Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-10-23, n. 201504833

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2015-10-23, n. 201504833
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504833
Data del deposito : 23 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08315/2015 REG.RIC.

N. 04833/2015 REG.PROV.CAU.

N. 08315/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8315 del 2015, proposto da:


Evolve Consorzio Stabile, rappresentato e difeso dall'avv. L V, con domicilio eletto presso L V in Roma, Via del Gesù, 62;


contro

Azienda Policlinico Umberto I, rappresentato e difeso per legge dagli avv. A C, Iose' Guzzo, domiciliata in Roma, viale del Policlinico, 155;

nei confronti di

Gsa Gruppo Servizi Associati Spa, rappresentato e difeso dagli avv. L P, L D P, L M, con domicilio eletto presso L M in Roma, Via Giosué Borsi N.4;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUA n. 03956/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Policlinico Umberto I e di GSA Gruppo Servizi Associati Spa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. P G L e uditi per le parti gli avvocati Visone, Capparelli, De Pauli e Mazzeo;


RITENUTO:

- che oggetto dell’impugnazione in primo grado è il bando di gara, nella parte in cui stabilisce dei requisiti di idoneità tecnica, i quali a giudizio della parte ricorrente sono eccessivamente restrittivi;

- che, di fatto, risulta che il vaglio preliminare di ammissibilità delle offerte è stato fatto e che la parte ricorrente è ammessa alla gara, quanto meno allo stato;

- che, in questa situazione, non si ravvisano le ragioni e l’interesse di un provvedimento cautelare;

- che pertanto l’appello cautelare va respinto, salvo ed impregiudicato il merito della controversia;

- che le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell’appellante;

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