Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310954
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 10954/2023REG.PROV.COLL.
N. 00945/2018 REG.RIC.
N. 03058/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2018, proposto da Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli, n. 63;
contro
Società di Renzo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato L P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Mililli in Roma, via Sallustiana n. 15;
nei confronti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comune di Cepagatti, Dipartimento per le Infrastrutture e i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per la Vigilanza delle Concessioni Autostradali, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2018, proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Società di Renzo Costruzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato L P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Mililli in Roma, via Sallustiana, n. 15;
nei confronti
Strada dei Parchi, Comune Di Cepagatti, non costituiti in giudizio;
per la riforma
in entrambi i ricorsi in appello:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (sezione Prima) n. 00229/2017, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Società di Renzo Costruzioni s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati delle parti presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con distinti appelli rubricati, rispettivamente, sub RG 945 del 2018 e sub RG 3058 del 2018 la Strada dei Parchi s.p.a. e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (d’ora innanzi MIT) hanno impugnato la sentenza del T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 229 del 2017, che ha accolto il ricorso proposto dalla Società di Renzo Costruzioni s.r.l. avverso i pareri negativi (nota prot. n. 0015241 del 13.09.2016 e nota prot. n. 014168/2016 del 13.09.2016) resi dai predetti enti nell’ambito della conferenza di servizi indetta dal Comune di Cepagatti anche ai fini del rilascio del nulla osta relativo alla fascia di rispetto autostradale, in relazione ad una istanza di rilascio di permesso di costruire presentata dalla predetta società ed avente ad oggetto la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione su lotto di proprietà, sito in Cepagatti nella frazione di Villanova, censito al foglio 11 part. 995 cat. e compreso in zona B del vigente PRG.
2. Con la predetta sentenza il T.a.r., nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto di dover valorizzare la peculiarità dei luoghi, trattandosi di costruzione da realizzare non in posizione laterale rispetto al nastro autostradale bensì sopraelevata rispetto al colmo della galleria dove transita l’arteria autostradale, ritenendo che tale conformazione dei luoghi, in mancanza di allegazioni di segno opposto, dovesse escludere ogni pericolo per la sicurezza stradale, anche in considerazione della presenza di un’area «destinata alla viabilità ordinaria» e catastalmente intestata all’amministrazione comunale (particella n. 302 foglio 11) tra il tratto di sedime autostradale posto sul colmo della galleria ed il retrostante terreno interessato dalla edificazione.
3. Gli appellanti, oltre a contestare la errata applicazione al caso di specie della normativa relativa al calcolo della fascia di rispetto autostradale (D.M. 1.4.1968 n. 1404 e art. 28 del D.P.R. n. 495/1992), hanno eccepito la inammissibilità del ricorso di primo grado