Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-23, n. 202305105

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-23, n. 202305105
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305105
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2023

N. 05105/2023REG.PROV.COLL.

N. 01000/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1000 del 2022, proposto da
N P, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S G in Roma, via di Monte Fiore n. 22;



nei confronti

Rtp - Mercurio S.r.l. (Mandante), Rtp - Arch. Pier Paolo Baldo (Mandante), Rtp - Arch. Sottilotta Giuseppe (Mandante), non costituiti in giudizio;
Studio Tecnico Artuso Architetti Associati, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 22 ottobre 2021, n. 2330, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Como e dello Studio Tecnico Artuso Architetti Associati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il Cons. Giorgio Manca e udito l’avvocato Gattamelata, su delega dell'avv. Ragadali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’ing. N P ha partecipato, in qualità di mandante nell’ambito di un raggruppamento temporaneo con altri professionisti, alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di aggiornamento del progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, relativi alla riqualificazione dei giardini sul lago, indetta dal Comune di Como.

All’esito delle operazioni di gara, il raggruppamento di professionisti si è collocato al secondo posto della graduatoria delle migliori offerte. L’aggiudicazione è stata disposta in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti con mandatario lo Studio Tecnico Artuso Architetti Associati di Bologna, comprendente – tra le mandanti – la società A.P.S. s.r.l. (società costituita e partecipata dall’Università degli studi della Calabria).

2. Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, l’ing. N P ha impugnato il menzionato provvedimento di aggiudicazione, in particolare deducendo l’illegittimità dell’ammissione alla gara del raggruppamento aggiudicatario per essere formato anche da una società spin off dell’Università della Calabria, che non potrebbe partecipare alla gara in questione.

3. Con sentenza del 22 ottobre 2021, n. 2330, il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure, invocando le norme che consentono alle Università di costituire società anche con partecipazione dei privati e rilevando come il progetto in questione abbia per oggetto un contesto territoriale di rilevante interesse ambientale e culturale anche ai fini della ricerca universitaria.

4. Rimasto soccombente, l’ing. P ha proposto appello sostanzialmente reiterando i motivi del ricorso di primo grado, in chiave critica della sentenza di cui chiede la riforma.

5. Resiste in giudizio il Comune di Como, reiterando le eccezioni pregiudiziali già sollevate in primo grado e chiedendo che l’appello sia respinto.

6. Si è costituito in giudizio anche lo Studio Tecnico Artuso Architetti Associati, concludendo per la reiezione del gravame.

7. All’udienza del 6 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di rito proposte dall’appello Comune di Como, stante la infondatezza nel merito del gravame.

9. Con l’unico, articolato motivo l’appellante deduce l’ingiustizia della sentenza per non aver rilevato l’illegittimità dell’aggiudicazione conseguente alla illegittima partecipazione alla procedura di gara della società A.P.S. s.r.l. (società spin off dell’Università di Reggio Calabria) che non potrebbe essere considerata un operatore economico ai sensi degli articoli 45 e 46, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), per mancanza dei requisiti di legge, in quanto lo statuto dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria non prevede tra le finalità istituzionali

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