Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-28, n. 202303160

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-28, n. 202303160
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303160
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 03160/2023REG.PROV.COLL.

N. 00279/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2023, proposto da
Imnova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio G G in Roma, via Po, n. 9;

contro

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G B, C M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio C M in Roma, via Brenta 2 A;

nei confronti

Marcopolo Engineering S.p.A., Semia Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Fantappiè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 16320/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. e di Marcopolo Engineering S.p.A. e di Semia Green S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati G G e L M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) La società appellante ha impugnato la sentenza del Tar Lazio - Roma, Sez. III-ter, 7.12.2022, n. 16320, che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte irricevibile il ricorso proposto dalla stessa per l’annullamento della nota del GSE S.p.a. prot. n. P20220018307 del 13.07.2022, recante il rigetto dell’istanza di accesso difensivo formulata, ex art. 116 c.p.a., da Imnova in data 23.6.2022;
della nota del GSE S.p.a. prot. n. P20220020794 del 28.07.2022, che ha confermato il rigetto dell’istanza di accesso del 23.06.2022, nonché, ove occorrente, della nota GSE prot. GSE/P20220016175 del 15.06.2022, recante il rigetto della istanza di accesso difensivo proposta da Imnova in data 12.04.2022, e per la conseguente condanna del suddetto Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A. a provvedere all’ostensione.

La sentenza in esame ha motivato i suoi approdi con la seguente motivazione: “ La richiesta di accesso del 12.4.2022 aveva ad oggetto l’ostensione delle fatture e dei dati di produzione dell’energia generata dall’impianto termoelettrico, alimentato a biogas da discarica, ubicato nel Comune di Maiolati Spontini (An), per il periodo che va dal 20.01.2006 alla data dell’istanza.

A tale richiesta è seguito il diniego opposto dall’amministrazione.

La richiesta di accesso del 23.6.2022, oltre che contestare il diniego precedente, chiedeva di nuovo l’accesso ai documenti già richiesti, limitati in questa seconda domanda, ai dati della produzione elettrica e alle fatture relativi al periodo compreso tra il 01.11.2014 ed il 31.05.2022.

Anche a tale richiesta è seguito diniego di accesso agli atti.

La richiesta di accesso del 19.7.2022, oltre che contestare nel merito i dinieghi precedenti, ha reiterato l’istanza nei termini di cui alla seconda domanda di accesso (del 23.6.2022) …Va, altresì, dichiarata, in rito, l’inammissibilità del ricorso relativamente alla terza e alla seconda istanza di accesso, in quanto istanze reiterative della prima richiesta di accesso. Esse non sono autonomamente impugnabili mancando l’interesse all’azione, essendo, nella sostanza, riproduttive della prima istanza di accesso, in relazione alla quale, invece, il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto non tempestivo (il diniego del 15.6.2022 andava impugnato entro 30 giorni dalla sua conoscenza, ai sensi dell’art. 116 c.p.a.).

La giurisprudenza ha avuto modo di mettere in evidenza come la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata in precedenza, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell'interesse a base della posizione legittimante l'accesso, non vincola l'amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sez. I , 23/09/2021, n. 427;
in termini T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 14/02/2022, n. 1797).

Nel caso in esame, oggetto delle reiterate richieste è sempre stato il medesimo, anche se nella seconda e terza istanza si chiedeva l’ostensione di fatture ricadenti su di un più ristretto ambito temporale, ciò che non muta i termini della questione.

Anche l’interesse dedotto non subisce variazioni di prospettazione, nel passaggio dalla prima alle successive richieste, in quanto le istanze sono, comunque, tutte riconducibili alla tutela di diritti di credito relativi alla quantificazione di provvigioni commisurate all’energia prodotta dall’impianto citato, in virtù di rapporti contrattuali (a cui il G.S.E. S.p.a. è del tutto estraneo) già oggetto di pendente contenzioso avanti al giudice ordinario, in relazione al quale l’ordinamento, ad ogni modo, prevede gli opportuni strumenti processuali di istruzione probatoria (artt. 210 e 213 c.p.c.).

Il ricorso va, pertanto, respinto per essere lo stesso in parte irricevibile e in parte inammissibile ”.

Parte appellante ha impugnato l’indicata sentenza formulando tre motivi di appello e riproponendo quattro motivi del ricorso di primo grado, assorbiti nella sentenza di primo grado dalla pronuncia in rito.

Si sono costituiti nel giudizio di appello il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche “GSE”) e i controinteressati Semia Green s..l. e Marcopolo Engineering S.p.A., resistendo all’appello.

All’udienza in camera di consiglio del 7.3.2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2) Il Collegio, in via preliminare, osserva che le sentenze pronunciate nel rito per l’accesso ai documenti amministrativi, sono redatte in forma semplificata, ex art.116, comma 4, c.p.a., con ricadute semplificatorie sull’apparato motivazionale della sentenza, nell’ottica di maggiore speditezza del rito e dei principi di economia processuale, ragionevole durata del processo e sinteticità degli atti.

3) Con il primo motivo di appello parte appellante ha contestato la pronuncia in rito di primo grado di parziale irricevibilità e parziale inammissibilità del ricorso, deducendo che le istanze formulate al GSE del 23.6.2022 e 19.7.2022 adducevano nuove ragioni e allegavano nuovi documenti e, in ogni caso, il diniego intervenuto con provvedimento del 13.07.2022 (sull’istanza del 23.6.2022) è un atto confermativo in senso proprio, idoneo a riaprire i termini di impugnativa, contenendo nuovi motivi di diniego.

In particolare, sempre secondo l’appellante, l’istanza di accesso del 23.6.2022, conteneva nuovi elementi di fatto e di diritto e allegava 6 nuovi documenti a supporto della pretesa ostensiva, mentre la successiva nota del 19.07.2022, avrebbe trasmesso delle osservazioni e

contro

-deduzioni in merito al ricevuto secondo diniego del 13.07.2022.

Al riguardo, questo Collegio rileva che solo il diniego all’accesso del 28.7.2022, comunque si voglia classificare la nota dell’appellante del 19.7.2022 (se nuova richiesta di accesso o osservazioni e

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