Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2016-09-01, n. 201603603
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Pubblicato il 01/09/2016
N. 03603/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04351/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4351 del 2016, proposto dal signor D C, rappresentato e difeso dagli avvocati A S (C.F. SNGGST41M18C351J), L M (C.F. MNSLNZ67D10H501U), con domicilio eletto presso A S in Roma, viale Gorizia n.14;
contro
Il Ministero dell'Interno-Dipartimento Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile Direzione Centrale Per gli Affari Generali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
l’Universita' della Calabria - Sede di Cosenza, non costituita in giudizio;
nei confronti di
I signori Giacomo Tranchida, Andrea Piazza, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio, Sezione I Bis di Roma n. 2472 del 2016, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla procedura concorsuale a 10 posti nella qualifica di vicedirettore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile Direzione Centrale per gli Affari Generali;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti l’avvocato A S e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare atteso che, considerata la natura vincolata dell’atto impugnato in primo grado, non rilevano i dedotti profili di eccesso di potere per disparità di trattamento;