Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-27, n. 202501721

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Rigetto
Sentenza
27 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-02-27, n. 202501721
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501721
Data del deposito : 27 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2025

N. 01721/2025REG.PROV.COLL.

N. 05633/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5633 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Galeazzi, Luca Verderi e Francesco Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 1457/2020;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 15 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;

Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante negli anni novanta del secolo scorso realizzava abusivamente un immobile destinato a civile abitazione nel Comune di Massa in zona assoggettata dal PRG a fascia di rispetto stradale.

In data 7 luglio 2004 la stessa presentava, relativamente a tale manufatto, domanda di condono ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 24 novembre 2003, n. 326.

1.1. Il Comune, in data 9 luglio 2010, disponeva la sospensione del procedimento, in attesa del pronunciamento del T.a.r. sul ricorso proposto dalla richiedente avverso un precedente diniego di condono. Questo giudizio veniva definito con sentenza di rigetto del T.a.r. per la Toscana n. 6429 del 4 ottobre 2010.

1.2. Il Comune, con Determinazione n. 4620 del 28 ottobre 2010, riattivato il procedimento, negava la sanatoria richiesta, con la seguente motivazione:

«- l ’istanza di sanatoria è stata presenta prima dell’entrata in vigore della l.r. 53/04 (28.10.2004), il cui art. 6 Regime Transitorio assoggetta però anche le domande presentate anteriormente a tale data al rispetto di detta normativa ;

- trattandosi di opera abusiva soggetta, ai sensi dell’art. 78 della L.R. 1/2005, a permesso a costruire, realizzata in assenza dell’allora prevista Concessione edilizia, risulta pertanto non ammissibile alla sanatoria di cui alla L.R. 53/2004 che, all’art. 2, consente di sanare solo gli interventi in assenza o difformità dalla DIA ed in difformità dal permesso a costruire, ma non in assenza di quest’ultimo [...]».

Unitamente al diniego di sanatoria, venivano ordinati la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.

2. Con il ricorso di primo grado, la ricorrente deduceva quattro mezzi di gravame.

3. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha rigettato il ricorso e compensato tra le parti le spese di lite.

4. L’appello della signora -OMISSIS- si basa sui seguenti motivi.

I. Viene anzitutto censurato il capo con cui il T.a.r. ha respinto il secondo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta, da un lato, la necessaria applicazione alla domanda presentata della disciplina di cui al d.l. n. 269/2003, dall’altro, la lesione del legittimo affidamento della ricorrente e comunque l’incostituzionalità dell’art. 6 della l.r. n. 53 del 2004.

Al riguardo, l’appellante ricorda che la disciplina introdotta dal d.l. 30 settembre 2003, n. 269 è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che si è pronunciata con la sentenza n. 196 del 2004.

In ossequio al dictum del Giudice delle Leggi, il Legislatore è intervenuto con l’art. 5 del d.l. 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge n. 191/2004, fissando un termine di quattro mesi per l’emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 (in particolare, il prefato art. 5, comma 2-bis, prevede che “ Al fine di salvaguardare il principio dell’affidamento, le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa statuizione delle leggi regionali di cui al comma 26 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003. Restano, comunque, salvi gli effetti penali. ”.

La legge della Regione Toscana 20 ottobre 2004, n. 53 è entrata in vigore il 28 ottobre 2004, successivamente alla presentazione della domanda di condono dell’appellante in data 7 luglio 2004, avvenuta nella vigenza della sola disciplina statale di cui al d.l. n. 269/2003.

In ogni caso, l’appellante ha riproposto le censure di incostituzionalità dell’art. 6 della richiamata disciplina regionale per violazione del principio di ragionevolezza, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.

La questione, contrariamente a quanto affermato dai Giudici di prime cure, non potrebbe infatti ritenersi “manifestamente infondata”.

Parimenti censurati sono i commi 26 e 33 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, nonché l’art. 5 del successivo D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nella parte in cui non hanno imposto alle Regioni di far salvi gli effetti delle domande già presentate ai sensi della disciplina statale.

II. L’appellante, infine, ha “riproposto” i motivi del ricorso di primo

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