli appellanti poi sostengono che i provvedimenti che dispongono la compensazione e applicano le sanzioni sarebbero privi di sottoscrizione dell’organo competente, non potendo essere riferiti al dirigente dell'Ufficio prodotti animali di AGEA.
2.8 - Sarebbe inoltre evidente una violazione del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 40, n. 3, 2° comma del Trattato CE (ora art.34, n. 2, 2° comma CE) oltre ad una violazione dell'art. 4 Reg. CE n. 1788/2003 del Consiglio e dell'art. 17 Reg. CE n. 595/2004 della Commissione, essendo stati i ricorrenti inclusi nell'elenco delle aziende interessate dal prelievo al contrario di molte altre imprese che hanno prodotto latte in esubero.
2. 9 – Viene poi denunciata l’illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,4,5 e 9 della legge n. 119/03, come modificata ed integrata dall'art. 2, comma 3 della legge n. 204/04, nonché dell’art. 3 del Reg. CE n. 1788/2003 per l’errata quantificazione dei quantitativi di latte commercializzati in Italia e del prelievo supplementare da riscuotere.
2. 10 – Si contesta inoltre che l' GEA avrebbe calcolato il prelievo dovuto a livello nazionale in maniera del tutto illegittima, operando un ingiustificato e vessatorio aumento dello stesso, pari al 5%, che non troverebbe giustificazione né nella normativa italiana né in quella europea.
2.11 – E’ altresì dedotta l’illegittimità dell’assegnazione delle quote individuali da parte dello Stato italiano senza un previo conteggio delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia e dunque senza un accertamento in concreto del superamento della quota nazionale, nonché dell’applicazione retroattiva del regime delle quote (senza dati certi sulla produzione nazionale), fattori questi che ostacolerebbero la necessaria programmazione aziendale.
2.12 – Quanto, poi, alle operazioni di restituzione del prelievo supplementare versato in eccesso, i ricorrenti deducono in primo luogo una illegittima individuazione dei soggetti privilegiati in base a criteri non oggettivi e non previsti dai regolamenti UE, contestando la legittimità della previsione che possano beneficiare con certezza della riduzione solo i produttori "in regola" con il versamento mensile da parte dei loro primi acquirenti ed addossando agli altri produttori l'onere del prelievo.
3 – L’AGEA, costituitasi in giudizio, con propria memoria contro deduce che la fattispecie in esame rientra tra le tipologie procedimentali che, in base al disposto dell'art. 13 della legge n. 241/1990, sono sottratte all'obbligo di partecipazione al procedimento amministrativo. In ogni caso, prosegue l’AGEA, gli aggiornamenti sono stati puntualmente effettuati dando puntualmente conto delle intervenute variazioni. Inoltre la normativa di settore, nel definire il percorso di determinazione del QRI, rimanda a procedimenti già conclusi in forza della disciplina preesistente, dei quali gli interessati avevano già avuto conoscenza.
3.1 – Neppure l'art. 7 della legge n. 241/1990 potrebbe trovare applicazione alla fattispecie considerata, in quanto gli aggiornamenti di quota dipenderebbero unicamente dai comportamenti produttivi delle aziende o dai loro atti di transazione. Dunque. se la titolarità di quota non mutasse, non si instaurerebbe alcun nuovo procedimento e non vi sarebbero i presupposti per provvedere alla relativa comunicazione, mentre se mutasse, ciò avverrebbe su impulso dell'interessato e ciò eliminerebbe la necessità di dar luogo alla comunicazione.
3.2 - Più in particolare, le imputazioni di prelievo supplementare risulterebbero da una serie di tabulati inviati all'acquirente in allegato ad una nota dell’AGEA con la quale si comunica all'acquirente di aver provveduto ai calcoli per l'effettuazione delle operazioni di restituzione e se del caso per il conseguente annullamento del prelievo supplementare. Il provvedimento amministrativo emanato m materia di prelievi scaturirebbe direttamente da un sistema informatizzato a discrezionalità zero, attraverso una elaborazione, da parte di un sistema informatico (SIAN) munito di programma prestabilito, di dati sottoscritti dagli stessi produttori in calce alla dichiarazione annuale di consegna latte predisposta dai primi acquirenti, e mai oggetto di contestazione. Quanto, poi, alle contestate modalità di comunicazione, né nella normativa comunitaria, né in quella nazionale, si rinverrebbe alcuna norma recante specifiche modalità di comunicazione del prelievo, potendo l’Amministrazione prescegliere la raccomandata con avviso di ricevimento quale strumento idoneo a tale fine.
3.3 – Venendo al provvedimento di restituzione, la sua regolare sottoscrizione risulterebbe, evidenzia l’AGEA, dall’art. 21 del proprio Regolamento del personale che, nel definire le funzioni esercitate dai dirigenti, rinvia espressamente agli artt. 4, commi 2 e 17 del D.lgs n. 165/2001, che attribuiscono alla competenza dei dirigenti l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché degli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3.4 – Il motivo riferito alla disparità di trattamento sarebbe a propria volta inammissibile per genericità, non essendo indicati i produttori beneficiati rispetto alla quale si sarebbe verificata la disparità, né dimostrata l’omogeneità delle diverse situazioni poste a confronto.
3.5 – Quanto al contestato aumento percentuale, osserva l’Agea che l'art. 9 della legge n. 119/03, nel definire la procedura per il calcolo del prelievo, prevede al comma 2 che " Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'art. 8, lettera a), del regolamento CEE n. 3950/92 e successive modificazioni”. Dunque, il prelievo effettivamente da riscuotere è dato dal prelievo versato maggiorato del 5% del prelievo nazionale meno il prelievo versato in eccesso (qualora vi sia).
3.6 – L’AGEA rappresenta inoltre che la questione della legittimità dell'assegnazione retroattiva dei quantitativi individuali di riferimento è stata già affrontata e risolta dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza n. 480 del 25 marzo 2004 resa nelle cause riunite C-231/00, C-303/00 e C-451/00.
3.7 – Dalla giurisprudenza euro-unitaria emergerebbe, in particolare, che il prelievo supplementare ha il duplice obiettivo di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, ma anche la finalità economica di procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote. In sintesi, gli articoli 1, 4, 6 e 7 del regolamento n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché gli artt. 3 e 4 del regolamento n. 536/93, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dovrebbero essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, a seguito di controlli, rettifichi i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e conseguentemente ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, anche successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per la campagna lattiera interessata.
3.8 – Quanto alle modalità di restituzione del prelievo supplementare, l’AGEA osserva in primo luogo che le censure dedotte non si rivolgono contro atti dell'amministrazione, bensì nei confronti del legislatore e della norma di cui all'art. 9, decreto legge n. 49/2003 convertito con legge n. 119/2003, come modificato dall'art. 2, comma 3 della legge n. 204/04.
3.9 - Peraltro, l’AGEA evidenzia che gli artt. 13 del Reg. CE n. 1788/2003 e 16 del Reg. CE n. 595/2004 rimettono espressamente agli Stati membri la determinazione delle categorie prioritarie di produttori cui ridistribuire in tutto o in parte l'eccedenza riscossa in base ai criteri oggettivi predeterminati o, qualora la ridistribuzione non esaurisca il prelievo, di adottare ulteriori criteri obiettivi previa consultazione della Commissione. Conseguentemente il legislatore italiano non avrebbe arbitrariamente individuato soggetti e criteri oggettivi in spregio della normativa comunitaria, avendola esso, al contrario, integrata attivando una facoltà consentita dalla medesima normativa.
3.10 - Gli argomenti dedotti dai ricorrenti sarebbero, pertanto, frutto di un palese fraintendimento della norma citata. Infatti, secondo l'art. 9 della legge n. 119/03, le restituzioni del prelievo versato in eccesso sono effettuate al termine di ciascun periodo qualora risulti che l'ammontare dei prelievi versati mensilmente dai produttori in esubero sia superiore all'importo dovuto all'Unione europea maggiorato del 5%. Poiché ciò che deve restituirsi è la somma versata in eccesso nel corso delle varie mensilità, apparirebbe del tutto logico ed evidente che il legislatore abbia individuato in via prioritaria i beneficiari delle restituzioni in coloro che hanno versato regolarmente il prelievo loro imputato.
3.11 – Più in generale, l’AGEA eccepisce la mancanza, già rilevata dal Consiglio di Stato in precedenti decisioni concernenti ricorsi analoghi a quello in esame (sentenze n. 3872/2012 e n. 5874/2012) di specifiche censure avverso il provvedimento impugnato, non essendo sufficiente fare riferimento ad una situazione generale di difficoltà operativa od una denuncia generale del malfunzionamento di un meccanismo complesso di riequilibrio della produzione di latte, come accertata da indagini amministrative svolte dagli organi preposti (nello stesso senso CdS, III Sezione, n. 3665/2012). Occorrerebbe quindi dimostrare l'illegittimità del singolo provvedimento, che racchiude e delimita l'ambito di esame devoluto al giudice amministrativo. Al riguardo le controparti appellanti avrebbero genericamente sostenuto il malfunzionamento di tale sistema e le sue generali conseguenze sulla libertà d'iniziativa economica dei produttori (tutelata dall'art. 41 Cost.), ma non avrebbero dimostrato il contrasto delle norme interne con la normativa comunitaria che demanda ad ogni Stato membro l’individuazione del meccanismo di determinazione e di ripartizione delle quote individuali, nè la illegittimità dei provvedimenti attinenti la rispettiva produzione aziendale. Dagli esiti delle indagini amministrative effettuate non si evincerebbe che tutto il sistema delle quote latte attuato in Italia sia inaffidabile: infatti, se è pur vero che molte disfunzioni sono state accertate, da ciò non conseguirebbe automaticamente l'inaffidabilità complessiva del sistema stesso. D'altronde, la stessa Corte di Giustizia, con sentenza del 25 marzo 2004 C-480/00, ha affermato che la disciplina comunitaria non osta a che uno stato membro rettifichi i quantitativi individuali ex post e, quindi ricalcoli, a seguito di riassegnazione dei QRI, i prelievi supplementari dovuti successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi. Ciò comporterebbe che il meccanismo di attribuzione del QRI ex post previsto dalla normativa italiana, di per sé, non si configura come illegittimo, salvo verificare nel caso concreto l'illegittima determinazione dello stesso: ma a questo fine, come sopra evidenziato, gli appellanti non fornirebbero i necessari elementi di valutazione.
3.12 – Neppure sarebbe stato dimostrato il contrasto tra la normativa italiana di cui all'art. 2 del decreto legge n. 49/2003, convertito dalla legge n. 119/2003, e le corrispondenti disposizioni dei regolamenti comunitari in vigore pro tempore, né sarebbero stati dimostrati gli altri contrasti tra norme comunitarie e nazionali dedotti dalla parte appellante con riferimento ai criteri ed ai tempi di determinazione, ripartizione e riscossione con eventuale restituzione del prelievo supplementare.
In particolare, prosegue l’AGEA, la normativa europea rinvia alla normativa nazionale il meccanismo di determinazione del QRI, limitandosi a stabilire principi necessari a garantire il contenimento complessivo e l’equa ripartizione tra i produttori, senza determinare tempi e modalità. La normativa nazionale contestata tenderebbe pertanto a realizzare le finalità cui tende la normativa comunitaria, mentre la sua disapplicazione muoverebbe in direzione esattamente opposta. In ogni caso, non sarebbero state allegate dalla parte ricorrente procedure di infrazione o altre censure di organi dell'Unione europea al riguardo, nonostante il tempo trascorso.
4 - Ai fini della decisione, premette il Collegio che il vasto, complesso ed eterogeneo contenzioso riferito all’introduzione del sistema delle quote latte nell’ordinamento nazionale è riferito, in realtà, ad una medesima disciplina ed ai medesimi strumenti attuativi via via adottati per le diverse annualità, ed è ugualmente inciso dalle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia. Non appare pertanto possibile prescindere dalla giurisprudenza amministrativa già formatasi al riguardo.
4.1 – In particolare il Consiglio di Stato, ex plurimis con la sentenza n. 5322/2013, ha ritenuto “ la non necessità delle comunicazioni individuali dei QRI perché (…) la certezza del diritto è principio sì irrinunciabile, ma va letto ed applicato, anche ai fini della delibazione in concreto dell’adeguatezza della pubblicità in materia adottata via via in Italia, in una con altri principi parimenti forti. Per un verso, non si possono sottacere le disposizioni sulla formazione dei QRI iniziali e, per altro verso, in subiecta materia gli artt. 1 e 4 del regol. n. 3950/92/CEE non ostano a che a seguito di controlli uno Stato - membro rettifichi i QRI ad ogni produttore e quindi ricalcoli, in esito a riassegnazione dei QRI inutilizzati, i prelievi supplementari dovuti, dopo il termine di scadenza del pagamento di tali prelievi per l’annata lattiera di riferimento. Dal che non si può affermare ragionevolmente la rilevanza dirimente dell’assenza di personale notifica dei QRI a tutti e ciascun produttore e, di conseguenza, la totale inefficacia del sistema delle quote-latte in Italia. Pure la Corte costituzionale (cfr. C. cost., 7 luglio 2005 n. 272) ha precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacché le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore che sono, a loro volta, funzionali, tra l’altro, all’applicazione corretta della normativa UE sull'intero territorio della Repubblica ”.
4.2 - Quanto, poi, alle censure concernenti la retroattività dell’attribuzione delle quote, assumono rilievo dirimente le statuizioni di segno opposto della sentenza n. 272/2005 della Corte costituzionale.
4.3 – Le pregresse considerazioni consentono di non procedere all’ulteriore esame delle plurime censure concernenti le modalità ed i tempi del prelievo supplementare, che possono essere definite in senso negativo mediante semplice richiamo alla predetta giurisprudenza.
5 - Deve essere altresì confermata la non rilevanza, ai fini della decisione, delle pur ampie deduzioni e contro deduzioni delle parti concernenti le vicende e le inchieste amministrative generali, penali e parlamentari concernenti la disciplina nazionale delle quote latte, che, pur potendo certamente incidere sul contenuto dei provvedimenti fatti oggetto di specifica impugnazione, sfuggono all’ambito di apprezzamento di questo giudice.
5.1 - La decisione del giudice amministrativo, infatti, non è certo limitata al solo apprezzamento dei singoli atti a meri fini annullatori, potendo ben valutare la dedotta lesione del bene della vita degli appellanti conseguente alla più complessiva attività dell’amministrazione, ma una tale valutazione deve restare necessariamente ancorata alla eventuale lesione delle posizioni giuridiche degli appellanti aventi base giuridica nel diritto nazionale ed euro-unitario, e non può fare invece riferimento a giudizi di mera opportunità che non si riverberino sulla ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della disciplina di riferimento e della sua attuazione rispetto alle sottese finalità d’interesse pubblico, che giustificano l’attribuzione di un potere autoritativo (ovvero, in termini comunitari, di un diritto speciale) alla stregua di un criterio di sussidiarietà rispetto al generalissimo principio di libertà, riferito in questo caso alla libertà d’iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza ai sensi del Trattato UE e degli artt. 3 e 41 della Costituzione.
5.2 – Non avendo le parti appellanti adempiuto al predetto onere, anche le censure fondate sui i profili da ultimo indicati devono essere, pertanto, respinte.
6 – Devono, invece, trovare accoglimento le censure riferite alla illegittima attribuzione delle quote eccedenti, in quanto confermate, nella loro fondatezza, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
6.1 – Viene, quindi, in rilievo il primo motivo d’appello, con il quale la sentenza del TAR è censurata per aver erroneamente rigettato il primo motivo del ricorso di primo grado, che aveva denunciato l’illegittimità delle previsioni di cui all’art. 9 del d.l. 28.3.2003 n. 49, convertito in legge 30.5.2003 n. 119 e di cui all’art. 2 del d.l. 24.6.2004 n. 157, convertito in legge 3.8.2004 n. 204, nonché dei provvedimenti di determinazione del prelievo emessi dall’Agea fondandosi su tali norme, per aver introdotto in sede di compensazione una priorità assoluta a favore dei produttori per i quali l’acquirente aveva versato il prelievo mensile anticipato. Veniva contestata, in particolare, la contrarietà della normativa interna con il diritto comunitario, avendo il legislatore italiano favorito una categoria di produttori non prevista dal diritto unionale, quella dei c.d. “ produttori in regola con i versamenti” , ossia dei produttori per i quali gli acquirenti avevano ottemperato all’obbligo (non previsto dal diritto comunitario) di versare mensilmente, in corso di campagna, il prelievo supplementare, facendo dipendere la quantificazione del prelievo stesso dall’appartenenza o meno dei produttori a detta “ categoria prioritaria ” e penalizzando notevolmente tutti gli altri produttori, fra i quali gli attuali appellanti.
6.2 – Ciò ha determinato, argomentano gli appellanti con propria memoria, la violazione dell’art. 4 del Regolamento CE 1788/2003 (rubricato “ Contributo dei produttori al prelievo dovuto ”), il quale dispone che “ Il prelievo è interamente ripartito (…) tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento dei quantitativi di riferimento nazionali”.
6.3 - Infatti, in Italia il prelievo è stato di fatto ripartito non tra tutti i produttori che avevano contribuito al superamento, ma solo tra una parte di essi, ovvero fra i soli produttori il cui primo acquirente non aveva ottemperato agli obblighi di versamento mensile, avendo gli altri beneficiato in via “ prioritaria ” della compensazione per l’intero loro esubero.
6.4 - Inoltre, l’art. 10, paragrafo 3, del Regolamento n. 1788/2003 (recante “ Prelievo sulle consegne ”) recita: “ A seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli stati membri, a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore (…) ”. Pertanto, proseguono gli appellanti, secondo la disciplina europea, se lo Stato membro sceglie di riassegnare le quote non utilizzate, la riassegnazione va fatta tra tutti i produttori, senza discriminazione, come già riconosciuto dalla più autorevole giurisprudenza (Corte Giustizia U.E., sez. I, 5.5.2011 n. 230/09 e Cons. Stato, sez. VI, 16.12.2019 n. 8504).
6.5 - Secondo gli appellanti, i provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi per violazione della sovraordinata normativa euro-unitaria in relazione all’art. 16 del reg. CE 595/2004 (recante le norme di attuazione del Reg. CE 1788/2003) che ha stabilito le categorie prioritarie di produttori che possono essere avvantaggiati al momento della “r estituzione ” di cui all’art. 13 del reg. 1788/2003 e che, nella versione modificata dal Reg.