Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-03-12, n. 202102127
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Pubblicato il 12/03/2021
N. 02127/2021REG.PROV.COLL.
N. 03567/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3567 del 2020, proposto da
Lec s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato D L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Bassano del Grappa, via Vittorelli, n. 57;
contro
A s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E G, F B e P G, con domicilio eletto presso la sede di A in Roma, via Monzambano, n. 10;
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, in persona del Provveditore
pro tempore
, rappresentato e difeso
ope legis
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Cassola, in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1374/2019, resa tra le parti, pubblicata il 17 dicembre 2019, non notificata, pronunciata nel giudizio per l’annullamento del decreto di A prot. CDG-0394960-I del 23 luglio 2018, di ogni provvedimento presupposto, esecutivo o comunque connesso e, in particolare, del provvedimento del Presidente di A prot. CDG-0610922-I del 1° dicembre 2017, del provvedimento del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia n. 15675 del 4 dicembre 2012, della comunicazione di A prot. CDG-0417585-P del 2 agosto 2018 e del verbale di immissione nel possesso del 7 settembre 2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A s.p.a. e del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Rilevato che l’udienza si è svolta ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2021 il Cons. M P e uditi per le parti gli avvocati Livio Lago Danni, E G e F B;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso di primo grado notificato ad A ed al Comune di Cassola in data 1° ottobre 2018, la società Lec s.r.l., proprietaria di un terreno situato nel predetto Comune (catastalmente indicato al foglio 8, particella 1255), ha impugnato il decreto di A del 23 luglio 2018 meglio indicato in epigrafe, con il quale – ai sensi dell’art. 22- bis del d.p.r. n. 327/2001 – è stata disposta l’occupazione anticipata delle aree previste in esproprio (tra le quali anche il terreno della odierna appellante) per l’esecuzione dei lavori di prolungamento della strada statale 47 Valsugana, concernenti “ opere di connessione alla variante di Bassano del Grappa ”, lavori autorizzati con decreto prot. n. 15675 del 4 dicembre 2012 del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia e successivamente confluiti nel progetto definitivo approvato dal Presidente di A con provvedimento prot. n. CDG-0610922 del 1° dicembre 2017, con il quale è stata dichiarata, altresì, la pubblica utilità dell’opera in questione.
Il Tar Veneto, con la gravata sentenza n. 1374/2019, ha in parte respinto il ricorso ed in parte lo ha dichiarato irricevibile.
In particolare il primo giudice ha respinto le censure mosse avverso il decreto di occupazione d’urgenza di A del 23 luglio 2018 in quanto: “ conformemente alla giurisprudenza consolidata, va affermato che il provvedimento di occupazione d’urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella concernente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione che ne costituisce l’unico presupposto ”;nel caso di specie il Tar ha rilevato che: “ il provvedimento di occupazione richiama espressamente gli atti che nella sequenza procedimentale lo hanno preceduto, che fanno riferimento all’urgenza dei lavori e, in particolare, il provvedimento autorizzativo n. 15675 del 4 dicembre 2012 con cui è stato disposto il vincolo preordinato all’esproprio […] e al dispositivo del Presidente dell’A n. CDG-0610922-I del 1 dicembre 2017 con cui è stato approvato il progetto definitivo <anche ai fini della pubblica utilità dell’opera> ” .
Il Tar Veneto ha poi dichiarato irricevibili per tardività: a) le censure mosse nei confronti del provvedimento del Presidente dell’A n. CDG-0610922-I del 1° dicembre 2017 (di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera) in quanto il ricorso è stato notificato solo in data 1° ottobre 2018, pur a fronte del fatto che la ricorrente fosse a conoscenza del predetto provvedimento sin dal 10 maggio 2018, non potendosi riconoscere – nel caso di specie - l’errore scusabile;b) le censure mosse nei confronti del provvedimento autorizzativo del Provveditore interregionale alle opere pubbliche prot. n. 15675 del 4 dicembre 2012, in quanto anch’esso impugnato – in data 1° ottobre 2018 - solo in occasione dell’impugnazione del decreto di occupazione d’urgenza, nonostante il fatto che il menzionato provvedimento del Provveditore fosse espressamente richiamato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo del Presidente dell’A del 1° dicembre 2017 e, pertanto, anch’esso conosciuto dalla ricorrente in data 10 maggio 2018.
Il Tar ha inoltre respinto le censure di illegittimità derivata, stante l’ormai avvenuto consolidamento degli atti presupposti (i più volte richiamati provvedimenti del 4 dicembre 2012 del Provveditore interregionale e del 1° dicembre 2017 del Presidente dell’A).
La società Lec s.r.l. ha proposto appello articolato nei seguenti motivi:
- erronea ed ingiusta decisione del Tar Veneto, nella parte in cui ha respinto le censure relative al decreto di A di occupazione d’urgenza del 23 luglio 2018, non essendo tale provvedimento corredato da adeguata motivazione, non essendo state indicate le concrete ragioni a sostegno dell’occupazione d’urgenza, considerato oltretutto che il menzionato provvedimento è viziato da illegittimità derivata, alla luce dei vizi afferenti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui al provvedimento del Presidente di A del 1° dicembre 2017, con conseguente illegittimità derivata estesa anche nei confronti della successiva nota di A prot. CDG-0417585 del 2 agosto 2018 (di determinazione dell’indennità provvisoria di esproprio) e del verbale di immissione nel possesso datato 7 settembre 2018;
- erroneità della sentenza del Tar Veneto nella parte in cui ha dichiarato irricevibili per tardività le censure mosse nel ricorso di primo grado avverso il provvedimento del Presidente di A del 1° dicembre 2017 (di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera), stante la radicale nullità del menzionato provvedimento ai sensi dell’art. 21- septies della legge n. 241/1990, essendo stato adottato oltre la scadenza del termine quinquennale di validità del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 327/2001 (decorrente nel caso in esame dal 18 giugno 2012), con la conseguenza che il suddetto provvedimento, del tutto inefficace in quanto radicalmente nullo ab origine , non avrebbe potuto comunque essere oggetto di autonoma impugnazione, considerato oltretutto che solo in data 10 agosto 2018 l’A – su espressa richiesta di accesso formulata dalla Lec – ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 18 giugno 2012 ed il successivo decreto del Provveditore interregionale alle opere pubbliche del 4 dicembre 2012, con la conseguenza che solo dal 10 agosto 2018 la ricorrente ha potuto avere contezza di vizi inficianti il provvedimento di approvazione del progetto definitivo del 1° dicembre 2017;inoltre l’appellante ha riproposto i vizi di legittimità – già articolati in primo grado – avverso il suddetto provvedimento di A del 1° dicembre 2017;
- erroneità della sentenza del Tar Veneto nella parte in cui ha dichiarato irricevibili per tardività le censure mosse nel ricorso di primo grado avverso il provvedimento del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia prot. n. 15675 del 4 dicembre 2012, per aver il Tar Veneto omesso di esaminare la censura di radicale nullità del menzionato provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21- septies della legge n. 241/1990.
Si sono costituiti in giudizio l’A s.p.a. ed il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, chiedendo il rigetto dell’appello.
L’A s.p.a. ha successivamente illustrato le proprie difese con memoria depositata il 2 febbraio 2021.
L’appellante, con memoria del 2 febbraio 2021, ha richiamato i motivi di gravame ed ha successivamente replicato alle difese di A con memoria depositata il 6 febbraio 2021, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
All’udienza del 18 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il primo motivo di appello è manifestamente infondato.
Infatti per costante giurisprudenza della Sezione: “ In presenza dei presupposti procedimentali prescritti dall'art. 22 bis, t.u. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. Espropriazione per p.u.) per l'emanazione dell'ordinanza di occupazione d'urgenza, e cioè il vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, l'Amministrazione ben può immettersi nel possesso dell'area in esecuzione della suddetta ordinanza, per realizzare le opere per le quali vi era stata l'approvazione del progetto e lo stanziamento delle relative risorse, atteso che nel sistema del testo unico è diventata irrilevante una specifica dichiarazione di indifferibilità ed urgenza .” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4346/2018);ed ancora: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l 'ordinanza di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell'ordinanza di occupazione, che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, costituente l'unico presupposto della stessa, e che consenta di rilevare l' urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.” (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5520/2014;conformi ex multis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 618/2014;id., Sez. IV, sent. n. 4697/2013;id., Sez. IV, sent. n. 6468/2011).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tar Veneto, il gravato provvedimento di occupazione d’urgenza, adottato da A in data 23 luglio 2018, soddisfa l’onere motivazionale, richiamando i precedenti provvedimenti della sequenza procedimentale e, in particolar modo, il provvedimento autorizzativo del Provveditore interregionale alle opere pubbliche del 4 dicembre 2012 e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui al provvedimento del Presidente dell’A del 1° dicembre 2017, non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione delle ragioni a sostegno dell’occupazione anticipata dei terreni da espropriare.
Infondate sono, infine, le censure di illegittimità derivata del provvedimento di occupazione d’urgenza, stante il consolidamento dei precedenti provvedimenti della sequenza procedimentale, per quanto precisato nel prosieguo.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati ed entrambi dichiarati infondati.
In via preliminare deve essere ribadito, a differenza di quanto sostenuto nell’appello, il principio secondo cui qualunque violazione del procedimento espropriativo comporta una carenza di potere in concreto e non in astratto, con la conseguenza che il provvedimento non è nullo, ma solo annullabile e conserva la sua natura autoritativa in caso rimanga inoppugnato (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8516;Sez. IV, 21 settembre 2020, n. 5521;Sez. IV, 15 giugno 2020;Sez. IV, 13 maggio 2020, n. 3098;Ad. Plen., 26 marzo 2004, n. 3;Sez. IV, 30 novembre 1992, n. 990;Ad. Plen., 25 febbraio 1975, n. 2;Ad. Plen., 4 dicembre 1964, n. 24).
Di conseguenza qualunque violazione del paradigma legale del procedimento espropriativo, che coinvolga uno o più atti o provvedimenti della sequenza procedimentale, deve essere fatto valere nel termine di decadenza, proponendo tempestivamente l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo, con l’ulteriore precisazione che il suddetto termine di impugnazione decorre dalla “piena conoscenza” del provvedimento, da intendersi non come conoscenza piena ed integrale, ma come percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e della sua lesività nei confronti del potenziale ricorrente: “ Per la decorrenza del termine d'impugnazione di cui all'art. 41, co. 2, del D.Lgs. n. 104/2010, la piena conoscenza del provvedimento che si vuole impugnare non deve essere intesa come sua conoscenza piena ed integrale, ma è sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente” (Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 3233/2020), salva la facoltà di proporre motivi aggiunti al momento della conoscenza di ulteriori profili di illegittimità ( ex plurimis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3005/2018;id, sez. IV, sent. n.4274/2018).
Nel caso di specie emerge per tabulas (doc. 3 di A depositato in primo grado) che A ha comunicato alla odierna appellante il provvedimento di approvazione del progetto definitivo del 1° dicembre 2017 (il quale faceva espressa menzione, altresì, del provvedimento autorizzativo del Provveditore interregionale alle opere pubbliche del 4 dicembre 2012) con nota prot. CDG-0227447-P del 2 maggio 2018, ricevuta dalla Lec s.r.l. in data 10 maggio 2018, con la conseguenza che da quest’ultima data ha iniziato a decorrere il termine di legge per impugnare i citati due provvedimenti oggetto della comunicazione (provvedimenti già chiaramente lesivi del diritto di proprietà vantato dalla Lec sul terreno – foglio 8, particella n. 1255 - oggetto del procedimento espropriativo), ferma restando la possibilità di proporre motivi aggiunti a seguito dell’accesso agli ulteriori atti del procedimento de quo .
Alla luce di quanto esposto, risulta quindi corretta la declaratoria di irricevibilità delle censure mosse nei confronti dei citati provvedimenti conosciuti dalla Lec s.r.l. in data 10 maggio 2018, a fronte di un ricorso di primo grado notificato solo in data 1° ottobre 2018.
Il secondo ed il terzo motivo di appello devono quindi essere rigettati.
In definitiva l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.