Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-10-23, n. 201504833
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N. 04833/2015 REG.PROV.CAU.
N. 08315/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8315 del 2015, proposto da:
Evolve Consorzio Stabile, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso L V in Roma, Via del Gesù, 62;
contro
Azienda Policlinico Umberto I, rappresentato e difeso per legge dagli avv. A C, Iose' Guzzo, domiciliata in Roma, viale del Policlinico, 155;
nei confronti di
Gsa Gruppo Servizi Associati Spa, rappresentato e difeso dagli avv. L P, L D P, L M, con domicilio eletto presso L M in Roma, Via Giosué Borsi N.4;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 03956/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Policlinico Umberto I e di GSA Gruppo Servizi Associati Spa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. P G L e uditi per le parti gli avvocati Visone, Capparelli, De Pauli e Mazzeo;
RITENUTO:
- che oggetto dell’impugnazione in primo grado è il bando di gara, nella parte in cui stabilisce dei requisiti di idoneità tecnica, i quali a giudizio della parte ricorrente sono eccessivamente restrittivi;
- che, di fatto, risulta che il vaglio preliminare di ammissibilità delle offerte è stato fatto e che la parte ricorrente è ammessa alla gara, quanto meno allo stato;
- che, in questa situazione, non si ravvisano le ragioni e l’interesse di un provvedimento cautelare;
- che pertanto l’appello cautelare va respinto, salvo ed impregiudicato il merito della controversia;
- che le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’appellante;