Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-15, n. 202406355

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-07-15, n. 202406355
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406355
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/07/2024

N. 06355/2024REG.PROV.COLL.

N. 04436/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2020, proposto da
A.I.C.A.I. Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, DHL Express (Italy) s.r.l., TNT Global Express s.r.l., Fedex Express Italy s.r.l., United Parcel Service Italia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 187;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Nexive s.p.a., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3032/2020, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - AGCOM;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati M G e Beatrice Gaia Fiduccia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso principale del 2018 (teso a contestare il fondamento del contributo richiesto dall’AGCOM per il 2018) A.I.C.A.I. – Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali, DHL Express (Italy) s.r.l., TNT Global Express s.r.l., Fedex Express Italy s.r.l. e United Parcel Service Italia s.r.l. hanno chiesto al T per il Lazio l’annullamento:

- della Delibera dell’AGCOM n. 427/17/CONS del 6 novembre 2017 avente ad oggetto « Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2018 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali », pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018;

- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2017 che approva la suddetta delibera, non pubblicato;

- della Delibera dell’AGCOM n. 61/18/CONS, del 14 febbraio 2018 avente ad oggetto « Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto per l’anno 2018 dai soggetti che operano nel settore postale » e relativi allegati A e B;

- della delibera

AGCOM

731/11/CONS recante « Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento- Istituzione della Direzione Servizi postali » del 20 dicembre 2011;

- della delibera

AGCOM

65/12/CONS recante « Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni » del 2.02.2012;

- per quanto occorrer possa, della delibera

AGCOM

129/15/CONS dell’11 marzo 2015 con la quale l’AGCOM approva il « il regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali », nella parte in cui si richiama l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

1.1 Con ricorso per motivi aggiunti, le ricorrenti DHL Express Italy s.r.l., United Parcel Service Italia s.r.l. e TNT Global Express s.r.l. hanno impugnato le diffide al pagamento del contributo 2018 notificate da AGCOM.

2. In punto di fatto le ricorrenti esponevano che:

- le società istanti svolgono tutte servizi a valore aggiunto di corriere espresso;

- tali servizi consistono nel prelievo, trasporto e recapito di plichi e pacchi, che sono consegnati al destinatario, entro una determinata data/ora;

- i servizi si caratterizzano per la particolare celerità e garanzia del prelievo dal domicilio del mittente e successivo recapito al domicilio del destinatario, sulla base delle loro esigenze, e per il fatto di integrare il trasporto su strada con il trasporto aereo;

- ogni spedizione è “tracciata” con apposito numero di identificazione a lettura ottica che ne rende certo l’arrivo al luogo di destinazione e che consente all’utente, tramite apposito servizio informativo accessibile via web, di seguire tutte le fasi della spedizione: invio, smistamento, carico, scarico, recapito;

- si tratta, quindi, di un servizio ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico, fornito in un contesto di libero mercato, in cui il cliente dispone di un’ampia possibilità di scelta;

- nei rapporti con le imprese, il servizio è generalmente regolato da contratti appositi, disegnati sulle esigenze del cliente, per cui i servizi comprendono anche: assistenza doganale;
disponibilità nelle 24 ore;
re-instradamento della spedizione, in tempo reale;
disponibilità di un network internazionale;
modalità c.d. “ one stop shop ”, ossia il corriere si occupa di tutte le problematiche legate alla spedizione;
integrazione aereo-gomma;

- nell’ambito di ciascuna categoria di utenti, l’offerta dei servizi è “personalizzata”, cioè è quella più avanzata possibile nell’incontrare le richieste “individuali del cliente”;

- le imprese esponenti, cautelativamente, hanno sempre operato sulla base di autorizzazione postale generale, concessa prima dal Ministero delle comunicazioni e poi dal Ministero dello sviluppo economico (ciò anche a causa della lacunosità e genericità della normativa);

- detta autorizzazione si applica a tutti gli esercenti i servizi postali che esulano dal servizio universale;

- con la delibera impugnata, l’AGCOM ha determinato per l’anno 2018 la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale;

- il successivo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2017 ha approvato tale determinazione;

- con la successiva Delibera n. 61/18/CONS l’AGCOM ha approvato il modello telematico e le istruzioni relativi al contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2018 dai soggetti che operano nel settore postale e i relativi allegati A (Modello tematico) e B (Istruzioni);

- le imprese esponenti, in quanto munite di autorizzazione, sono onerate di tale contribuzione, per importi molto rilevanti (per il 2018 circa 4 milioni di euro).

3. A sostegno dell’impugnativa avverso gli atti citati venivano formulati i seguenti 14 motivi di ricorso:

I. Contrasto con la normativa comunitaria in materia di servizi postali. Violazione dell’art. 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67/CE. Estraneità dei titolari di autorizzazione generale all’obbligo della contribuzione. Disapplicazione della normativa nazionale contrastante. Pregiudiziale comunitaria.

II. Contrasto con la normativa comunitaria sotto il diverso profilo della dell’art. 9, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE, per violazione del criterio di opportunità della contribuzione. Disapplicazione della normativa nazionale contrastante. Pregiudiziale comunitaria.

III. Contrasto con la normativa comunitaria sotto l’ulteriore profilo della violazione dall’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Disapplicazione della normativa nazionale contrastante. Pregiudiziale comunitaria. (i) Sui soggetti tenuti alla contribuzione. (ii) Sulla misura della contribuzione.

IV. Erronea applicazione del parametro del fatturato assoggettato alla contribuzione. Difetto di istruttoria. Mancata o erronea valutazione dei fatti. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

V. Violazione del principio di non discriminazione, per un diverso profilo. Contrasto con la normativa comunitaria in materia di servizi postali. Violazione dell’art. 9 della direttiva 97/67/CE. Violazione del d.lgs. 261/1999. Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere.

VI. Sul rapporto tra misura della contribuzione e “carico regolatorio”. Errore di fatto manifesto e difetto di istruttoria. Difetto di valutazione su un profilo decisivo. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE.

VII. Violazione dell’art. 66 della legge 266/2005. Carenza di istruttoria. Eccesso di potere.

VIII. Violazione dell’art. 65 del d.l. 50/2017 e dell’art. 65 della legge 266 /2005. Violazione del principio di legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Errore di fatto manifesto. Eccesso di potere.

IX. Violazione dell’art. 65 del d.l. 50/2017 e dell’art. 65 della legge 266 /2005 sotto altro profilo. Violazione dell’art. 2, comma 14, del d.lgs. 261/1999. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Errore di fatto manifesto. Eccesso di potere.

X. Erronea applicazione del criterio di stretta aderenza ai costi. Difetto di istruttoria. Mancata e/o erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità.

XI. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sottoparagrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei dati contabili dell’AGCOM.

XII. Sotto un secondo profilo. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei dati contabili dell’AGCOM.

XIII. Sotto un terzo profilo. Violazione del principio di stretta corrispondenza tra entrate derivanti dalla contribuzione e costi operativi di funzionamento dell’Autorità ex art. 9, paragrafo 2, sotto-paragrafo 2, quarto trattino, della direttiva 97/67/CE. Violazione dell’art. 9, paragrafo 3, della direttiva 97/67/CE. Violazione della legislazione sui vincoli di spesa delle Autorità indipendenti di cui all’art. 1, comma 321, della l. 147/2013. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto di istruttoria ed erronea valutazione dei dati contabili dell’AGCOM.

XIV. Violazione dell’art. 3, comma 2, del d.m. del Ministero Sviluppo Economico 26 gennaio 2015 da parte della delibera

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