Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-11-06, n. 202408888
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Testo completo
Pubblicato il 06/11/2024
N. 08888/2024REG.PROV.COLL.
N. 07488/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7488 del 2020, proposto dal dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Congedo, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona del rappresentante legale pro tempore , e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, -OMISSIS-;
Visti il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio di ottemperanza, introdotto dal soggetto compiutamente indicato in epigrafe, ha ad oggetto la domanda di accertamento dell’inottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-; la domanda di accertamento della revoca (o, in via alternativa, dell’annullamento o dell’estinzione) del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti con la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (anche C.P.G.T.) n. 2189 del 11 novembre 2016 (e la domanda di ordinare l’espunzione di ogni riferimento ad esso relativa dal fascicolo personale del ricorrente); la domanda di nullità o l’annullamento delle delibere del C.P.G.T. n. 937 e n. 938 del 28 luglio 2020 e la connessa declaratoria di accertamento dell’avvenuta revoca, annullamento o estinzione dei procedimenti intrapresi con questi atti; la domanda di risarcimento dei danni scaturenti dall’inottemperanza al giudicato.
2. Nel corso del giudizio di cognizione, il ricorrente, magistrato ordinario e giudice tributario, oltre che componente, all’epoca dei fatti, del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, ha impugnato la delibera del medesimo Consiglio di presidenza del 13 dicembre 2016 con cui è stato sospeso in via cautelare, a seguito di un procedimento penale, per sei mesi dalla funzione.
Con motivi aggiunti ha poi impugnato la delibera del 12 settembre 2017 con la quale il Consiglio di Presidenza, in esito alla richiesta di rinvio a giudizio, ne ha disposto la sospensione a tempo indeterminato dalle funzioni di giudice tributario e, con ulteriori motivi aggiunti, la successiva delibera del 9 ottobre 2017 di sospensione dell’erogazione del relativo compenso.
2.1. I provvedimenti di sospensione impugnati sono stati adottati nei confronti dell’odierno ricorrente a seguito di una indagine della competente Procura della Repubblica per il reato di concorso in favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione collegato alla locazione, in tempi diversi, delle stanze di un appartamento di sua proprietà a persone di nazionalità estera che lo impiegavano per lo svolgimento della predetta attività.
In particolare, dopo essere stato sospeso cautelativamente dalle funzioni e dallo stipendio, oltre che collocato fuori ruolo dal Consiglio Superiore della Magistratura, nei confronti del ricorrente, Presidente di una commissione provinciale tributaria, veniva avviata, anche in sede di giustizia tributaria, dal Presidente facente funzioni della medesima commissione regionale l’azione disciplinare, ai sensi degli articoli 15 e 16 del d.lgs. n. 45/1992 e dell’ articolo 9 del regolamento di disciplina (Consiglio di presidenza della giustizia tributaria - Delibera 24 novembre 2015 n. 2980/2015)
All’esito del procedimento sono state adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria le delibere sopra richiamate (delibere del 13 dicembre 2016 di sospensione facoltativa di sei mesi e del 12 settembre 2017 di sospensione a tempo indeterminato, nonché del 9 ottobre 2017 di sospensione del compenso di giudice tributario).
3. Avverso detti provvedimenti è stato proposto ricorso innanzi al Tar per il Lazio, che ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse relativamente alla delibera dello stesso Consiglio di presidenza del 13 dicembre 2016 con cui è stato sospeso in via cautelare, per sei mesi dalla funzione; il giudice di primo grado, tuttavia, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ha accertato l’illegittimità degli atti gravati dallo stesso (delibera di sospensione del 13 dicembre 2016 e art. 3, comma 2, del regolamento di disciplina) in ragione del possibile interesse risarcitorio del ricorrente.
In particolare, il giudice di primo grado:
- ha ritenuto che non potesse essere esercitato dal Consiglio di presidenza il potere sanzionatorio con riferimento ad una condotta non rientrante nelle fattispecie tipiche previste dalla legge come rilevanti sul piano disciplinare;
- ha quindi accolto i primi motivi aggiunti contro il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato (delibera del 12 settembre 2017), nonché i secondi motivi aggiunti contro il provvedimento di sospensione degli emolumenti relativi all'esercizio delle funzioni di giudice tributario (delibera del 9 ottobre 2017).
4. Contro la suddetta sentenza il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno proposto appello.
Con la decisione ottemperanda n. -OMISSIS-, questa Sezione, ha riformato la sentenza di primo grado per quanto concerne l’annullamento delle norme regolamentari impugnate, mentre ha confermato con diversa motivazione la sentenza di primo grado.
Segnatamente, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello incidentale proposto dall’interessato e ha annullato i provvedimenti impugnati ritenendo sussistente il vizio di incompetenza dell’organo che aveva attivato il procedimento di sospensione cautelare (nel caso di specie, il Presidente facente funzione della Commissione tributaria regionale, in luogo del Presidente del Consiglio dei ministri).
In particolare è stato rilevato nella decisione ottemperanda, che il Presidente della commissione regionale non avrebbe avuto competenza perché il ricorrente non prestava servizio presso alcuna commissione tributaria in quanto membro dell’organo di autogoverno e dunque godendo dell’esonero dalle funzioni di giudice tributario con diritto alla conservazione della titolarità del posto previamente occupato.
Secondo la sentenza di cui si domanda l’ottemperanza, la funzione di vigilanza dei consiglieri di Presidenza impedirebbe, infatti, che essi siano sottoposti a loro volta alla vigilanza e al potere di promozione del procedimento disciplinare da parte dei titolari degli uffici regionali.
Di conseguenza, titolare dell’azione disciplinare ex art. 13, comma 1, del regolamento di disciplina, con riferimento alla richiesta di sospensione dall’incarico e dal compenso, era solo il Presidente del Consiglio dei Ministri e non il Presidente facente funzioni della Commissione regionale del Veneto, organo che invece ha promosso l’azione disciplinare.
5. Successivamente alla sentenza ottemperanda, riferisce il ricorrente, con nota prot. n. USG/USRI/747 del 9 luglio 2020, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso l’azione disciplinare, nonché richiesto