Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-12-06, n. 202409802

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-12-06, n. 202409802
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409802
Data del deposito : 6 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2024

N. 09802/2024REG.PROV.COLL.

N. 01985/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2023, proposto da AL MA, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pardini, Francesco Giromini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune Fosdinovo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Guccinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

NA OG, TO Passalacqua, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima) n. 1226, pubblicata il 2 novembre 2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Fosdinovo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2024 il consigliere Marina Perrelli e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Pardini, Giromini e Guccinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza n. 1226 del 2022 con la quale il T.a.r. per la SC ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse ad agire il ricorso proposto avverso la deliberazione della Giunta del Comune di Fosdinovo n. 49 del 28 giugno 2017, con la quale l’amministrazione comunale ha manifestato la volontà di istituire una zona a traffico limitato nel tratto di strada compreso fra i civici 19-42 della via Montavecchia, nonché avverso l’ordinanza n. 150 del 10 luglio 2017 della Polizia municipale della Lunigiana con la quale è stata effettivamente istituita la predetta ZTL con possibilità di transito per i soli residenti muniti di pass .

1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza:

1) nella parte in cui il giudice di primo grado ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse ad agire senza aver debitamente considerato: a) la lesività del mancato annullamento degli atti istitTIvi della ZTL, consistente nella necessità di dover adire il giudice di pace di Carrara o il Prefetto di Massa e Carrara per contestare di volta in volta le eventuali sanzioni irrogate a causa della violazione del divieto di circolazione; b) la legittimazione ad impugnare gli atti regolamentari conseguente alla notifica del verbale di contestazione n. 645857024 del 30 aprile 2018, elevato a suo carico dalla Legione Carabinieri SC - Stazione di Fosdinovo; c) la funzione di pubblico servizio svolta dall’appellante nella sua qualità di notaio, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 89 del 1913, e la correlata necessità di non accumulare inevitabili ritardi nello svolgimento dei propri doveri laddove costretto ad TIlizzare una strada più trafficata di quella sulla quale è stata imposta la ZTL;

2) nella parte in cui il giudice di primo grado, ferma l’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto comunque infondate le censure relative alla violazione del principio di partecipazione procedimentale in considerazione dell’inapplicabilità, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241 del 1990, delle previsioni in materia di comunicazione di avvio del procedimento in caso di adozione di atti generali e dell’irrilevanza del contributo di un singolo cittadino che si trovi a passare per la strada oggetto del divieto di circolazione, stante l’assenza di una posizione differenziata. Ad avviso dell’appellante l’aver concordato la soluzione limitativa della circolazione nel tratto di strada in questione solo con i residenti di via Montavecchia denoterebbe una palese disparità di trattamento rispetto alla restante popolazione i cui interessi sarebbero stati totalmente pretermessi nel bilanciamento operato dal Comune;

3) nella parte in cui il giudice di primo grado ha disatteso le censure relative all’incompetenza della Giunta e del Comandante della Polizia municipale sul presupposto che “il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.lgs. 285/92, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.)” . Ad avviso dell’appellante l’impatto sull'intera collettività locale della decisione assunta avrebbe implicato necessariamente la competenza esclusiva di un organo politico, cioè del Sindaco;

4) nella parte in cui il

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