Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-06, n. 201001925

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-04-06, n. 201001925
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001925
Data del deposito : 6 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05028/2009 REG.RIC.

N. 01925/2010 REG.DEC.

N. 05028/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 5028 del 2009, proposto da:
N F, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;

contro

Questura di Firenze, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR TOSCANA -

FIRENZE :

Sezione II n. 00700/2009, resa tra le parti, concernente RINNOVO DI LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO CACCIA.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Buccellato per delega di Bartali, e l’avv.dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

E’ impugnata la sentenza di rigetto n. 700 del 22 aprile 2009 resa in forma semplificata dal Tar Toscana sul ricorso del signor Floriano Nuti avverso il diniego questorile di rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia.

Si è costituita in giudizio la intimata amministrazione per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 2 febbraio 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L'appello va respinto.

E’ costante in giurisprudenza ( Consiglio di Stato, VI, n. 3700 del 28 luglio 2008) l’affermazione secondo cui, in materia di autorizzazioni di polizia inerenti il porto e l’uso delle armi, l’autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del Tulps, di una lata discrezionalità nell’apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l’ordine e la sicurezza pubblica. E’ anche consolidato il principio per cui la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia non presuppone un verificato e riscontrato abuso dell'arma in questione, bastando che il soggetto di cui si tratti, in base ad una discrezionale valutazione, non susciti un obiettivo affidamento di non abusarne (cfr. C.d.S., sez. VI, dec. n. 616/2007 e dec. n. 2945/2006;
sez. IV, dec. n. 858/1996), anche mediante un impiego non adeguatamente prudente dell’arma.

Ciò implica che, in subiecta materia, il provvedimento a contenuto negativo, pur dovendo essere congruamente motivato in ordine alle ragioni ostative al rilascio o alla permanenza del titolo, resta pur sempre astretto ad un giudizio prognostico circa il non corretto uso delle armi che possa farne il titolare della licenza, giudizio che supera indenne il sindacato giurisdizionale quante volte lo stesso sia fondato su concreti elementi dalla indubitabile valenza indiziaria.

Nel caso in esame, l’autorità questorile ha posto a base del diniego i pregiudizi penali da cui risulta gravato l’appellante, che hanno fatto ragionevolmente propendere per un giudizio di non affidabilità del soggetto circa l’uso delle armi.

Né rileva che i suddetti precedenti penali ( relativi a: violazione di domicilio, trasporto non autorizzato per conto terzi nonchè molestie e riprese audiovisive non autorizzate) non siano correlati all’uso delle armi, come lamentato dall’appellante a comprova della pretesa incongruità del giudizio di inaffidabilità sulla sua persona, atteso che anche reati non specifici possono avere nondimeno rilievo sintomatico circa la propensione a delinquere del soggetto, ciò che evidentemente mal si concilia con l’uso o il possesso di armi.

Per quanto detto, l'appello va respinto e va per l’effetto confermata la impugnata sentenza, mentre le spese di questo grado di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti per giusti motivi, tenuto anche conto del loro reciproco impegno difensivo e della particolare natura della controversia trattata.

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