Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-13, n. 201804918

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-08-13, n. 201804918
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804918
Data del deposito : 13 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/08/2018

N. 04918/2018REG.PROV.COLL.

N. 00818/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 818 del 2008, proposto dal Comune di Agliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G P e A V, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Tevere, 46/A;

contro

Tintofilo s.r.l., Guarduccistrade s.r.l., ora Guarducci Costruzioni s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati G G e L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giammarco Grez &
associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II, 11 settembre 2007, n. 2346.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tintofilo s.r.l. e di Guarduccistrade s.r.l., ora Guarducci Costruzioni s.r.l,;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il consigliere G C;

Uditi per le parti gli avvocati Venturini e Giovannelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento n. 89 del 30 settembre 1992, il Sindaco del Comune di Agliana - richiamati precedenti sopralluoghi, relazioni e rapporti, secondo i quali, in un’area di proprietà della società Tintofilo s.r.l., le società Guarduccistrade s.r.l. ed Edilstrada Pratese s.r.l. avrebbero, senza concessione, accumulato materiale inerte di risulta da opere stradali e di demolizione su un’area agricola in via Carlo Marx, con conseguente rialzamento del piano di campagna di circa 2,50 metri - ha ingiunto a tali società, nonché a quella proprietaria dell’area, di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Le società Guarduccistrade e Tintofilo hanno impugnato il provvedimento con separati ricorsi, articolati su tre ragioni di censura.

3. Con sentenza 11 settembre 2007, n. 2346, il T.A.R. per la Toscana, sez. II, previa riunione, ha accolto i ricorsi, compensando fra le parti le spese di giudizio.

3.1. Il Tribunale regionale ha ritenuto fondata e assorbente la censura di mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, con conseguente violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990.

3.2. L’ordine di ripristino, emanato in relazione a norme edilizie a tutela del territorio, richiederebbe tale comunicazione, non potendosi escludere l’utilità di un apporto partecipativo dell’interessato all’istruttoria ai fini del corretto accertamento del fatto e della sua qualificazione giuridica.

3. Il Comune di Agliana ha interposto appello avverso la sentenza n. 2346/2007, sostenendo che, a tutela della salute pubblica, la comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe necessaria per un provvedimento assimilabile alle ordinanze contingibili e urgenti e rilevando che - come testualmente poi disposto dall’art. 21 octies della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 - il vizio censurato non avrebbe avuto alcuna incidenza sul provvedimento finale, perché la partecipazione dei controinteressati al procedimento non avrebbe potuto influire sul contenuto del provvedimento né gli originari ricorrenti avrebbero mai indicato le osservazioni che la mancanza dell’avviso non avrebbe consentito di proporre.

3.1. Il Comune ha osservato che la fattispecie integrerebbe ipotesi di reato, ha sottolineato il rischio della situazione per l’ambiente, ha replicato alle altre censure di primo grado, non esaminate dal T.A.R. perché considerate assorbite in quella accolta (genericità e infondatezza dell’oggetto del provvedimento;
violazione della normativa edilizia).

4. Le società Tintofilo e Guarduccistrade (indi Guarducci Costruzioni s.r.l.) hanno resistito all’appello con memorie di stile e si sono poi costituite in giudizio con un nuovo difensore.

5. All’udienza pubblica del 22 giugno 2017, la causa è stata rinviata, non risultando comunicato alle parti appellate l’avviso relativo.

6. Con memoria depositata il 30 marzo 2018, le società appellate hanno replicato dettagliatamente all’appello comunale.

7. All’udienza pubblica del 3 maggio 2018, l’appello è stato nuovamente chiamato e trattenuto in decisione.

8. In via preliminare, il Collegio osserva che l’oggetto del presente grado di giudizio è circoscritto ai motivi dell’appello del Comune e alle corrispondenti difese della società

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