Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300594
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Pubblicato il 17/01/2023
N. 00594/2023REG.PROV.COLL.
N. 04123/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4123 del 2019, proposto da
M Sr.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati F S M e A S Di, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S M in Roma, via di Villa Sacchetti 9;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e A P, con domicilio eletto presso lo studio A P in Roma, viale Liegi, 32;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 4039/2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il Cons. U D C e udito l’avvocato Pierluigi Muccari, per gli avvocati F S M e A S Di;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appello verte sulla sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il ricorso per far eseguire la sentenza 1250 del 2017 del T.a.r. per il Lazio, che a sua volta, aveva annullato l’atto in autotutela con cui il G.S.E. aveva annullato il silenzio assenso sull’istanza di qualifica IAFR dell’impianto
in titolarità della M Sr.l.
2. Nelle more del giudizio, con sentenza n. 2669 dell’11 aprile 2022, questo Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del Tar Lazio n. 1250 del 2017, affermando che sull’istanza di qualifica IAFR non si era formato il silenzio-assenso, ma che le ragioni apposte dal GSE a fondamento dell’originario diniego di qualificazione dovevano ritenersi illegittime.
3. Il Gestore dei Servizi Energetici ha riconosciuto all’impianto in titolarità di M Sr.l. la
qualificazione IAFR ai fini dell’ottenimento degli incentivi per l’energia prodotta invitando M Sr.l. a presentare la “domanda di avvio dell’incentivo” con successivo perfezionamento del procedimento, pur permanendo problemi di natura informatica sul portale ECV, che impediscono alla Società di accreditarsi e richiedere l’abilitazione e il successivo rilascio dei certificati verdi per il periodo 1 marzo 2012 – 31 dicembre 2015.
4. La società ha pertanto richiesto che il giudizio venga definito con declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell’appello in epigrafe, ferma e impregiudicata l’attivazione dei più opportuni strumenti stragiudiziali e giudiziali per l’integrale esecuzione della sentenza n. 2669 dell’11 aprile 2022 e per l’ottenimento dei certificati verdi maturati per il periodo residuo, nel caso in cui la situazione non venisse tempestivamente risolta.
5. Il Collegio, pertanto, a prescindere da ogni altra dichiarazione dell’appellante estranea al presente giudizio, prende atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.