Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-07, n. 202207809
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Testo completo
Pubblicato il 07/09/2022
N. 07809/2022REG.PROV.COLL.
N. 08027/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8027 del 2018, proposto da C S, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
P R, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 01045/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 luglio 2022 il Cons. S Z e udito l’Avvocato C G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte appellante impugna la sentenza del TAR Campania n. 1045/2018 del 16 febbraio 2018 con la quale è stato dichiarato irricevibile, per tardività del deposito, il suo ricorso in riassunzione dell’originario ricorso RG n. 2499/2015.
Avverso la sentenza appellata deduce i seguenti motivi di appello: violazione e falsa applicazione di legge, travisamento dei presupposti.
In diritto, il collegio osserva che il Consiglio di Stato, con la decisione n. 4357 del 18 ottobre del 2016, ha annullato, con rinvio al primo giudice, la sentenza n.3094 del 2016, con cui il